Art. 16 
 
                 Modifiche alle disposizioni vigenti 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 31-bis, terzo comma, dopo le parole: «8 bis  ter»
sono inserite le seguenti: «, 8 bis quater»; 
    b)  all'articolo  31-bis,  sesto  comma,  dopo  le  parole   «sul
patrimonio» sono aggiunte le seguenti: «,  nonche'  dell'imposta  sul
valore aggiunto e delle altre imposte indirette»; 
    c) all'articolo 31-bis, settimo comma,  primo  periodo,  dopo  le
parole «indagini amministrative» sono inserite le seguenti: «,  anche
attraverso l'uso di mezzi di comunicazione elettronici,»; 
    d) all'articolo 31-bis, decimo comma, dopo le  parole  «controllo
richiesto» sono inserite le seguenti: «, entro  sessanta  giorni  dal
ricevimento della proposta,»; 
    e) dopo l'articolo 31-bis e' inserito il seguente: 
  «Art. 31-bis.1 (Verifiche congiunte  tra  le  autorita'  competenti
degli Stati membri dell'Unione europea). - 1. Quando la situazione di
uno  o  piu'  soggetti  d'imposta  presenta  un  interesse  comune  o
complementare   con   altri   Stati   membri   dell'Unione   europea,
l'Amministrazione finanziaria puo' chiedere all'autorita'  competente
di un altro Stato membro o di piu' Stati  membri  di  effettuare  una
verifica congiunta nei confronti di tali soggetti. 
  2. Quando l'autorita' competente di un  altro  Stato  membro  o  le
autorita' competenti di piu' Stati membri propongono  di  partecipare
ad una verifica  congiunta,  l'Amministrazione  finanziaria  comunica
alle suddette autorita' il rifiuto o l'adesione alla  proposta  entro
sessanta giorni dal ricevimento della stessa, specificando,  in  caso
di  rifiuto,  i  motivi  che  si  oppongono  all'effettuazione  della
verifica congiunta. 
  3. L'Amministrazione finanziaria svolge le verifiche  congiunte  in
modo concordato e coordinato con le autorita' competenti degli  altri
Stati membri richiedenti o interpellati, anche per quanto riguarda il
regime linguistico, sulla  base  della  legislazione  e  delle  norme
procedurali vigenti nello Stato  membro  nel  quale  si  svolgono  le
attivita' di verifica congiunta. I funzionari degli Stati membri  che
partecipano alla verifica congiunta non possono esercitare poteri  di
controllo  piu'  ampi  rispetto  a  quelli   loro   conferiti   dalla
legislazione dello Stato membro di appartenenza. 
  4. Quando la verifica congiunta  si  svolge  nel  territorio  dello
Stato,  l'Amministrazione  finanziaria   nomina   un   rappresentante
incaricato  di  dirigere  e  coordinare  le  attivita'  di   verifica
congiunta e adotta le misure necessarie per: 
    a)  consentire  ai  funzionari  degli  altri  Stati  membri   che
partecipano alle attivita' di verifica congiunta  di  interrogare  le
persone ed esaminare i documenti  insieme  ai  funzionari  nazionali,
secondo le modalita' procedurali stabilite dalla normativa vigente; 
    b) garantire che  gli  elementi  di  prova  raccolti  durante  le
attivita' di verifica congiunta possano  essere  valutati,  anche  in
ordine alla loro ammissibilita', alle  stesse  condizioni  giuridiche
ordinariamente applicabili agli elementi di prova raccolti durante le
ordinarie attivita' di verifica; 
    c) garantire che  al  soggetto  o  ai  soggetti  sottoposti  alla
verifica congiunta, o da essa interessati, siano riconosciuti diritti
e obblighi analoghi a quelli  riconosciuti  ai  soggetti  destinatari
delle ordinarie attivita' di verifica. 
  5. L'Amministrazione finanziaria nel corso della verifica congiunta
individua i fatti e le circostanze pertinenti alla verifica di comune
accordo  con  le  autorita'  competenti  degli  altri  Stati   membri
partecipanti, con le quali si  adopera  al  fine  di  raggiungere  un
accordo  sulla  posizione  fiscale  del  soggetto  o   dei   soggetti
sottoposti a verifica. Al termine delle  operazioni  e'  redatta  una
relazione finale nella quale confluiscono i risultati della  verifica
congiunta  e  le  questioni  sulle  quali  le  autorita'   competenti
concordano. L'esito della verifica e'  notificato  mediante  processo
verbale ai soggetti interessati entro sessanta giorni  dall'emissione
della relazione congiuntamente a una copia della relazione medesima. 
  6. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica e l'Amministrazione competente
provvede all'espletamento delle attivita' ivi previste con le risorse
umane,  strumentali  e  finanziarie   previste   dalla   legislazione
vigente.». 
