Art. 16 Modifiche alle disposizioni vigenti 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 31-bis, terzo comma, dopo le parole: «8 bis ter» sono inserite le seguenti: «, 8 bis quater»; b) all'articolo 31-bis, sesto comma, dopo le parole «sul patrimonio» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte indirette»; c) all'articolo 31-bis, settimo comma, primo periodo, dopo le parole «indagini amministrative» sono inserite le seguenti: «, anche attraverso l'uso di mezzi di comunicazione elettronici,»; d) all'articolo 31-bis, decimo comma, dopo le parole «controllo richiesto» sono inserite le seguenti: «, entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta,»; e) dopo l'articolo 31-bis e' inserito il seguente: «Art. 31-bis.1 (Verifiche congiunte tra le autorita' competenti degli Stati membri dell'Unione europea). - 1. Quando la situazione di uno o piu' soggetti d'imposta presenta un interesse comune o complementare con altri Stati membri dell'Unione europea, l'Amministrazione finanziaria puo' chiedere all'autorita' competente di un altro Stato membro o di piu' Stati membri di effettuare una verifica congiunta nei confronti di tali soggetti. 2. Quando l'autorita' competente di un altro Stato membro o le autorita' competenti di piu' Stati membri propongono di partecipare ad una verifica congiunta, l'Amministrazione finanziaria comunica alle suddette autorita' il rifiuto o l'adesione alla proposta entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa, specificando, in caso di rifiuto, i motivi che si oppongono all'effettuazione della verifica congiunta. 3. L'Amministrazione finanziaria svolge le verifiche congiunte in modo concordato e coordinato con le autorita' competenti degli altri Stati membri richiedenti o interpellati, anche per quanto riguarda il regime linguistico, sulla base della legislazione e delle norme procedurali vigenti nello Stato membro nel quale si svolgono le attivita' di verifica congiunta. I funzionari degli Stati membri che partecipano alla verifica congiunta non possono esercitare poteri di controllo piu' ampi rispetto a quelli loro conferiti dalla legislazione dello Stato membro di appartenenza. 4. Quando la verifica congiunta si svolge nel territorio dello Stato, l'Amministrazione finanziaria nomina un rappresentante incaricato di dirigere e coordinare le attivita' di verifica congiunta e adotta le misure necessarie per: a) consentire ai funzionari degli altri Stati membri che partecipano alle attivita' di verifica congiunta di interrogare le persone ed esaminare i documenti insieme ai funzionari nazionali, secondo le modalita' procedurali stabilite dalla normativa vigente; b) garantire che gli elementi di prova raccolti durante le attivita' di verifica congiunta possano essere valutati, anche in ordine alla loro ammissibilita', alle stesse condizioni giuridiche ordinariamente applicabili agli elementi di prova raccolti durante le ordinarie attivita' di verifica; c) garantire che al soggetto o ai soggetti sottoposti alla verifica congiunta, o da essa interessati, siano riconosciuti diritti e obblighi analoghi a quelli riconosciuti ai soggetti destinatari delle ordinarie attivita' di verifica. 5. L'Amministrazione finanziaria nel corso della verifica congiunta individua i fatti e le circostanze pertinenti alla verifica di comune accordo con le autorita' competenti degli altri Stati membri partecipanti, con le quali si adopera al fine di raggiungere un accordo sulla posizione fiscale del soggetto o dei soggetti sottoposti a verifica. Al termine delle operazioni e' redatta una relazione finale nella quale confluiscono i risultati della verifica congiunta e le questioni sulle quali le autorita' competenti concordano. L'esito della verifica e' notificato mediante processo verbale ai soggetti interessati entro sessanta giorni dall'emissione della relazione congiuntamente a una copia della relazione medesima. 6. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e l'Amministrazione competente provvede all'espletamento delle attivita' ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.». 