Art. 4 
 
Delega al Governo in  materia  di  assistenza  sociale,  sanitaria  e
  sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 31 gennaio 2024, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali e  del  Ministro  della  salute,  di
concerto con i Ministri  dell'interno,  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,  per  le  riforme  istituzionali  e   la   semplificazione
normativa, per le disabilita', per la famiglia,  la  natalita'  e  le
pari opportunita', per lo sport e i giovani, per gli affari  europei,
il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, per gli affari  regionali
e le autonomie, dell'universita' e della ricerca,  dell'istruzione  e
del merito e dell'economia  e  delle  finanze,  uno  o  piu'  decreti
legislativi finalizzati  a  riordinare,  semplificare,  coordinare  e
rendere piu' efficaci le attivita' di assistenza sociale, sanitaria e
sociosanitaria per le  persone  anziane  non  autosufficienti,  anche
attraverso il coordinamento e il riordino delle risorse  disponibili,
nonche' finalizzati a potenziare progressivamente le relative azioni,
in attuazione della Missione 5, componente 2, riforma 2, del PNRR. 
  2. Nell'esercizio della delega di cui al  comma  1,  oltre  che  ai
principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, comma 2,
il Governo si  attiene  ai  seguenti  ulteriori  principi  e  criteri
direttivi: 
    a)  adozione  di  una  definizione  di  popolazione  anziana  non
autosufficiente  che  tenga   conto   dell'eta'   anagrafica,   delle
condizioni  di  fragilita',  nonche'  dell'eventuale  condizione   di
disabilita'  pregressa,  tenuto   anche   conto   delle   indicazioni
dell'International  Classification  of  Functioning  Disability   and
Health (ICF)  dell'Organizzazione  mondiale  della  sanita'  e  degli
ulteriori e diversi strumenti di valutazione  in  uso  da  parte  dei
servizi sanitari, in coerenza con quanto  previsto  dall'articolo  25
della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; 
    b) definizione del Sistema nazionale per la  popolazione  anziana
non autosufficiente (SNAA), come modalita'  organizzativa  permanente
per il governo unitario e la  realizzazione  congiunta,  in  base  ai
principi di  piena  collaborazione  e  di  coordinamento  tra  Stato,
regioni e comuni e nel rispetto delle relative competenze,  di  tutte
le  misure  a  titolarita'  pubblica  dedicate  all'assistenza  degli
anziani  non  autosufficienti,  di  Stato,  regioni  e  comuni,   che
mantengono le titolarita' esistenti; 
    c) previsione che lo SNAA programmi in modo integrato i  servizi,
gli interventi e le prestazioni sanitarie,  sociali  e  assistenziali
rivolte alla popolazione anziana non  autosufficiente,  nel  rispetto
degli indirizzi generali elaborati dal CIPA,  con  la  partecipazione
attiva delle parti sociali e delle associazioni di  settore,  con  il
concorso dei seguenti soggetti, secondo le rispettive  prerogative  e
competenze: 
      1) a livello centrale, il CIPA; 
      2) a livello regionale, gli assessorati regionali competenti, i
comuni e le aziende sanitarie territoriali di ciascuna regione; 
      3) a livello locale, l'ATS e il distretto sanitario; 
    d) individuazione dei LEPS in un'ottica  di  integrazione  con  i
LEA, assicurando il raccordo con  quanto  previsto  dall'articolo  2,
comma 2, lettera h), numero 2), della legge 22 dicembre 2021, n. 227,
nonche' con quanto previsto dall'articolo 1,  commi  da  791  a  798,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197; 
    e) adozione di un sistema  di  monitoraggio  dell'erogazione  dei
LEPS per le persone anziane non autosufficienti e di valutazione  dei
risultati  nonche'  di  un  correlato  sistema  sanzionatorio  e   di
interventi  sostitutivi  in  caso  di  mancato  raggiungimento  degli
obiettivi  di  servizio  o  LEP,  ferme  restando  le  procedure   di
monitoraggio dei LEA di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18