  2. Al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 1, la parola  «rilevanti»  e'  sostituta
dalla seguente: «pertinenti»; 
    b) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera l),  e'  aggiunta  la
seguente: «l-bis) violazione dei  dati:  si  intende  una  violazione
della sicurezza che porta alla distruzione,  perdita,  alterazione  o
qualsiasi incidente di accesso, divulgazione o utilizzo inappropriato
o non autorizzato delle informazioni, inclusi ma non limitati ai dati
personali trasmessi, archiviati o altrimenti trattati, come risultato
di atti illeciti intenzionali, negligenza o incidenti. Una violazione
dei  dati  puo'  riguardare  la  riservatezza,  la  disponibilita'  e
l'integrita' dei dati.»; 
    c) all'articolo 4, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti: 
  «3-bis. Ai fini delle richieste effettuate ai  sensi  del  presente
articolo, le informazioni prevedibilmente pertinenti sono quelle  che
l'autorita' richiedente ritiene,  conformemente  al  proprio  diritto
nazionale, ragionevolmente pertinenti per la verifica della posizione
fiscale di uno o piu' contribuenti, identificati nominativamente o in
altro  modo,  e  la  cui  acquisizione  e'   giustificata   ai   fini
dell'indagine. 
  3-ter.  L'autorita'  richiedente,  anche  al  fine  di   dimostrare
all'autorita'   interpellata   la   prevedibile   pertinenza    delle
informazioni ai sensi del comma 3-bis, indica nella richiesta: 
    a) i motivi  di  carattere  fiscale  per  cui  si  richiedono  le
informazioni; 
    b)   la   specificazione   delle   informazioni   richieste   per
l'amministrazione o l'applicazione del diritto nazionale. 
  3-quater.  Se  una  richiesta  effettuata  ai  sensi  del  presente
articolo riguarda un gruppo di contribuenti che  non  possono  essere
identificati   singolarmente,   l'autorita'   richiedente    fornisce
all'autorita' interpellata almeno le seguenti informazioni: 
    a) la descrizione dettagliata del gruppo; 
    b) l'indicazione specifica delle norme applicabili e dei fatti in
base ai quali vi e' motivo di ritenere che i contribuenti del  gruppo
non le abbiano rispettate; 
    c) i chiarimenti  sul  modo  in  cui  le  informazioni  richieste
possono contribuire a verificare il rispetto delle norme  applicabili
da parte dei contribuenti del gruppo; 
    d)  l'indicazione  dei  fatti  e   delle   circostanze   relative
all'eventuale coinvolgimento di una terza parte, che  ha  contribuito
attivamente al mancato rispetto delle norme applicabili da parte  dei
contribuenti del gruppo.»; 
    d) all'articolo 5, il comma 1 e' sostituito dai seguenti: 
  «1. I servizi di collegamento, individuati ai  sensi  dell'articolo
3, comma 2, comunicano agli  altri  Stati  membri,  mediante  scambio
automatico, tutte le informazioni disponibili riguardanti i  soggetti
residenti in tali  Stati  membri,  con  riferimento  alle  specifiche
categorie di reddito e di capitale di cui all'articolo  8,  paragrafo
1, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio  2011.  A
partire dal 1° gennaio 2024,  ove  disponibile,  nella  comunicazione
delle informazioni di cui al primo periodo e' indicato il  numero  di
identificazione  fiscale  (NIF)  rilasciato  dallo  Stato  membro  di
residenza. 
  1.1.  I  servizi  di  collegamento  comunicano   ogni   anno   alla
Commissione almeno due delle  categorie  di  reddito  e  di  capitale
elencate all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE  del
Consiglio del 15 febbraio 2011 per le  quali  effettuano  lo  scambio
automatico di informazioni con le Autorita' competenti di ogni  altro
Stato  membro.  Anteriormente  al  1°  gennaio  2024  i  servizi   di
collegamento  comunicano  alla  Commissione  almeno   quattro   delle
categorie di cui al primo periodo per le quali effettuano lo  scambio
automatico di informazioni con le autorita' competenti di ogni  altro
Stato membro per i periodi d'imposta a partire dal 1° gennaio 2025.»; 
    e) dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente: 
  «Art. 10-bis (Violazione dei dati). - 1.  L'Agenzia  delle  entrate
comunica senza ritardo e per iscritto alla Commissione  europea  ogni
violazione dei dati nonche' ogni  provvedimento  adottato  per  porvi
rimedio. 
  2. L'Agenzia delle entrate, nel caso in cui si  e'  verificata  una
violazione dei dati, considerata la natura degli stessi, indaga sulla
stessa e, ove non e' possibile limitarne immediatamente  gli  effetti
in modo adeguato, richiede per iscritto alla Commissione  europea  la
sospensione dell'accesso alla rete comune di comunicazione (CCN). 
  3. L'Agenzia delle entrate, nel caso in cui la violazione dei  dati
si e' verificata presso l'autorita'  competente  di  un  altro  Stato
membro o di piu' Stati membri, puo' sospendere con effetto  immediato
lo  scambio  di  informazioni  e  darne  comunicazione  scritta  alla
Commissione  europea  nonche'  allo  Stato  o   agli   Stati   membri
interessati.». 
  3. Ai gestori di piattaforma con obbligo di  comunicazione  non  si
applicano  le  disposizioni  di  cui   all'articolo   4,   comma   4,
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. 