2. Al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 1, la parola «rilevanti» e' sostituta dalla seguente: «pertinenti»; b) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera l), e' aggiunta la seguente: «l-bis) violazione dei dati: si intende una violazione della sicurezza che porta alla distruzione, perdita, alterazione o qualsiasi incidente di accesso, divulgazione o utilizzo inappropriato o non autorizzato delle informazioni, inclusi ma non limitati ai dati personali trasmessi, archiviati o altrimenti trattati, come risultato di atti illeciti intenzionali, negligenza o incidenti. Una violazione dei dati puo' riguardare la riservatezza, la disponibilita' e l'integrita' dei dati.»; c) all'articolo 4, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti: «3-bis. Ai fini delle richieste effettuate ai sensi del presente articolo, le informazioni prevedibilmente pertinenti sono quelle che l'autorita' richiedente ritiene, conformemente al proprio diritto nazionale, ragionevolmente pertinenti per la verifica della posizione fiscale di uno o piu' contribuenti, identificati nominativamente o in altro modo, e la cui acquisizione e' giustificata ai fini dell'indagine. 3-ter. L'autorita' richiedente, anche al fine di dimostrare all'autorita' interpellata la prevedibile pertinenza delle informazioni ai sensi del comma 3-bis, indica nella richiesta: a) i motivi di carattere fiscale per cui si richiedono le informazioni; b) la specificazione delle informazioni richieste per l'amministrazione o l'applicazione del diritto nazionale. 3-quater. Se una richiesta effettuata ai sensi del presente articolo riguarda un gruppo di contribuenti che non possono essere identificati singolarmente, l'autorita' richiedente fornisce all'autorita' interpellata almeno le seguenti informazioni: a) la descrizione dettagliata del gruppo; b) l'indicazione specifica delle norme applicabili e dei fatti in base ai quali vi e' motivo di ritenere che i contribuenti del gruppo non le abbiano rispettate; c) i chiarimenti sul modo in cui le informazioni richieste possono contribuire a verificare il rispetto delle norme applicabili da parte dei contribuenti del gruppo; d) l'indicazione dei fatti e delle circostanze relative all'eventuale coinvolgimento di una terza parte, che ha contribuito attivamente al mancato rispetto delle norme applicabili da parte dei contribuenti del gruppo.»; d) all'articolo 5, il comma 1 e' sostituito dai seguenti: «1. I servizi di collegamento, individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, comunicano agli altri Stati membri, mediante scambio automatico, tutte le informazioni disponibili riguardanti i soggetti residenti in tali Stati membri, con riferimento alle specifiche categorie di reddito e di capitale di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011. A partire dal 1° gennaio 2024, ove disponibile, nella comunicazione delle informazioni di cui al primo periodo e' indicato il numero di identificazione fiscale (NIF) rilasciato dallo Stato membro di residenza. 1.1. I servizi di collegamento comunicano ogni anno alla Commissione almeno due delle categorie di reddito e di capitale elencate all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011 per le quali effettuano lo scambio automatico di informazioni con le Autorita' competenti di ogni altro Stato membro. Anteriormente al 1° gennaio 2024 i servizi di collegamento comunicano alla Commissione almeno quattro delle categorie di cui al primo periodo per le quali effettuano lo scambio automatico di informazioni con le autorita' competenti di ogni altro Stato membro per i periodi d'imposta a partire dal 1° gennaio 2025.»; e) dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente: «Art. 10-bis (Violazione dei dati). - 1. L'Agenzia delle entrate comunica senza ritardo e per iscritto alla Commissione europea ogni violazione dei dati nonche' ogni provvedimento adottato per porvi rimedio. 2. L'Agenzia delle entrate, nel caso in cui si e' verificata una violazione dei dati, considerata la natura degli stessi, indaga sulla stessa e, ove non e' possibile limitarne immediatamente gli effetti in modo adeguato, richiede per iscritto alla Commissione europea la sospensione dell'accesso alla rete comune di comunicazione (CCN). 3. L'Agenzia delle entrate, nel caso in cui la violazione dei dati si e' verificata presso l'autorita' competente di un altro Stato membro o di piu' Stati membri, puo' sospendere con effetto immediato lo scambio di informazioni e darne comunicazione scritta alla Commissione europea nonche' allo Stato o agli Stati membri interessati.». 3. Ai gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