febbraio 2000, n. 56; 
    f)  coordinamento,  per  i  rispettivi  ambiti  territoriali   di
competenza, degli  interventi  e  dei  servizi  sociali,  sanitari  e
sociosanitari in favore degli anziani non autosufficienti  erogati  a
livello regionale e locale, tenuto conto delle indicazioni fornite da
enti e societa' che valorizzano la  collaborazione  e  l'integrazione
delle figure professionali in rete; 
    g) promozione su tutto il territorio nazionale, sulla base  delle
disposizioni  regionali  concernenti   l'articolazione   delle   aree
territoriali di riferimento, di un omogeneo sviluppo  degli  ATS,  ai
fini  dell'esercizio  delle  funzioni  di   competenza   degli   enti
territoriali e della piena realizzazione  dei  LEPS,  garantendo  che
questi costituiscano la sede operativa dei servizi sociali degli enti
locali del territorio per  lo  svolgimento  omogeneo  sul  territorio
stesso di tutte le funzioni  tecniche  di  programmazione,  gestione,
erogazione e monitoraggio degli interventi  nell'ambito  dei  servizi
sociali per le persone anziane non autosufficienti  residenti  ovvero
regolarmente  soggiornanti  e   dimoranti   presso   i   comuni   che
costituiscono l'ATS nonche' per la gestione professionale di  servizi
integrati in collaborazione con i servizi sociosanitari; 
    h)  ferme  restando  le  prerogative  e  le  attribuzioni   delle
amministrazioni competenti, promozione  dell'integrazione  funzionale
tra distretto sanitario e ATS, allo scopo  di  garantire  l'effettiva
integrazione operativa dei processi, dei servizi e  degli  interventi
per la non autosufficienza, secondo le  previsioni  dell'articolo  1,
comma 163, della legge 30 dicembre 2021, n. 234; 
    i) semplificazione dell'accesso  agli  interventi  e  ai  servizi
sanitari, sociali e sociosanitari e  messa  a  disposizione  di  PUA,
collocati presso le Case della  comunita',  orientati  ad  assicurare
alle persone anziane non autosufficienti  e  alle  loro  famiglie  il
supporto informativo e amministrativo per l'accesso ai servizi  dello
SNAA  e   lo   svolgimento   delle   attivita'   di   screening   per
l'individuazione dei fabbisogni di assistenza,  anche  attraverso  la
rete delle farmacie territoriali in sinergia con  gli  erogatori  dei
servizi sociosanitari, nei limiti delle compatibilita' finanziarie di
cui alla presente legge,  e  in  raccordo  con  quanto  previsto  nel
regolamento recante la definizione dei modelli e degli  standard  per
lo  sviluppo  dell'assistenza  territoriale  nel  settore   sanitario
nazionale di cui all'articolo 1, comma 169, della legge  30  dicembre
2004, n. 311, in attuazione della Missione 6, componente  1,  riforma
1, del PNRR; 
    l) semplificazione e integrazione delle procedure di accertamento
e   valutazione   della   condizione   di   persona    anziana    non
autosufficiente,  favorendo  su  tutto  il  territorio  nazionale  la
riunificazione dei procedimenti in  capo  ad  un  solo  soggetto,  la
riduzione delle duplicazioni e il  contenimento  dei  costi  e  degli
oneri amministrativi, mediante: 
      1)  la  previsione   di   una   valutazione   multidimensionale
unificata, da effettuare secondo criteri  standardizzati  e  omogenei
basati su linee  guida  validate  a  livello  nazionale,  finalizzata
all'identificazione  dei  fabbisogni  di  natura   bio-psico-sociale,
sociosanitaria e sanitaria della persona anziana  e  del  suo  nucleo
familiare e all'accertamento  delle  condizioni  per  l'accesso  alle
prestazioni di competenza statale, anche tenuto conto degli  elementi
informativi eventualmente in possesso degli enti  del  Terzo  settore
erogatori  dei  servizi,  destinata  a  sostituire  le  procedure  di
accertamento dell'invalidita' civile e delle condizioni per l'accesso
ai benefici di cui alle leggi 5 febbraio 1992, n. 104, e 11  febbraio
1980, n. 18, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2,
lettera a), numero 3), e lettera b), della legge 22 dicembre 2021, n.