 
          Note all'art. 16: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  31-bis  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600
          recante: «Disposizioni comuni in  materia  di  accertamento
          delle  imposte  sui  redditi»,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268,  Supplemento  ordinario,
          come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 31-bis (Assistenza per lo scambio di informazioni
          tra le autorita' competenti degli Stati membri  dell'Unione
          europea). -  L'Amministrazione  finanziaria  provvede  allo
          scambio, con le  altre  autorita'  competenti  degli  Stati
          membri dell'Unione europea, delle  informazioni  necessarie
          per assicurare il corretto accertamento  delle  imposte  di
          qualsiasi tipo riscosse da o per conto dell'amministrazione
          finanziaria e delle ripartizioni territoriali, comprese  le
          autorita' locali. Essa, a tale fine,  puo'  autorizzare  la
          presenza nel territorio dello  Stato  di  funzionari  delle
          amministrazioni fiscali degli altri Stati membri. 
              L'Amministrazione finanziaria  provvede  alla  raccolta
          delle informazioni da trasmettere alle  predette  autorita'
          con  le  modalita'  ed  entro   i   limiti   previsti   per
          l'accertamento delle imposte sul reddito. 
              In sede di assistenza e cooperazione nello  scambio  di
          informazioni  l'amministrazione   finanziaria   opera   nel
          rispetto dei termini indicati agli articoli 7, 8, 8-bis,  8
          bis bis, 8 bis ter, 8  bis  quater  e  10  della  direttiva
          2011/16/UE del 15  febbraio  2011  del  Consiglio,  che  ha
          abrogato la direttiva 77/799/CEE del 19 dicembre 1977. 
              Le  informazioni  non  sono  trasmesse  quando  possono
          rivelare   un   segreto    commerciale,    industriale    o
          professionale, un processo commerciale o un'informazione la
          cui  divulgazione  contrasti  con  l'ordine  pubblico.   La
          trasmissione  delle  informazioni  puo'  essere,   inoltre,
          rifiutata quando l'autorita' competente dello Stato  membro
          richiedente, per motivi di fatto o di diritto,  non  e'  in
          grado di fornire lo stesso tipo di informazioni. 
              Le informazioni sono trattate e tenute  segrete  con  i
          limiti e le modalita' previsti dal Capo IV, condizioni  che
          disciplinano  la   cooperazione   amministrativa,   e   VI,
          relazioni con i Paesi terzi, della direttiva 2011/16/UE. 
              Non e' considerata violazione del segreto d'ufficio  la
          comunicazione  da  parte  dell'Amministrazione  finanziaria
          alle autorita' competenti degli altri  Stati  membri  delle
          informazioni atte a  permettere  il  corretto  accertamento
          delle  imposte  sul  reddito  e  sul  patrimonio,   nonche'
          dell'imposta sul valore  aggiunto  e  delle  altre  imposte
          indirette. 
              In sede di assistenza e cooperazione per lo scambio  di
          informazioni, la presenza negli uffici amministrativi e  la
          partecipazione   alle   indagini   amministrative,    anche
          attraverso l'uso di mezzi di comunicazione elettronici,  di
          funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri  stati
          membri dell'Unione europea, e'  disciplinata  dall'articolo
          11 della direttiva 2011/16/UE  del  15  febbraio  2011  del
          Consiglio.      Alla      presenza      dei      funzionari
          dell'Amministrazione   finanziaria,   che   esercitano   il
          coordinamento delle indagini amministrative,  i  funzionari
          esteri  possono  interrogare  i  soggetti   sottoposti   al
          controllo  ed  esaminare  la  relativa  documentazione,   a
          condizione di reciprocita' e previo accordo tra l'autorita'
          richiedente  e  l'autorita'  interpellata.   I   funzionari
          dell'Amministrazione finanziaria utilizzano direttamente le
          informazioni   scambiate   durante   le   indagini   svolte
          all'estero. 
              Quando la situazione di uno o piu' soggetti di  imposta
          presenta un interesse  comune  o  complementare  con  altri
          Stati membri, l'Amministrazione finanziaria  puo'  decidere
          di procedere a controlli simultanei con le  Amministrazioni
          finanziarie degli altri Stati membri, ciascuno nel  proprio
          territorio, allo scopo di scambiare le  informazioni  cosi'
          ottenute quando tali controlli appaiano piu' efficaci di un
          controllo eseguito da un solo Stato membro. 
              L'Amministrazione finanziaria individua, autonomamente,
          i  soggetti  d'imposta  sui  quali  intende   proporre   un
          controllo simultaneo, informando  le  autorita'  competenti
          degli  altri  Stati  membri  interessati   circa   i   casi
          suscettibili di un controllo simultaneo. A tale fine,  essa
          indica, per quanto possibile, i motivi per cui  detti  casi
          sono stati scelti e fornisce le  informazioni  che  l'hanno
          indotta a proporli, indicando il termine entro il  quale  i
          controlli devono essere effettuati. 
              Qualora l'autorita' competente di un altro Stato membro
          proponga  di  partecipare  ad  un   controllo   simultaneo,
          l'Amministrazione  finanziaria   comunica   alla   suddetta
          autorita' l'adesione o il rifiuto ad eseguire il  controllo
          richiesto, entro  sessanta  giorni  dal  ricevimento  della
          proposta, specificando, in quest'ultimo caso, i motivi  che
          si oppongono all'effettuazione di tale controllo. 