Note all'art. 16: - Si riporta il testo dell'art. 31-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 recante: «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, Supplemento ordinario, come modificato dal presente decreto: «Art. 31-bis (Assistenza per lo scambio di informazioni tra le autorita' competenti degli Stati membri dell'Unione europea). - L'Amministrazione finanziaria provvede allo scambio, con le altre autorita' competenti degli Stati membri dell'Unione europea, delle informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento delle imposte di qualsiasi tipo riscosse da o per conto dell'amministrazione finanziaria e delle ripartizioni territoriali, comprese le autorita' locali. Essa, a tale fine, puo' autorizzare la presenza nel territorio dello Stato di funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri Stati membri. L'Amministrazione finanziaria provvede alla raccolta delle informazioni da trasmettere alle predette autorita' con le modalita' ed entro i limiti previsti per l'accertamento delle imposte sul reddito. In sede di assistenza e cooperazione nello scambio di informazioni l'amministrazione finanziaria opera nel rispetto dei termini indicati agli articoli 7, 8, 8-bis, 8 bis bis, 8 bis ter, 8 bis quater e 10 della direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 del Consiglio, che ha abrogato la direttiva 77/799/CEE del 19 dicembre 1977. Le informazioni non sono trasmesse quando possono rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale, un processo commerciale o un'informazione la cui divulgazione contrasti con l'ordine pubblico. La trasmissione delle informazioni puo' essere, inoltre, rifiutata quando l'autorita' competente dello Stato membro richiedente, per motivi di fatto o di diritto, non e' in grado di fornire lo stesso tipo di informazioni. Le informazioni sono trattate e tenute segrete con i limiti e le modalita' previsti dal Capo IV, condizioni che disciplinano la cooperazione amministrativa, e VI, relazioni con i Paesi terzi, della direttiva 2011/16/UE. Non e' considerata violazione del segreto d'ufficio la comunicazione da parte dell'Amministrazione finanziaria alle autorita' competenti degli altri Stati membri delle informazioni atte a permettere il corretto accertamento delle imposte sul reddito e sul patrimonio, nonche' dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte indirette. In sede di assistenza e cooperazione per lo scambio di informazioni, la presenza negli uffici amministrativi e la partecipazione alle indagini amministrative, anche attraverso l'uso di mezzi di comunicazione elettronici, di funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri stati membri dell'Unione europea, e' disciplinata dall'articolo 11 della direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 del Consiglio. Alla presenza dei funzionari dell'Amministrazione finanziaria, che esercitano il coordinamento delle indagini amministrative, i funzionari esteri possono interrogare i soggetti sottoposti al controllo ed esaminare la relativa documentazione, a condizione di reciprocita' e previo accordo tra l'autorita' richiedente e l'autorita' interpellata. I funzionari dell'Amministrazione finanziaria utilizzano direttamente le informazioni scambiate durante le indagini svolte all'estero. Quando la situazione di uno o piu' soggetti di imposta presenta un interesse comune o complementare con altri Stati membri, l'Amministrazione finanziaria puo' decidere di procedere a controlli simultanei con le Amministrazioni finanziarie degli altri Stati membri, ciascuno nel proprio territorio, allo scopo di scambiare le informazioni cosi' ottenute quando tali controlli appaiano piu' efficaci di un controllo eseguito da un solo Stato membro. L'Amministrazione finanziaria individua, autonomamente, i soggetti d'imposta sui quali intende proporre un controllo simultaneo, informando le autorita' competenti degli altri Stati membri interessati circa i casi suscettibili di un controllo simultaneo. A tale fine, essa indica, per quanto possibile, i motivi per cui detti casi sono stati scelti e fornisce le informazioni che l'hanno indotta a proporli, indicando il termine entro il quale i controlli devono essere effettuati. Qualora l'autorita' competente di un altro Stato membro proponga di partecipare ad un controllo simultaneo, l'Amministrazione finanziaria comunica alla suddetta autorita' l'adesione o il rifiuto ad eseguire il controllo richiesto, entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta, specificando, in quest'ultimo caso, i motivi che si oppongono all'effettuazione di tale controllo. Nel caso di adesione alla proposta di controllo simultaneo avanzata dall'autorita' competente di un altro Stato membro, l'Amministrazione finanziaria designa un rappresentante cui compete la direzione e il coordinamento del controllo. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e l'Amministrazione competente provvede all'espletamento delle attivita' ivi previste con le risorse umane strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.». - Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 4 e 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29 (Attuazione della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 2014, n. 63, come modificati dal presente decreto: «Art. 1 (Oggetto ed ambito di applicazione). - 1. Il presente decreto stabilisce le norme e le procedure relative allo scambio, con le altre autorita' competenti degli Stati Membri dell'Unione europea, delle informazioni prevedibilmente pertinenti per l'amministrazione interessata e per l'applicazione delle leggi nazionali degli Stati membri, relative alle imposte di cui al comma 3. 2. Il presente decreto fa salva l'applicazione delle norme di assistenza giudiziaria in materia penale e non pregiudica gli obblighi dello Stato membro ad una cooperazione amministrativa piu' ampia risultante da accordi bilaterali e multilaterali. 3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle imposte di qualsiasi tipo riscosse da o per conto dell'amministrazione finanziaria e delle ripartizioni territoriali, comprese le autorita' locali. 4. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle imposte di cui al comma 3 riscosse all'interno del territorio in cui si applicano i trattati in forza dell'articolo 52 del Trattato sull'Unione europea. 5. Le disposizioni del presente decreto non si applicano: a) ai contributi previdenziali obbligatori dovuti ad uno Stato membro o ad una ripartizione dello stesso o ad organismi di previdenza sociale di diritto pubblico; b) all'imposta sul valore aggiunto, ai dazi doganali o alle accise; c) ai diritti, quali quelli per certificati e altri documenti rilasciati da autorita' pubbliche; d) alle tasse di natura contrattuale, quale corrispettivo per pubblici servizi.». «Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) autorita' competente: l'autorita' designata dallo Stato membro oppure, ove agisca, per delega, l'ufficio centrale di collegamento; b) ufficio centrale di collegamento: l'ufficio che e' stato designato quale responsabile principale dei contatti con gli altri Stati membri nel settore della cooperazione amministrativa; c) servizio di collegamento: qualsiasi ufficio diverso dall'ufficio centrale di collegamento che e' stato designato per procedere a scambi diretti di informazioni a norma del presente decreto; d) funzionario competente: qualsiasi funzionario che e' stato autorizzato a scambiare direttamente informazioni a norma del presente decreto; e) autorita' richiedente: l'ufficio centrale di collegamento o un servizio di collegamento che formula una richiesta di assistenza a nome dell'autorita' competente; f) autorita' interpellata: l'ufficio centrale di collegamento o un servizio di collegamento che riceve una richiesta di assistenza a nome dell'autorita' competente; g) indagine amministrativa: tutti i controlli, le verifiche e gli interventi eseguiti dagli Stati membri nell'esercizio delle loro funzioni allo scopo di assicurare la corretta applicazione della normativa fiscale; h) persona: 1) una persona fisica; 2) una persona giuridica o dove la normativa vigente lo preveda, un'associazione di persone alla quale e' riconosciuta la capacita' di compiere atti giuridici, ma che e' priva di personalita' giuridica; 3) qualsiasi altro istituto giuridico di qualunque natura e forma, dotato o meno di personalita' giuridica, che possiede o gestisce beni che, compreso il reddito da essi derivato, sono soggetti a una delle imposte di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto; h-bis) ruling preventivo transfrontaliero: 1) gli accordi preventivi, diversi da quelli indicati nella lettera h-ter), stipulati ai sensi dell'articolo 31-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; 2) gli accordi preventivi connessi all'utilizzo dei beni immateriali stipulati ai sensi dell'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, aventi ad oggetto una operazione transfrontaliera; 3) i pareri resi su istanze di interpello presentate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettere a) e c), della legge 27 luglio del 2000, n. 212, aventi ad oggetto l'interpretazione o l'applicazione di norme, anche di origine convenzionale, concernenti il trattamento fiscale di una operazione transfrontaliera; 4) i pareri resi su istanze di interpello