Art. 2 
 
Oggetto,  principi  e  criteri  direttivi  generali   di   delega   e
  istituzione del Comitato  interministeriale  per  le  politiche  in
  favore della popolazione anziana 
 
  1. La presente legge reca disposizioni di delega al Governo per  la
tutela della dignita' e la promozione delle condizioni  di  vita,  di
cura  e  di  assistenza  delle   persone   anziane,   attraverso   la
ricognizione, il riordino, la semplificazione,  l'integrazione  e  il
coordinamento,  sotto  il  profilo  formale  e   sostanziale,   delle
disposizioni legislative vigenti in materia  di  assistenza  sociale,
sanitaria  e  sociosanitaria  alla  popolazione  anziana,  anche   in
attuazione delle Missioni 5, componente 2, e  6,  componente  1,  del
PNRR, nonche' attraverso il progressivo potenziamento delle  relative
azioni, nell'ambito delle risorse disponibili ai sensi  dell'articolo
8. 
  2. Nell'esercizio delle deleghe di  cui  alla  presente  legge,  il
Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi generali: 
    a) promozione del valore umano, psicologico,  sociale,  culturale
ed economico di ogni fase della vita delle persone, indipendentemente
dall'eta' anagrafica e dalla presenza di menomazioni,  limitazioni  e
restrizioni della loro autonomia; 
    b) promozione e valorizzazione delle attivita' di  partecipazione
e di  solidarieta'  svolte  dalle  persone  anziane  nelle  attivita'
culturali, nell'associazionismo e nelle famiglie, per  la  promozione
della solidarieta' e della coesione tra le generazioni, anche con  il
supporto del servizio  civile  universale,  e  per  il  miglioramento
dell'organizzazione e della gestione di  servizi  pubblici  a  favore
della collettivita' e delle comunita' territoriali, anche nell'ottica
del superamento dei divari territoriali; 
    c) promozione di ogni intervento idoneo a contrastare i  fenomeni
della solitudine  sociale  e  della  deprivazione  relazionale  delle
persone anziane, indipendentemente dal luogo ove si trovino a vivere,
mediante la previsione di apposite attivita' di ascolto e di supporto
psicologico e  alla  socializzazione,  anche  con  il  coinvolgimento
attivo delle  formazioni  sociali,  del  volontariato,  del  servizio
civile universale e degli enti del Terzo settore; 
    d)  riconoscimento  del   diritto   delle   persone   anziane   a
determinarsi in maniera indipendente, libera, informata e consapevole
con riferimento alle decisioni che  riguardano  la  loro  assistenza,
nonche' alla  continuita'  di  vita  e  di  cure  presso  il  proprio
domicilio entro i  limiti  e  i  termini  definiti,  ai  sensi  della
presente legge, dalla programmazione  integrata  socio-assistenziale,
anche  con  il  contributo  del   servizio   civile   universale,   e
sociosanitaria statale e regionale, anche attraverso  la  rete  delle
farmacie territoriali in  sinergia  con  gli  erogatori  dei  servizi
sociosanitari, nei limiti delle  compatibilita'  finanziarie  di  cui
alla presente legge; 
    e)     promozione     della     valutazione     multidimensionale
bio-psico-sociale delle capacita' e dei bisogni  di  natura  sociale,
sanitaria e sociosanitaria ai fini dell'accesso  a  un  continuum  di
servizi per le persone anziane fragili e per le persone  anziane  non
autosufficienti, centrato sulle necessita' della persona  e  del  suo
contesto familiare e sulla effettiva presa  in  carico  del  paziente
anziano, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente
e delle facolta' assunzionali degli enti; 
    f)  riconoscimento  del  diritto  delle  persone   anziane   alla
somministrazione di cure palliative domiciliari e presso hospice; 
    g) promozione dell'attivita' fisica  sportiva  nella  popolazione
anziana, mediante azioni adeguate a garantire un invecchiamento sano; 
    h) riconoscimento degli specifici fabbisogni di assistenza  delle
persone anziane con pregresse condizioni di disabilita', al  fine  di
promuoverne l'inclusione sociale  e  la  partecipazione  attiva  alla
comunita',  anche  con  l'ausilio  del  servizio  civile  universale,