              Nel  caso  di  adesione  alla  proposta  di   controllo
          simultaneo avanzata dall'autorita' competente di  un  altro
          Stato  membro,  l'Amministrazione  finanziaria  designa  un
          rappresentante cui compete la direzione e il  coordinamento
          del controllo. 
              Dall'attuazione  del  presente  articolo   non   devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica  e
          l'Amministrazione  competente   provvede   all'espletamento
          delle  attivita'  ivi  previste  con   le   risorse   umane
          strumentali   e   finanziarie   previste   a   legislazione
          vigente.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 4  e  5  del
          decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29  (Attuazione  della
          direttiva    2011/16/UE    relativa    alla    cooperazione
          amministrativa  nel  settore  fiscale  e  che   abroga   la
          direttiva 77/799/CEE), pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          17 marzo 2014, n. 63, come modificati dal presente decreto: 
              «Art. 1 (Oggetto ed ambito di applicazione).  -  1.  Il
          presente  decreto  stabilisce  le  norme  e  le   procedure
          relative allo scambio, con le  altre  autorita'  competenti
          degli Stati Membri dell'Unione europea, delle  informazioni
          prevedibilmente    pertinenti     per     l'amministrazione
          interessata e  per  l'applicazione  delle  leggi  nazionali
          degli Stati membri, relative alle imposte di cui  al  comma
          3. 
              2. Il presente decreto fa  salva  l'applicazione  delle
          norme di assistenza giudiziaria in  materia  penale  e  non
          pregiudica  gli  obblighi  dello  Stato   membro   ad   una
          cooperazione  amministrativa  piu'  ampia   risultante   da
          accordi bilaterali e multilaterali. 
              3. Le disposizioni del presente  decreto  si  applicano
          alle imposte di qualsiasi tipo  riscosse  da  o  per  conto
          dell'amministrazione  finanziaria  e   delle   ripartizioni
          territoriali, comprese le autorita' locali. 
              4. Le disposizioni del presente  decreto  si  applicano
          alle imposte di cui al comma  3  riscosse  all'interno  del
          territorio  in  cui  si  applicano  i  trattati  in   forza
          dell'articolo 52 del Trattato sull'Unione europea. 
              5.  Le  disposizioni  del  presente  decreto   non   si
          applicano: 
                a) ai contributi previdenziali obbligatori dovuti  ad
          uno Stato membro o ad una ripartizione dello  stesso  o  ad
          organismi di previdenza sociale di diritto pubblico; 
                b) all'imposta sul valore aggiunto, ai dazi  doganali
          o alle accise; 
                c) ai diritti, quali quelli per certificati  e  altri
          documenti rilasciati da autorita' pubbliche; 
                d)  alle  tasse   di   natura   contrattuale,   quale
          corrispettivo per pubblici servizi.». 
              «Art. 2  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto si intende per: 
                a) autorita' competente: l'autorita' designata  dallo
          Stato membro oppure,  ove  agisca,  per  delega,  l'ufficio
          centrale di collegamento; 
                b) ufficio centrale di collegamento: l'ufficio che e'
          stato designato quale responsabile principale dei  contatti
          con gli altri Stati membri nel settore  della  cooperazione
          amministrativa; 
                c)  servizio  di  collegamento:   qualsiasi   ufficio
          diverso dall'ufficio centrale di collegamento che e'  stato
          designato per procedere a scambi diretti di informazioni  a
          norma del presente decreto; 
                d) funzionario competente: qualsiasi funzionario  che
          e' stato autorizzato a scambiare direttamente  informazioni
          a norma del presente decreto; 
                e)  autorita'  richiedente:  l'ufficio  centrale   di
          collegamento o un servizio di collegamento che formula  una
          richiesta di assistenza a nome dell'autorita' competente; 
                f)  autorita'  interpellata:  l'ufficio  centrale  di
          collegamento o un servizio di collegamento che  riceve  una
          richiesta di assistenza a nome dell'autorita' competente; 
                g) indagine amministrativa:  tutti  i  controlli,  le
          verifiche e gli  interventi  eseguiti  dagli  Stati  membri
          nell'esercizio delle loro funzioni allo scopo di assicurare
          la corretta applicazione della normativa fiscale; 
                h) persona: 
                  1) una persona fisica; 
                  2)  una  persona  giuridica  o  dove  la  normativa
          vigente lo preveda, un'associazione di persone  alla  quale
          e' riconosciuta la capacita' di compiere atti giuridici, ma
          che e' priva di personalita' giuridica; 
                  3) qualsiasi altro istituto giuridico di  qualunque
          natura e forma, dotato o meno  di  personalita'  giuridica,
          che possiede o gestisce beni che, compreso  il  reddito  da
          essi derivato, sono soggetti a una  delle  imposte  di  cui
          all'articolo 1, comma 3, del presente decreto; 
                h-bis) ruling preventivo transfrontaliero: 
                  1)  gli  accordi  preventivi,  diversi  da   quelli
          indicati  nella  lettera   h-ter),   stipulati   ai   sensi
          dell'articolo 31-ter, comma 1, del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; 