227; 
      2)  lo  svolgimento  presso  i  PUA,  secondo   le   previsioni
dell'articolo 1, comma 163, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,  da
parte  delle  unita'  di  valutazione  multidimensionali  (UVM)   ivi
operanti, della valutazione finalizzata a definire  il  PAI,  redatto
tenendo conto dei fabbisogni  assistenziali  individuati  nell'ambito
della valutazione multidimensionale unificata di cui  al  numero  1),
con la  partecipazione  della  persona  destinataria,  dei  caregiver
familiari coinvolti e, se nominato, dell'amministratore  di  sostegno
o, su richiesta  della  persona  non  autosufficiente  o  di  chi  la
rappresenta, degli enti del Terzo settore; 
      3) la previsione  del  «Budget  di  cura  e  assistenza»  quale
strumento per la ricognizione, in sede di definizione del PAI,  delle
prestazioni  e  dei  servizi  sanitari  e  sociali  e  delle  risorse
complessivamente attivabili  ai  fini  dell'attuazione  del  medesimo
progetto; 
    m) adozione di criteri e indicatori specifici per il monitoraggio
delle diverse tipologie di prestazione  assistenziale  riferite  alle
persone anziane non autosufficienti, ricomprese nei LEPS; 
    n) con riferimento alle prestazioni  di  assistenza  domiciliare,
integrazione degli  istituti  dell'assistenza  domiciliare  integrata
(ADI) e del servizio di assistenza domiciliare (SAD), assicurando  il
coinvolgimento degli ATS e  del  Servizio  sanitario  nazionale,  nei
limiti della capienza e della destinazione delle rispettive  risorse,
finalizzata,  con  un  approccio  di  efficientamento  e  di  maggior
efficacia delle azioni, della normativa e delle risorse disponibili a
legislazione vigente, a garantire un'offerta integrata di  assistenza
sanitaria, psicosociale e sociosanitaria, secondo un approccio basato
sulla presa in carico di carattere continuativo e  multidimensionale,
orientato a favorire, anche progressivamente,  entro  i  limiti  e  i
termini definiti, ai sensi della presente legge, dalla programmazione
integrata socio-assistenziale e sociosanitaria statale e regionale: 
      1) l'unitarieta' delle risposte alla domanda  di  assistenza  e
cura, attraverso l'integrazione dei  servizi  erogati  dalle  aziende
sanitarie locali e dai comuni; 
      2) la razionalizzazione  dell'offerta  vigente  di  prestazioni
sanitarie  e  sociosanitarie  che  tenga   conto   delle   condizioni
dell'anziano, anche con  riferimento  alle  necessita'  dei  pazienti
cronici e complessi; 
      3) l'offerta di prestazioni di assistenza e cura  di  durata  e
intensita' adeguate, come determinate sulla base dei bisogni e  delle
capacita' della persona anziana non autosufficiente; 
      4) l'integrazione  e  il  coordinamento  dei  servizi  e  delle
terapie  erogati  a  domicilio,   anche   attraverso   strumenti   di
telemedicina, per il  tramite  degli  erogatori  pubblici  e  privati
accreditati e a contratto,  anche  del  Terzo  settore,  che  possano
garantire la gestione e il coordinamento delle attivita'  individuate
nell'ambito del PAI; 
      5) il coinvolgimento degli enti del Terzo settore,  nei  limiti
delle compatibilita' finanziarie di cui alla presente legge; 
    o) con riferimento ai servizi di  cure  palliative  di  cui  alla
legge 15 marzo 2010, n. 38, e agli articoli 23, 31 e 38  del  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18  marzo
2017, previsione: 
      1) del diritto di accesso ai servizi  di  cure  palliative  per
tutti i soggetti anziani non autosufficienti e affetti  da  patologie
ad andamento cronico ed evolutivo per le quali non  esistono  terapie
o,  se  esistono,  sono  inadeguate  o  inefficaci  ai   fini   della
stabilizzazione della malattia o di  un  prolungamento  significativo
della vita; 
      2) dell'erogazione di servizi specialistici di cure  palliative
in tutti i luoghi di cura per gli anziani non autosufficienti,  quali
il domicilio, la struttura ospedaliera, l'ambulatorio, l'hospice e  i
servizi residenziali; 
      3) del diritto alla definizione della pianificazione  condivisa
delle cure di cui all'articolo 5 della legge  22  dicembre  2017,  n.
