Art. 4 
 
       Identificazione dei venditori oggetto di comunicazione 
 
  1. Per ciascun venditore che e' una persona  fisica  e  non  e'  un
venditore  escluso,  il  gestore  di  piattaforma  con   obbligo   di
comunicazione acquisisce le seguenti informazioni: 
    a) nome e cognome; 
    b) indirizzo principale; 
    c) l'eventuale NIF rilasciato al venditore, con l'indicazione del
singolo Stato membro di rilascio e, in assenza di NIF,  il  luogo  di
nascita del venditore; 
    d) il numero di partita IVA del venditore, se disponibile; 
    e) la data di nascita. 
  2. Per ciascun venditore che e' un'entita' e non  e'  un  venditore
escluso, il gestore  di  piattaforma  con  obbligo  di  comunicazione
acquisisce le seguenti informazioni: 
    a) la ragione sociale; 
    b) l'indirizzo principale; 
    c) l'eventuale NIF rilasciato  al  venditore,  con  l'indicazione
dello Stato membro di rilascio; 
    d) il numero di partita IVA del venditore, se disponibile; 
    e) il numero di registrazione dell'attivita'; 
    f) la presenza eventuale di una stabile organizzazione tramite la
quale sono svolte attivita' pertinenti nell'Unione, con l'indicazione
dei singoli Stati  membri  in  cui  tale  stabile  organizzazione  e'
ubicata. 
  3. In deroga a quanto disposto dai commi  1  e  2,  il  gestore  di
piattaforma con obbligo di comunicazione non e' tenuto  ad  acquisire
le informazioni di cui al comma 1, lettere da b) a e), e al comma  2,
lettere da b) a f), se ottiene una conferma diretta dell'identita'  e
della residenza del venditore tramite un servizio di  identificazione
messo a disposizione da uno Stato membro  o  dall'Unione  europea  ai
fini dell'accertamento dell'identita' e della residenza  fiscale  del
venditore. 
  4. In deroga a quanto disposto dal comma 1, lettera c), e dal comma
2, lettere c) ed  e),  il  gestore  di  piattaforma  con  obbligo  di
comunicazione non e' tenuto ad  acquisire  il  NIF  o  il  numero  di
registrazione dell'attivita' quando si verifica  una  delle  seguenti
condizioni: 
    a) lo Stato membro di residenza  del  venditore  non  rilascia  a
quest'ultimo il NIF o il numero di registrazione dell'attivita'; 
    b) lo Stato membro di residenza del venditore  non  consente  che
sia acquisito il NIF rilasciato al venditore. 
  5. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione determina
l'affidabilita' delle informazioni acquisite ai  sensi  dell'articolo
3, dell'articolo 4, commi 1 e 2, lettere da a) ad e), e dell'articolo
6, utilizzando le informazioni e  i  documenti  di  cui  dispone  nei
propri archivi, nonche' utilizzando le interfacce elettroniche  messe
a disposizione a titolo gratuito da uno Stato  membro  o  dall'Unione
per accertare la validita' del NIF e del numero di partita IVA. 
  6. In deroga a quanto disposto  dal  comma  5,  per  l'espletamento
delle procedure di adeguata verifica  in  materia  fiscale  ai  sensi
dell'articolo 7, comma 2, il gestore di piattaforma  con  obbligo  di
comunicazione puo'  determinare  l'affidabilita'  delle  informazioni
acquisite ai sensi dell'articolo 3, dell'articolo 4,  commi  1  e  2,
lettere da a) ad e), e dell'articolo 6, utilizzando le informazioni e
i documenti consultabili in via  elettronica  negli  archivi  di  cui
dispone. 
  7. In applicazione di quanto disposto  dall'articolo  7,  comma  3,
lettera b), e in deroga a quanto disposto dai commi 5 e 6,  nei  casi
in cui il gestore di piattaforma con obbligo di  comunicazione  abbia
motivo di ritenere che le informazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4  o
dell'articolo 6 sono inesatte, alla luce delle  informazioni  fornite
dall'autorita' competente di uno  Stato  membro  in  risposta  a  una
richiesta concernente uno specifico venditore, chiede al venditore di
rettificare   le   informazioni   inesatte   e   fornire    documenti
giustificativi, dati o informazioni affidabili e provenienti  da  una
fonte indipendente, quali: 
    a) un valido  documento  di  identificazione  rilasciato  da  uno
Stato; 
    b) un certificato di residenza fiscale avente data recente.