                  2) gli accordi preventivi connessi all'utilizzo dei
          beni immateriali stipulati ai sensi dell'articolo 1,  commi
          da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, aventi ad
          oggetto una operazione transfrontaliera; 
                  3)  i  pareri  resi  su   istanze   di   interpello
          presentate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettere a) e
          c), della legge 27 luglio  del  2000,  n.  212,  aventi  ad
          oggetto l'interpretazione o l'applicazione di norme,  anche
          di  origine  convenzionale,  concernenti   il   trattamento
          fiscale di una operazione transfrontaliera; 
                  4)  i  pareri  resi  su   istanze   di   interpello
          presentate ai sensi dell'articolo 6, comma 2,  del  decreto
          legislativo 5  agosto  2015,  n.  128,  aventi  ad  oggetto
          l'interpretazione  o  l'applicazione  di  norme,  anche  di
          origine convenzionale, concernenti il  trattamento  fiscale
          di una operazione transfrontaliera; 
                  5)  i  pareri  resi  su  istanze   di   interpello,
          presentate ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo
          14   settembre   2015,   n.   147,   aventi   ad    oggetto
          l'interpretazione  o  l'applicazione  di  norme,  anche  di
          origine convenzionale, concernenti il  trattamento  fiscale
          di una operazione transfrontaliera; 
                  6) ogni altro accordo o parere reso su  istanze  di
          interpello con effetti simili alle  categorie  elencate  ai
          numeri da 1 a 5,  presentate  ai  sensi  di  una  normativa
          emanata  in  data  successiva  all'entrata  in  vigore  del
          presente decreto; 
                h-ter)   accordo    preventivo    sui    prezzi    di
          trasferimento: gli accordi per la preventiva definizione in
          contraddittorio dei metodi di calcolo  del  valore  normale
          delle operazioni di cui  all'articolo  110,  comma  7,  del
          testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
          gli accordi per  l'applicazione  ad  un  caso  concreto  di
          norme,  anche   di   origine   convenzionale,   concernenti
          l'attribuzione   di   utili   e   perdite   alla    stabile
          organizzazione in un altro Stato di un'impresa  o  un  ente
          residente ovvero alla stabile organizzazione in  Italia  di
          un soggetto non residente, stipulati ai sensi dell'articolo
          31-ter,  comma  1,  lettere  a)  e  b),  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; 
                h-quater) operazione transfrontaliera:  un'operazione
          o una serie di operazioni in cui, alternativamente: 
                  1) non tutte le parti coinvolte  nell'operazione  o
          nella serie di operazioni risiedono,  a  fini  fiscali,  in
          Italia; 
                  2) una o piu' delle parti coinvolte nell'operazione
          o nella serie di operazioni e' simultaneamente residente  a
          fini fiscali in Italia e in una o piu' giurisdizioni; 
                  3) una  delle  parti  coinvolte  nell'operazione  o
          nella serie di operazioni svolge la  propria  attivita'  in
          un'altra giurisdizione tramite una stabile organizzazione e
          l'operazione  o   la   serie   di   operazioni   fa   parte
          dell'attivita' o costituisce il complesso  delle  attivita'
          della      stabile      organizzazione.       Un'operazione
          transfrontaliera o una serie di operazioni transfrontaliere
          comprendono anche le transazioni poste  in  essere  da  una
          persona giuridica rispetto alle attivita' che tale  persona
          esercita in un  altro  Stato  membro  tramite  una  stabile
          organizzazione; 
                  4) che ha un impatto transfrontaliero; 
                h-quinquies)  registro  centrale   sicuro:   registro
          centrale istituito dalla Commissione europea relativo  alla
          cooperazione amministrativa nel settore fiscale in  cui  le
          informazioni  comunicate  ai  sensi  dell'articolo   8-bis,
          paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/16/UE sono registrate
          ai fini dello scambio automatico; 
                i)  con  mezzi  elettronici:  mediante   attrezzature
          elettroniche  di  trattamento  (compresa  la   compressione
          digitale) e di memorizzazione di dati e  utilizzando  fili,
          radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici; 
                l) rete CCN: la piattaforma comune basata sulla  rete
          comune di comunicazione (CCN) e sull'interfaccia comune  di
          sistema   (CSI),   sviluppata   dall'Unione   europea   per
          assicurare tutte le trasmissioni con mezzi elettronici  tra
          l'autorita' richiedente di uno Stato membro  e  l'autorita'
          interpellata di un altro Stato  membro  nel  settore  della
          fiscalita'. 
                l-bis) violazione dei dati: si intende una violazione
          della  sicurezza  che  porta  alla  distruzione,   perdita,
          alterazione o qualsiasi incidente di accesso,  divulgazione
          o  utilizzo   inappropriato   o   non   autorizzato   delle
          informazioni, inclusi ma non  limitati  ai  dati  personali
          trasmessi, archiviati o altrimenti trattati, come risultato
          di atti illeciti intenzionali, negligenza o incidenti.  Una
          violazione dei dati puo'  riguardare  la  riservatezza,  la
          disponibilita' e l'integrita' dei dati.». 