219, come esito di un processo di comunicazione e informazione tra il
soggetto anziano non autosufficiente e l'equipe di cura, mediante  il
quale il soggetto interessato, anche tramite suo fiduciario o chi  lo
rappresenta  legalmente,  esprime   la   propria   autodeterminazione
rispetto  ai  trattamenti  cui  desidera  o   non   desidera   essere
sottoposto; 
    p)  con  riferimento  ai  servizi  semiresidenziali,   promozione
dell'offerta di interventi complementari di  sostegno,  con  risposte
diversificate in base ai profili individuali, attivita' di socialita'
e di arricchimento della vita, anche con  il  sostegno  del  servizio
civile universale; 
    q) con riferimento ai servizi residenziali, previsione di  misure
idonee a perseguire adeguati  livelli  di  intensita'  assistenziale,
anche attraverso  la  rimodulazione  della  dotazione  di  personale,
nell'ambito delle vigenti facolta' assunzionali,  in  funzione  della
numerosita' degli anziani residenti e delle loro specifiche esigenze,
nonche' della qualita' degli ambienti  di  vita,  con  strutture  con
ambienti amichevoli, familiari, sicuri,  che  facilitino  le  normali
relazioni di vita e garantiscano la riservatezza della vita privata e
la continuita' relazionale delle persone anziane residenti; 
    r)  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata  di   cui
all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
secondo il principio di sussidiarieta' di cui all'articolo 118  della
Costituzione, aggiornamento e semplificazione dei criteri  minimi  di
autorizzazione e di accreditamento, strutturale, organizzativo  e  di
congruita' del personale cui  applicare  i  trattamenti  economici  e
normativi dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nei  limiti  delle  compatibilita'
finanziarie di  cui  alla  presente  legge,  dei  soggetti  erogatori
pubblici e privati, anche del Terzo settore  e  del  servizio  civile
universale, per servizi di rete, domiciliari, diurni, residenziali  e
centri multiservizi socio-assistenziali,  sociosanitari  e  sanitari,
tenendo  in  considerazione  anche  la   presenza   di   sistemi   di
videosorveglianza a circuito chiuso, finalizzati alla  prevenzione  e
alla garanzia della sicurezza degli utenti,  e  per  l'erogazione  di
terapie domiciliari o di servizi di diagnostica domiciliare in  linea
con il sistema di monitoraggio, valutazione  e  controllo  introdotto
dall'articolo 15 della legge 5 agosto 2022, n. 118, applicato a tutte
le strutture operanti in regime di accreditamento e  convenzionamento
con il Servizio sanitario nazionale ai sensi degli articoli 8-quater,
8-quinquies e 8-octies del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.
502, tenuto conto in particolare degli  esiti  del  controllo  e  del
monitoraggio per la valutazione delle attivita' erogate,  in  termini
di qualita', sicurezza e appropriatezza; 
    s) al fine di favorire e sostenere le migliori condizioni di vita
delle persone con pregresse condizioni  di  disabilita'  che  entrano
nell'eta' anziana, riconoscimento del diritto: 
      1) ad accedere a servizi e  attivita'  specifici  per  la  loro
pregressa  condizione  di  disabilita',  con  espresso   divieto   di
dimissione  o  di  esclusione  dai  servizi   pregressi   a   seguito
dell'ingresso nell'eta' anziana, senza soluzione di continuita'; 
      2) ad accedere inoltre, su richiesta, agli  interventi  e  alle
prestazioni specificamente previsti  per  le  persone  anziane  e  le
persone anziane non autosufficienti, senza necessita'  di  richiedere
l'attivazione  di  un  nuovo  percorso  di  accertamento  della   non
autosufficienza   e,   se   gia'   esistente,    della    valutazione
multidimensionale, attraverso la redazione del  PAI  che  integra  il
progetto individuale previsto dalla legge 22 dicembre 2021, n. 227. 
 
          Note all'art. 4: 
              - La  Carta  sociale  europea  del  12  dicembre  2007,
          recante  «Carta  dei   diritti   fondamentali   dell'Unione
          europea» e' pubblicata nella G.U.U.E. del 14 dicembre 2007,
          n. C 303. 
              - Per l'art. 2,  comma  2,  lett.  h)  della  legge  22
          dicembre 2021, n. 227 si veda nelle note all'art. 1. 
              - Per l'articolo 1, commi da 791 a 798, della legge  29
          dicembre 2022, n. 197, si veda nelle note all'art. 1. 
              - Si riporta l'articolo 9 del  decreto  legislativo  18
          febbraio 2000, n. 56, recante: «Disposizioni in materia  di
          federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10  della  legge
          13 maggio 1999, n. 133», pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  15
          marzo 2000, n. 62. 
                «Art. 9 (Procedure  di  monitoraggio  dell'assistenza
          sanitaria). -  1.  Al  fine  di  consentire  la  tempestiva
          attivazione di procedure  di  monitoraggio  dell'assistenza
          sanitaria effettivamente erogata in ogni  regione,  nonche'
          di permettere la verifica del rispetto  delle  garanzie  di
          cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30
          dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e  delle
          compatibilita' finanziarie di cui all'articolo 1, comma  3,
          del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, il Ministro
          della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica, d'intesa con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
          definisce con uno o piu' decreti, entro centottanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  un
          sistema di garanzia del raggiungimento in ciascuna  regione
          degli obiettivi  di  tutela  della  salute  perseguiti  dal
          Servizio sanitario nazionale. 