assicurando loro i  livelli  di  qualita'  di  vita  raggiunti  e  la
continuita' con il loro progetto individuale di vita e con i percorsi
assistenziali  gia'  in  atto,  nei   limiti   delle   compatibilita'
finanziarie di cui alla presente legge; 
    i) promozione del miglioramento delle condizioni materiali  e  di
benessere bio-psico-sociale delle famiglie degli  anziani  fragili  o
non autosufficienti e di tutti coloro i quali  sono  impegnati  nella
loro cura, mediante un'allocazione piu' razionale ed  efficace  delle
risorse disponibili a legislazione vigente; 
    l) rafforzamento dell'integrazione e  dell'interoperabilita'  dei
sistemi informativi degli enti  e  delle  amministrazioni  competenti
nell'ambito   dei   vigenti   programmi   di   potenziamento    delle
infrastrutture e delle reti informatiche, anche valorizzando dati  ed
evidenze generati dai cittadini, nonche' dati risultanti da indagini,
studi e ricerche condotti da enti del Terzo settore; 
    m)  riqualificazione  dei  servizi  di  semiresidenzialita',   di
residenzialita' temporanea o di sollievo e promozione dei servizi  di
vita comunitaria  e  di  coabitazione  domiciliare  (cohousing),  nei
limiti delle compatibilita' finanziarie di cui alla presente legge. 
  3. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio  dei  ministri,
il Comitato  interministeriale  per  le  politiche  in  favore  della
popolazione  anziana  (CIPA),  con  il  compito  di   promuovere   il
coordinamento e la programmazione integrata delle politiche nazionali
in favore  delle  persone  anziane,  con  particolare  riguardo  alle
politiche per la  presa  in  carico  delle  fragilita'  e  della  non
autosufficienza. In particolare, il CIPA: 
    a) adotta, con cadenza triennale e aggiornamento annuale,  previa
intesa in sede di Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le parti  sociali
e le associazioni di settore nonche' le associazioni  rappresentative
delle persone in condizioni di disabilita', il «Piano  nazionale  per
l'invecchiamento attivo, l'inclusione sociale e la prevenzione  delle
fragilita' nella popolazione  anziana»  e  il  «Piano  nazionale  per
l'assistenza e la cura della fragilita' e della  non  autosufficienza
nella popolazione anziana», che  sostituisce  il  Piano  per  la  non
autosufficienza.  Sulla  base  dei  suddetti  Piani  nazionali   sono
adottati i corrispondenti piani regionali e locali; 
    b) promuove, acquisito il  preventivo  parere  della  Commissione
tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo  1,  comma  29,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e in raccordo con la Cabina  di
regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022,
n. 197, e con quanto previsto dall'articolo 2, comma 2,  lettera  h),
numero 2), della legge 22 dicembre 2021, n. 227,  ferme  restando  le
competenze dei singoli Ministeri, l'armonizzazione dei  LEPS  rivolti
alle persone anziane non autosufficienti, e dei relativi obiettivi di
servizio, con i LEA; 
    c) promuove l'integrazione dei sistemi  informativi  di  tutti  i
soggetti competenti alla valutazione e all'erogazione dei  servizi  e
degli interventi in ambito statale e territoriale e l'adozione di  un
sistema di monitoraggio nazionale, quale strumento per la rilevazione
continuativa delle attivita' svolte e dei servizi e delle prestazioni
resi; 
    d) monitora l'attuazione del Piano nazionale per l'invecchiamento
attivo, l'inclusione sociale e la prevenzione delle fragilita'  nella
popolazione anziana e del Piano nazionale per l'assistenza e la  cura
della  fragilita'  e  della  non  autosufficienza  nella  popolazione
anziana di cui alla lettera a) e approva  annualmente  una  relazione
sullo stato di attuazione degli stessi, recante  l'indicazione  delle
azioni, delle misure e delle fonti di finanziamento adottate, che  e'
trasmessa  alle  Camere,  entro  il  31  maggio  di  ogni  anno,  dal
Presidente del Consiglio dei ministri o  da  un  Ministro  da  questi
delegato. 