              «Art. 4 (Scambio di informazioni su richiesta). - 1.  I
          servizi di collegamento,  ciascuno  secondo  le  competenze
          previste dall'articolo 3, comma 2, forniscono all'autorita'
          richiedente dell'altro Stato membro tutte  le  informazioni
          utili di cui sono in possesso o che ottengono a seguito  di
          un'indagine amministrativa. 
              2. Le richieste di informazioni da rivolgere agli altri
          Stati membri sono presentate dai  servizi  di  collegamento
          secondo le competenze previste dall'articolo 3, comma 2. 
              3.  L'autorita'  interpellata  provvede  alla  raccolta
          delle   informazioni   richieste   o    allo    svolgimento
          dell'indagine amministrativa richiesta procedendo  come  se
          agisse  per  proprio  conto  o  su  richiesta  di  un'altra
          autorita' interna. 
              3-bis. Ai fini delle richieste effettuate ai sensi  del
          presente   articolo,   le   informazioni    prevedibilmente
          pertinenti sono quelle che l'autorita' richiedente ritiene,
          conformemente al proprio diritto nazionale, ragionevolmente
          pertinenti per la verifica della posizione fiscale di uno o
          piu' contribuenti, identificati nominativamente o in  altro
          modo,  e  la  cui  acquisizione  e'  giustificata  ai  fini
          dell'indagine. 
              3-ter.  L'autorita'  richiedente,  anche  al  fine   di
          dimostrare  all'autorita'   interpellata   la   prevedibile
          pertinenza delle informazioni ai  sensi  del  comma  3-bis,
          indica nella richiesta: 
                a)  i  motivi  di  carattere  fiscale  per   cui   si
          richiedono le informazioni; 
                b) la specificazione delle informazioni richieste per
          l'amministrazione o l'applicazione del diritto nazionale. 
              3-quater. Se una  richiesta  effettuata  ai  sensi  del
          presente articolo riguarda un gruppo  di  contribuenti  che
          non possono essere identificati singolarmente,  l'autorita'
          richiedente fornisce all'autorita' interpellata  almeno  le
          seguenti informazioni: 
                a) la descrizione dettagliata del gruppo; 
                b) l'indicazione specifica delle norme applicabili  e
          dei fatti in base ai quali vi e' motivo di ritenere  che  i
          contribuenti del gruppo non le abbiano rispettate; 
                c) i chiarimenti sul  modo  in  cui  le  informazioni
          richieste possono  contribuire  a  verificare  il  rispetto
          delle norme  applicabili  da  parte  dei  contribuenti  del
          gruppo; 
              l'indicazione dei fatti e  delle  circostanze  relative
          all'eventuale coinvolgimento di una  terza  parte,  che  ha
          contribuito attivamente al  mancato  rispetto  delle  norme
          applicabili da parte dei contribuenti del gruppo.». 
              «Art.   5   (Scambio   automatico    obbligatorio    di
          informazioni). - 1. I servizi di collegamento,  individuati
          ai sensi dell'articolo 3, comma 2,  comunicano  agli  altri
          Stati  membri,  mediante  scambio  automatico,   tutte   le
          informazioni disponibili riguardanti i  soggetti  residenti
          in tali  Stati  membri,  con  riferimento  alle  specifiche
          categorie di reddito e di capitale di cui  all'articolo  8,
          paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE del  Consiglio  del
          15 febbraio 2011.  A  partire  dal  1°  gennaio  2024,  ove
          disponibile, nella comunicazione delle informazioni di  cui
          al primo periodo e' indicato il numero  di  identificazione
          fiscale (NIF) rilasciato dallo Stato membro di residenza. 
              1.1. I servizi di  collegamento  comunicano  ogni  anno
          alla Commissione almeno due delle categorie di reddito e di
          capitale  elencate  all'articolo  8,  paragrafo  1,   della
          direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011 per
          le quali effettuano lo scambio automatico  di  informazioni
          con le Autorita' competenti di  ogni  altro  Stato  membro.
          Anteriormente al 1° gennaio 2024 i servizi di  collegamento
          comunicano alla Commissione almeno quattro delle  categorie
          di cui al primo periodo per le quali effettuano lo  scambio
          automatico di informazioni con le autorita'  competenti  di
          ogni altro Stato membro per i periodi d'imposta  a  partire
          dal 1° gennaio 2025. 
              1-bis. I servizi di collegamento  di  cui  al  comma  1
          scambiano  direttamente  con  gli  altri  Stati  membri  le
          informazioni relative ai ruling preventivi transfrontalieri
          e agli accordi preventivi sui prezzi  di  trasferimento  di
          cui all'articolo 2, comma 1, lettere h-bis)  e  h-ter)  nel
          rispetto   dei   termini   e   delle   modalita'   indicati
          all'articolo 8-bis della direttiva 2011/16/UE. 
              1-ter. In conformita' all'articolo 4,  il  servizio  di
          collegamento  puo'  inviare   e   richiedere   informazioni
          supplementari,  compreso  il  testo  integrale  del  ruling
          preventivo transfrontaliero o dell'accordo  preventivo  sui
          prezzi di trasferimento. 
