Art. 4 Identificazione dei venditori oggetto di comunicazione 1. Per ciascun venditore che e' una persona fisica e non e' un venditore escluso, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione acquisisce le seguenti informazioni: a) nome e cognome; b) indirizzo principale; c) l'eventuale NIF rilasciato al venditore, con l'indicazione del singolo Stato membro di rilascio e, in assenza di NIF, il luogo di nascita del venditore; d) il numero di partita IVA del venditore, se disponibile; e) la data di nascita. 2. Per ciascun venditore che e' un'entita' e non e' un venditore escluso, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione acquisisce le seguenti informazioni: a) la ragione sociale; b) l'indirizzo principale; c) l'eventuale NIF rilasciato al venditore, con l'indicazione dello Stato membro di rilascio; d) il numero di partita IVA del venditore, se disponibile; e) il numero di registrazione dell'attivita'; f) la presenza eventuale di una stabile organizzazione tramite la quale sono svolte attivita' pertinenti nell'Unione, con l'indicazione dei singoli Stati membri in cui tale stabile organizzazione e' ubicata. 3. In deroga a quanto disposto dai commi 1 e 2, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione non e' tenuto ad acquisire le informazioni di cui al comma 1, lettere da b) a e), e al comma 2, lettere da b) a f), se ottiene una conferma diretta dell'identita' e della residenza del venditore tramite un servizio di identificazione messo a disposizione da uno Stato membro o dall'Unione europea ai fini dell'accertamento dell'identita' e della residenza fiscale del venditore. 4. In deroga a quanto disposto dal comma 1, lettera c), e dal comma 2, lettere c) ed e), il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione non e' tenuto ad acquisire il NIF o il numero di registrazione dell'attivita' quando si verifica una delle seguenti condizioni: a) lo Stato membro di residenza del venditore non rilascia a quest'ultimo il NIF o il numero di registrazione dell'attivita'; b) lo Stato membro di residenza del venditore non consente che sia acquisito il NIF rilasciato al venditore. 5. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione determina l'affidabilita' delle informazioni acquisite ai sensi dell'articolo 3, dell'articolo 4, commi 1 e 2, lettere da a) ad e), e dell'articolo 6, utilizzando le informazioni e i documenti di cui dispone nei propri archivi, nonche' utilizzando le interfacce elettroniche messe a disposizione a titolo gratuito da uno Stato membro o dall'Unione per accertare la validita' del NIF e del numero di partita IVA. 6. In deroga a quanto disposto dal comma 5, per l'espletamento delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale ai sensi dell'articolo 7, comma 2, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione puo' determinare l'affidabilita' delle informazioni acquisite ai sensi dell'articolo 3, dell'articolo 4, commi 1 e 2, lettere da a) ad e), e dell'articolo 6, utilizzando le informazioni e i documenti consultabili in via elettronica negli archivi di cui dispone. 7. In applicazione di quanto disposto dall'articolo 7, comma 3, lettera b), e in deroga a quanto disposto dai commi 5 e 6, nei casi in cui il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione abbia motivo di ritenere che le informazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 o dell'articolo 6 sono inesatte, alla luce delle informazioni fornite dall'autorita' competente di uno Stato membro in risposta a una richiesta concernente uno specifico venditore, chiede al venditore di rettificare le informazioni inesatte e fornire documenti giustificativi, dati o informazioni affidabili e provenienti da una fonte indipendente, quali: a) un valido documento di identificazione rilasciato da uno Stato; b) un certificato di residenza fiscale avente data recente.