  4. Il CIPA, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o,
su sua delega, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  e'
composto dai Ministri del lavoro e  delle  politiche  sociali,  della
salute, per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita', per  le
disabilita', per lo sport e i giovani, per gli affari regionali e  le
autonomie e dell'economia e delle finanze o loro  delegati.  Ad  esso
partecipano, altresi', gli altri  Ministri  o  loro  delegati  aventi
competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle  tematiche
posti all'ordine del giorno del Comitato. Con decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri, da adottare entro  novanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono  determinate  le
modalita' di funzionamento e  l'organizzazione  delle  attivita'  del
CIPA. 
  5. All'attuazione delle disposizioni di cui  ai  commi  3  e  4  la
Presidenza del Consiglio dei ministri provvede con le risorse  umane,
strumentali e finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  sul
proprio bilancio e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta l'articolo 8 del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione  ed  ampliamento
          delle  attribuzioni  della  Conferenza  permanente  per   i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e Bolzano ed  unificazione,  per  le  materie  ed  i
          compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
          dei comuni, con la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali», pubblicato nella Gazz. Uff.  30  agosto  1997,  n.
          202: 
                «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali
          e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
                2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
                3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
                4. La Conferenza unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.» 
              - Si riporta il comma 29 dell'articolo 1 della legge 28
          dicembre  2015,  n.  208,  recante:  «Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2016)», pubblicata nella Gazz. Uff. 30
          dicembre 2015, n. 302, S.O. 
                «29. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, da adottare entro trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in  vigore  della  presente  legge,  e'  istituita,
          presso il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  la
          Commissione tecnica per i fabbisogni  standard  di  cui  al
          decreto  legislativo  26  novembre   2010,   n.   216.   la
          Commissione e' formata da quattordici  componenti,  di  cui
          uno, con funzioni di presidente, designato  dal  Presidente
          del Consiglio dei  ministri,  tre  designati  dal  Ministro
          dell'economia e delle finanze, uno designato  dal  Ministro
          dell'interno, uno designato dal Ministro delegato  per  gli
          affari   regionali   e   le   autonomie,   uno    designato
          dall'Autorita' politica delegata  in  materia  di  coesione
          territoriale,  uno  designato  dall'Istituto  nazionale  di
          statistica, tre designati dall'Associazione  nazionale  dei
          comuni italiani, di cui uno in  rappresentanza  delle  aree
          vaste, e tre designati dalla  Conferenza  delle  regioni  e
          delle province autonome». 
              - Si riporta il comma 792 dell'articolo 1  della  legge
          29 dicembre 2022, n. 197, recante: «Bilancio di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023   e   bilancio
          pluriennale per il triennio  2023-2025»,  pubblicata  nella
          Gazz. Uff. 29 dicembre 2022, n. 303, S.O. 
                «792. Ai fini di  cui  al  comma  791  e'  istituita,
          presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la  Cabina
          di regia per la determinazione dei LEP. La Cabina di  regia
          e' presieduta dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
          che puo' delegare il Ministro per gli affari regionali e le
          autonomie, e a essa partecipano, oltre al Ministro per  gli
          affari regionali e le autonomie, il Ministro per gli affari
          europei, il Sud, le politiche di coesione  e  il  PNRR,  il
          Ministro per le riforme istituzionali e la  semplificazione
          normativa, il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  i
          Ministri competenti per le materie di cui all'articolo 116,
          terzo  comma,  della  Costituzione,  il  presidente   della
          Conferenza delle regioni  e  delle  province  autonome,  il
          presidente  dell'Unione  delle  province  d'Italia   e   il
          presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani,
          o loro delegati». 
              - Per l'art. 2,  comma  2,  lett.  h)  della  legge  22
          dicembre 2021, n. 227 si veda nelle note all'art. 1.