              1-quater. Il comma 1-bis  non  si  applica  qualora  un
          ruling preventivo transfrontaliero riguardi  esclusivamente
          la situazione fiscale di una o piu' persone fisiche. 
              1-quinquies.  Gli  accordi  preventivi   bilaterali   o
          multilaterali sui  prezzi  di  trasferimento  conclusi  con
          paesi terzi sono esclusi dall'ambito di applicazione  dello
          scambio  automatico  di  informazioni  nel  caso   in   cui
          l'accordo fiscale internazionale, in virtu'  del  quale  e'
          stato  negoziato  l'accordo  preventivo   sui   prezzi   di
          trasferimento, non ne consente  la  divulgazione  a  terzi.
          Tali accordi  preventivi  bilaterali  o  multilaterali  sui
          prezzi  di  trasferimento  sono  oggetto  di   scambio   di
          informazioni  ai  sensi  dell'articolo  9  della  direttiva
          2011/16/UE, qualora l'accordo  fiscale  internazionale,  in
          virtu' del quale e' stato  negoziato  l'accordo  preventivo
          sui prezzi di trasferimento, ne consente la divulgazione  e
          l'autorita'  competente  del  Paese  terzo   autorizza   la
          divulgazione  delle  informazioni.  Nel  caso  in  cui  gli
          accordi  bilaterali   o   multilaterali   sui   prezzi   di
          trasferimento sono  esclusi  dallo  scambio  automatico  di
          informazioni a norma del primo periodo, sono scambiate,  ai
          sensi dell'articolo 8-bis, paragrafi 1 e 2, della direttiva
          2011/16/UE, le informazioni  di  cui  al  paragrafo  6  del
          medesimo  articolo  alle  quali  si  fa  riferimento  nella
          richiesta che ha portato all'emanazione  di  detto  accordo
          bilaterale o multilaterale sui prezzi di trasferimento. 
              1-sexies. Le informazioni che devono essere  comunicate
          ai  sensi  del  comma  1-bis  sono  trasmesse  al  registro
          centrale di cui  alla  lettera  h-quinquies)  del  comma  1
          dell'articolo 2.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge  24
          aprile  2017,  n.  50  (Disposizioni  urgenti  in   materia
          finanziaria, iniziative a favore degli  enti  territoriali,
          ulteriori interventi per le zone colpite da eventi  sismici
          e misure per lo sviluppo., convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 21 giugno 2017, n. 96),  convertito  in  legge,
          con modificazioni, dalla  legge  21  giugno  2017,  n.  96,
          pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno  2017
          - Supplemento ordinario n. 31: 
              «Art. 4 (Regime fiscale delle locazioni brevi). - 1. Ai
          fini del presente  articolo,  si  intendono  per  locazioni
          brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo
          di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che
          prevedono  la  prestazione  dei  servizi  di  fornitura  di
          biancheria e di pulizia dei locali,  stipulati  da  persone
          fisiche, al di fuori dell'esercizio di attivita' d'impresa,
          direttamente o tramite soggetti che esercitano attivita' di
          intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono
          portali telematici, mettendo in contatto persone  in  cerca
          di  un  immobile  con  persone  che  dispongono  di  unita'
          immobiliari da locare. 
              2. A decorrere dal 1° giugno 2017, ai redditi derivanti
          dai contratti di locazione breve  stipulati  a  partire  da
          tale data si applicano le disposizioni dell'articolo 3  del
          decreto legislativo 14 marzo 2011, n.  23,  con  l'aliquota
          del  21  per  cento  in  caso  di  opzione  per   l'imposta
          sostitutiva nella forma della cedolare secca. 
              3. Le disposizioni del comma 2 si  applicano  anche  ai
          corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione
          e dai contratti a titolo oneroso conclusi  dal  comodatario
          aventi ad oggetto il godimento dell'immobile  da  parte  di
          terzi, stipulati alle condizioni di cui al comma 1. 
              4.   I   soggetti   che   esercitano    attivita'    di
          intermediazione immobiliare, nonche' quelli che  gestiscono
          portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca
          di  un  immobile  con  persone  che  dispongono  di  unita'
          immobiliari da  locare,  trasmettono  i  dati  relativi  ai
          contratti di cui ai commi  1  e  3  conclusi  per  il  loro
          tramite entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello  a
          cui si riferiscono i predetti dati. L'omessa, incompleta  o
          infedele comunicazione dei dati relativi  ai  contratti  di
          cui al comma 1 e  3  e'  punita  con  la  sanzione  di  cui
          all'articolo  11,  comma  1  del  decreto  legislativo   18
          dicembre 1997, n. 471. La sanzione e' ridotta alla meta' se
          la trasmissione  e'  effettuata  entro  i  quindici  giorni
          successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo  termine,
          e' effettuata la trasmissione corretta dei dati. 
