Art. 7 
 
                 Termini e validita' delle procedure 
 
  1. Il gestore di piattaforma con obbligo di  comunicazione  espleta
le procedure di adeguata verifica in  materia  fiscale  di  cui  agli
articoli 3, 4, 5 e 6 entro il 31  dicembre  del  periodo  oggetto  di
comunicazione. 
  2. In  deroga  a  quanto  disposto  dal  comma  1,  il  gestore  di
piattaforma con obbligo di  comunicazione  espleta  le  procedure  di
adeguata verifica in materia fiscale di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6
entro il 31 dicembre del secondo periodo oggetto di comunicazione per
i venditori gia' registrati sulla piattaforma alla data di entrata in
vigore del  presente  decreto  o  alla  data  in  cui  un'entita'  e'
divenuta, per la prima volta, gestore di piattaforma con  obbligo  di
comunicazione. 
  3. In  deroga  a  quanto  disposto  dal  comma  1,  il  gestore  di
piattaforma con obbligo di  comunicazione  puo'  basarsi  su  dati  e
informazioni acquisiti a seguito delle procedure di adeguata verifica
in  materia  fiscale  relative  a  precedenti  periodi   oggetto   di
comunicazione, purche' ricorrano le seguenti condizioni: 
    a) le informazioni relative al venditore di cui  all'articolo  4,
commi 1 e 2, sono state acquisite e  verificate  o  confermate  negli
ultimi trentasei mesi; 
    b) il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione non  ha
motivo  di  ritenere  che  le   informazioni   acquisite   ai   sensi
dell'articolo 3, dell'articolo 4, commi 1 e  2,  e  dell'articolo  6,
sono, o sono diventate, inattendibili o inesatte.