Art. 7 Termini e validita' delle procedure 1. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione espleta le procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 entro il 31 dicembre del periodo oggetto di comunicazione. 2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione espleta le procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 entro il 31 dicembre del secondo periodo oggetto di comunicazione per i venditori gia' registrati sulla piattaforma alla data di entrata in vigore del presente decreto o alla data in cui un'entita' e' divenuta, per la prima volta, gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione. 3. In deroga a quanto disposto dal comma 1, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione puo' basarsi su dati e informazioni acquisiti a seguito delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale relative a precedenti periodi oggetto di comunicazione, purche' ricorrano le seguenti condizioni: a) le informazioni relative al venditore di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, sono state acquisite e verificate o confermate negli ultimi trentasei mesi; b) il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione non ha motivo di ritenere che le informazioni acquisite ai sensi dell'articolo 3, dell'articolo 4, commi 1 e 2, e dell'articolo 6, sono, o sono diventate, inattendibili o inesatte.