              5. I soggetti residenti nel territorio dello Stato  che
          esercitano  attivita'   di   intermediazione   immobiliare,
          nonche' quelli che gestiscono portali telematici,  mettendo
          in contatto persone in ricerca di un immobile  con  persone
          che dispongono di unita'  immobiliari  da  locare,  qualora
          incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai  contratti
          di cui ai commi 1 e  3,  ovvero  qualora  intervengano  nel
          pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, operano,  in
          qualita' di sostituti d'imposta, una ritenuta  del  21  per
          cento sull'ammontare dei canoni  e  corrispettivi  all'atto
          del pagamento al  beneficiario  e  provvedono  al  relativo
          versamento con le modalita'  di  cui  all'articolo  17  del
          decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e alla  relativa
          certificazione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento  di
          cui al decreto del Presidente della  Repubblica  22  luglio
          1998, n. 322. Nel caso in cui non sia esercitata  l'opzione
          per l'applicazione  del  regime  di  cui  al  comma  2,  la
          ritenuta si considera operata a titolo di acconto. 
              5-bis. I soggetti di cui al comma 5  non  residenti  in
          possesso di una stabile organizzazione in Italia, ai  sensi
          dell'articolo  162  del  testo  unico  delle  imposte   sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917, qualora incassino i  canoni  o  i
          corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e  3,
          ovvero qualora  intervengano  nel  pagamento  dei  predetti
          canoni o corrispettivi, adempiono agli  obblighi  derivanti
          dal presente articolo tramite la stabile organizzazione.  I
          soggetti  non  residenti  riconosciuti  privi  di   stabile
          organizzazione in Italia, ai  fini  dell'adempimento  degli
          obblighi derivanti dal presente articolo,  in  qualita'  di
          responsabili d'imposta, nominano un rappresentante  fiscale
          individuato tra i soggetti indicati  nell'articolo  23  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600. In assenza di nomina del rappresentante fiscale,  i
          soggetti  residenti  nel   territorio   dello   Stato   che
          appartengono allo stesso gruppo  dei  soggetti  di  cui  al
          periodo  precedente  sono  solidalmente  responsabili   con
          questi ultimi per l'effettuazione  e  il  versamento  della
          ritenuta sull'ammontare dei canoni e corrispettivi relativi
          ai contratti di cui ai commi 1 e 3. 
              5-ter.  Il  soggetto  che  incassa  il  canone   o   il
          corrispettivo, ovvero  che  interviene  nel  pagamento  dei
          predetti  canoni  o  corrispettivi,  e'  responsabile   del
          pagamento dell'imposta di soggiorno di cui  all'articolo  4
          del decreto  legislativo  14  marzo  2011,  n.  23,  e  del
          contributo di soggiorno di cui all'articolo 14,  comma  16,
          lettera e),  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi,  della
          presentazione della dichiarazione, nonche' degli  ulteriori
          adempimenti  previsti  dalla  legge   e   dal   regolamento
          comunale.   La   dichiarazione   deve   essere   presentata
          cumulativamente ed esclusivamente in via  telematica  entro
          il 30 giugno dell'anno successivo a quello  in  cui  si  e'
          verificato il presupposto impositivo, secondo le  modalita'
          approvate con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, sentita la Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali, da emanare entro centottanta giorni dalla  data  di
          entrata in vigore della presente disposizione. Per l'omessa
          o infedele presentazione della dichiarazione da  parte  del
          responsabile  si   applica   la   sanzione   amministrativa
          pecuniaria del pagamento di una somma dal 100  al  200  per
          cento  dell'importo  dovuto.  Per  l'omesso,  ritardato   o
          parziale  versamento  dell'imposta  di  soggiorno   e   del
          contributo   di   soggiorno   si   applica   la    sanzione
          amministrativa  di  cui   all'articolo   13   del   decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 
              6. Con provvedimento del Direttore  dell'Agenzia  delle
          entrate, da emanarsi entro novanta giorni  dall'entrata  in
          vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni
          di attuazione dei commi 4, 5 e 5-bis del presente articolo,
          incluse quelle relative alla trasmissione  e  conservazione
          dei dati da parte dell'intermediario. 
              7. A  decorrere  dall'anno  2017  gli  enti  che  hanno
          facolta' di  applicare  l'imposta  di  soggiorno  ai  sensi
          dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo  2011,  n.
          23, e il contributo di soggiorno di  cui  all'articolo  14,
          comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.
          78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30  luglio
          2010, n. 122, possono, in deroga all'articolo 1, comma  26,
          della legge 28 dicembre 2015, n.  208,  e  all'articolo  1,
          comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  istituire
          o rimodulare l'imposta di  soggiorno  e  il  contributo  di
          soggiorno medesimi. 
              7-bis.  Il  comma  4  dell'articolo  16   del   decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 147,  si  interpreta  nel
          senso che  i  soggetti  che  hanno  optato,  ai  sensi  del
          predetto comma 4, per il regime agevolativo previsto per  i
          lavoratori impatriati dal comma 1  del  medesimo  articolo,
          decadono dal beneficio  fiscale  laddove  la  residenza  in
          Italia non sia mantenuta per almeno due anni. In tal  caso,
          si provvede al  recupero  dei  benefici  gia'  fruiti,  con
          applicazione delle relative sanzioni e interessi.».