presentate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, aventi ad oggetto l'interpretazione o l'applicazione di norme, anche di origine convenzionale, concernenti il trattamento fiscale di una operazione transfrontaliera; 5) i pareri resi su istanze di interpello, presentate ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, aventi ad oggetto l'interpretazione o l'applicazione di norme, anche di origine convenzionale, concernenti il trattamento fiscale di una operazione transfrontaliera; 6) ogni altro accordo o parere reso su istanze di interpello con effetti simili alle categorie elencate ai numeri da 1 a 5, presentate ai sensi di una normativa emanata in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto; h-ter) accordo preventivo sui prezzi di trasferimento: gli accordi per la preventiva definizione in contraddittorio dei metodi di calcolo del valore normale delle operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e gli accordi per l'applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l'attribuzione di utili e perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato di un'impresa o un ente residente ovvero alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente, stipulati ai sensi dell'articolo 31-ter, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; h-quater) operazione transfrontaliera: un'operazione o una serie di operazioni in cui, alternativamente: 1) non tutte le parti coinvolte nell'operazione o nella serie di operazioni risiedono, a fini fiscali, in Italia; 2) una o piu' delle parti coinvolte nell'operazione o nella serie di operazioni e' simultaneamente residente a fini fiscali in Italia e in una o piu' giurisdizioni; 3) una delle parti coinvolte nell'operazione o nella serie di operazioni svolge la propria attivita' in un'altra giurisdizione tramite una stabile organizzazione e l'operazione o la serie di operazioni fa parte dell'attivita' o costituisce il complesso delle attivita' della stabile organizzazione. Un'operazione transfrontaliera o una serie di operazioni transfrontaliere comprendono anche le transazioni poste in essere da una persona giuridica rispetto alle attivita' che tale persona esercita in un altro Stato membro tramite una stabile organizzazione; 4) che ha un impatto transfrontaliero; h-quinquies) registro centrale sicuro: registro centrale istituito dalla Commissione europea relativo alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale in cui le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 8-bis, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/16/UE sono registrate ai fini dello scambio automatico; i) con mezzi elettronici: mediante attrezzature elettroniche di trattamento (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati e utilizzando fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici; l) rete CCN: la piattaforma comune basata sulla rete comune di comunicazione (CCN) e sull'interfaccia comune di sistema (CSI), sviluppata dall'Unione europea per assicurare tutte le trasmissioni con mezzi elettronici tra l'autorita' richiedente di uno Stato membro e l'autorita' interpellata di un altro Stato membro nel settore della fiscalita'. l-bis) violazione dei dati: si intende una violazione della sicurezza che porta alla distruzione, perdita, alterazione o qualsiasi incidente di accesso, divulgazione o utilizzo inappropriato o non autorizzato delle informazioni, inclusi ma non limitati ai dati personali trasmessi, archiviati o altrimenti trattati, come risultato di atti illeciti intenzionali, negligenza o incidenti. Una violazione dei dati puo' riguardare la riservatezza, la disponibilita' e l'integrita' dei dati.». «Art. 4 (Scambio di informazioni su richiesta). - 1. I servizi di collegamento, ciascuno secondo le competenze previste dall'articolo 3, comma 2, forniscono all'autorita' richiedente dell'altro Stato membro tutte le informazioni utili di cui sono in possesso o che ottengono a seguito di un'indagine amministrativa. 2. Le richieste di informazioni da rivolgere agli altri Stati membri sono presentate dai servizi di collegamento secondo le competenze previste dall'articolo 3, comma 2. 3. L'autorita' interpellata provvede alla raccolta delle informazioni richieste o allo svolgimento dell'indagine amministrativa richiesta procedendo come se agisse per proprio conto o su richiesta di un'altra autorita' interna. 3-bis. Ai fini delle richieste effettuate ai sensi del presente articolo, le informazioni prevedibilmente pertinenti sono quelle che l'autorita' richiedente ritiene, conformemente al proprio diritto nazionale, ragionevolmente pertinenti per la verifica della posizione fiscale di uno o piu' contribuenti, identificati nominativamente o in altro modo, e la cui acquisizione e' giustificata ai fini dell'indagine. 3-ter. L'autorita' richiedente, anche al fine di dimostrare all'autorita' interpellata la prevedibile pertinenza delle informazioni ai sensi del comma 3-bis, indica nella richiesta: a) i motivi di carattere fiscale per cui si richiedono le informazioni; b) la specificazione delle informazioni richieste per l'amministrazione o l'applicazione del diritto nazionale. 3-quater. Se una richiesta effettuata ai sensi del presente articolo riguarda un gruppo di contribuenti che non possono essere identificati singolarmente, l'autorita' richiedente fornisce all'autorita' interpellata almeno le seguenti informazioni: a) la descrizione dettagliata del gruppo; b) l'indicazione specifica delle norme applicabili e dei fatti in base ai quali vi e' motivo di ritenere che i contribuenti del gruppo non le abbiano rispettate; c) i chiarimenti sul modo in cui le informazioni richieste possono contribuire a verificare il rispetto delle norme applicabili da parte dei contribuenti del gruppo; l'indicazione dei fatti e delle circostanze relative all'eventuale coinvolgimento di una terza parte, che ha contribuito attivamente al mancato rispetto delle norme applicabili da parte dei contribuenti del gruppo.». «Art. 5 (Scambio automatico obbligatorio di informazioni). - 1. I servizi di collegamento, individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, comunicano agli altri Stati membri, mediante scambio automatico, tutte le informazioni disponibili riguardanti i soggetti residenti in tali Stati membri, con riferimento alle specifiche categorie di reddito e di capitale di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011. A partire dal 1° gennaio 2024, ove disponibile, nella comunicazione delle informazioni di cui al primo periodo e' indicato il numero di identificazione fiscale (NIF) rilasciato dallo Stato membro di residenza. 1.1. I servizi di collegamento comunicano ogni anno alla Commissione almeno due delle categorie di reddito e di capitale elencate all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011 per le quali effettuano lo scambio automatico di informazioni con le Autorita' competenti di ogni altro Stato membro. Anteriormente al 1° gennaio 2024 i servizi di collegamento comunicano alla Commissione almeno quattro delle categorie di cui al primo periodo per le quali effettuano lo scambio automatico di informazioni con le autorita' competenti di ogni altro Stato membro per i periodi d'imposta a partire dal 1° gennaio 2025. 1-bis. I servizi di collegamento di cui al comma 1 scambiano direttamente con gli altri Stati membri le informazioni relative ai ruling preventivi transfrontalieri e agli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h-bis) e h-ter) nel rispetto dei termini e delle modalita' indicati all'articolo 8-bis della direttiva 2011/16/UE. 1-ter. In conformita' all'articolo 4, il servizio di collegamento puo' inviare e richiedere informazioni supplementari, compreso il testo integrale del ruling preventivo transfrontaliero o dell'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento. 1-quater. Il comma 1-bis non si applica qualora un ruling preventivo transfrontaliero riguardi esclusivamente la situazione fiscale di una o piu' persone fisiche. 1-quinquies. Gli accordi preventivi bilaterali o multilaterali sui prezzi di trasferimento conclusi con paesi terzi sono esclusi dall'ambito di applicazione dello scambio automatico di informazioni nel caso in cui l'accordo fiscale internazionale, in virtu' del quale e' stato negoziato l'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, non ne consente la divulgazione a terzi. Tali accordi preventivi bilaterali o multilaterali sui prezzi di trasferimento sono oggetto di scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2011/16/UE, qualora l'accordo fiscale internazionale, in virtu' del quale e' stato negoziato l'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, ne consente la divulgazione e l'autorita' competente del Paese terzo autorizza la divulgazione delle informazioni. Nel caso in cui gli accordi bilaterali o multilaterali sui prezzi di trasferimento sono esclusi dallo scambio automatico di informazioni a norma del primo periodo, sono scambiate, ai sensi dell'articolo 8-bis, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/16/UE, le informazioni di cui al paragrafo 6 del medesimo articolo alle quali si fa riferimento nella richiesta che ha portato all'emanazione di detto accordo bilaterale o multilaterale sui prezzi di trasferimento. 1-sexies. Le informazioni che devono essere comunicate ai sensi del comma 1-bis sono trasmesse al registro centrale di cui alla lettera h-quinquies) del comma 1 dell'articolo 2.». - Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo., convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2017 - Supplemento ordinario n. 31: «Art. 4 (Regime fiscale delle locazioni brevi). - 1. Ai fini del presente articolo, si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attivita' d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attivita' di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unita' immobiliari da locare. 2. A decorrere dal 1° giugno 2017, ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a partire da tale data si applicano le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento in caso di opzione per l'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca. 3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi, stipulati alle condizioni di cui al comma 1. 4. I soggetti che esercitano attivita' di intermediazione immobiliare, nonche' quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unita' immobiliari da locare, trasmettono i dati relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3 conclusi per il loro tramite entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i predetti dati. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti di cui al comma 1 e 3 e' punita con la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. La sanzione e' ridotta alla meta' se la trasmissione e' effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, e' effettuata la trasmissione corretta dei dati. 5. I soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attivita' di intermediazione immobiliare, nonche' quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unita' immobiliari da locare, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, operano, in qualita' di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21 per cento sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto del pagamento al beneficiario e provvedono al relativo versamento con le modalita' di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e alla relativa certificazione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Nel caso in cui non sia esercitata l'opzione per l'applicazione del regime di cui al comma 2, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto. 5-bis. I soggetti di cui al comma 5 non residenti in possesso di una stabile organizzazione in Italia, ai sensi dell'articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, adempiono agli obblighi derivanti dal presente articolo tramite la stabile organizzazione. I soggetti non residenti riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia, ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente articolo, in qualita' di responsabili d'imposta, nominano un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In assenza di nomina del rappresentante fiscale, i soggetti residenti nel territorio dello Stato che appartengono allo stesso gruppo dei soggetti di cui al periodo precedente sono solidalmente responsabili con questi ultimi per l'effettuazione e il versamento della ritenuta sull'ammontare dei canoni e corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3. 5-ter. Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, e' responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonche' degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si e' verificato il presupposto impositivo, secondo le modalita' approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi 4, 5 e 5-bis del presente articolo, incluse quelle relative alla trasmissione e conservazione dei dati da parte dell'intermediario. 7. A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facolta' di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi. 7-bis. Il comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, si interpreta nel senso che i soggetti che hanno optato, ai sensi del predetto comma 4, per il regime agevolativo previsto per i lavoratori impatriati dal comma 1 del medesimo articolo, decadono dal beneficio fiscale laddove la residenza in Italia non sia mantenuta per almeno due anni. In tal caso, si provvede al recupero dei benefici gia' fruiti, con applicazione delle relative sanzioni e interessi.».