                2.  Il  sistema  di  garanzia  di  cui  al  comma   1
          comprende: 
                  a) un insieme minimo di indicatori e  parametri  di
          riferimento, relativi a  elementi  rilevanti  ai  fini  del
          monitoraggio del rispetto, in ciascuna regione, dei livelli
          essenziali ed uniformi di assistenza, nonche'  dei  vincoli
          di bilancio delle regioni a statuto ordinario, anche tenuto
          conto di quanto previsto dall'articolo 28, comma 10,  della
          legge 23 dicembre 1998, n. 448; 
                  b) le regole e le convenzioni per  la  rilevazione,
          la validazione e l'elaborazione delle  informazioni  e  dei
          dati statistici necessari per l'applicazione del sistema di
          cui alla lettera a); 
                  c) le procedure per la  pubblicizzazione  periodica
          dei  risultati  dell'attivita'  di   monitoraggio   e   per
          l'individuazione delle regioni che  non  rispettano  o  non
          convergono verso i parametri di cui alla lettera a),  anche
          prevedendo limiti di  accettabilita'  entro  intervalli  di
          oscillazione dei valori di riferimento. 
                3. Il Governo, sentita la Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e Bolzano, adotta  le  raccomandazioni  al  fine  di
          correggere le anomalie riscontrate attraverso il sistema di
          monitoraggio  di  cui  al  presente  articolo  e   per   la
          individuazione di forme di  sostegno  alle  regioni,  anche
          attraverso  la  sottoscrizione  di  convenzioni  ai   sensi
          dell'articolo 19-ter, comma 3, del decreto  legislativo  30
          dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. 
                4. In caso di inadempimento  totale  o  parziale,  da
          parte della regione, delle misure  di  garanzia  fissate  a
          norma dei commi 1 e 2, il Governo, su proposta del Ministro
          della sanita', con  le  procedure  e  le  garanzie  di  cui
          all'articolo 2, comma 2-octies, del decreto legislativo  30
          dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,  dispone
          la progressiva riduzione dei  trasferimenti  perequativi  e
          delle compartecipazioni, in misura non superiore al  3  per
          cento della quota capitaria stabilita dal  Piano  sanitario
          nazionale  e   la   loro   contestuale   sostituzione   con
          trasferimenti  erariali  finalizzati  all'attivazione   del
          sistema di garanzie. 
                5. Le determinazioni incidenti sui fattori generatori
          della spesa sanitaria, ed in particolare quelle riguardanti
          la spesa per il personale,  la  spesa  farmaceutica  e  gli
          oneri per la cura dei non residenti, sono  assunte,  ognuna
          secondo  il  rispettivo  regime,   in   modo   da   rendere
          trasparenti le responsabilita' di dette determinazioni, con
          riguardo ai diversi livelli di governo, centrale, regionale
          e locale e da consentire il confronto nelle competenti sedi
          istituzionali, nonche' da evidenziare i prevedibili effetti
          finanziari  delle  determinazioni  medesime   sui   diversi
          livelli di governo, assicurando che gli eventuali  maggiori
          oneri a carico delle regioni a statuto ordinario, derivanti
          da disposizioni legislative assunte  a  livello  nazionale,
          siano correlati  ad  un  corrispondente  adeguamento  della
          quota di compartecipazione regionale all'IVA.» 
              - Per l'articolo 1, comma 163, della legge 30  dicembre
          2021 n. 234 si veda nelle note all'art. 1. 
              - Per l'articolo 1, comma, 169, della legge 30 dicembre
          2004, n. 311 si veda nelle note all'art. 1. 
              -  La  legge  5  febbraio  1992,   n.   104,   recante:
          «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e  i
          diritti delle persone handicappate»,  e'  pubblicata  nella
          Gazz. Uff. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O. 
              -  La  legge  11  febbraio  1980,   n.   18,   recante:
          «Indennita'  di  accompagnamento   agli   invalidi   civili
          totalmente inabili», e'  pubblicata  nella  Gazz.  Uff.  14
          febbraio 1980, n. 44. 
              - Si riporta l'articolo 2 della legge 22 dicembre 2021,
          n.  227,  recante:  «Delega  al  Governo  in   materia   di
          disabilita'», pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2021,
          n. 309: 
                «Art. 2 (Principi e criteri direttivi della  delega).
          - 1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1,  il
          Governo provvede al coordinamento, sotto il profilo formale
          e  sostanziale,  delle  disposizioni  legislative  vigenti,
          anche di recepimento e attuazione della normativa  europea,
          apportando a esse le opportune modifiche volte a  garantire
          e migliorare la coerenza giuridica,  logica  e  sistematica
          della normativa  di  settore,  ad  adeguare,  aggiornare  e
          semplificare  il  linguaggio  normativo  e  a   individuare
          espressamente le  disposizioni  da  abrogare,  fatta  salva
          comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni
          sulla legge in generale premesse al codice civile. 
                2. Il Governo  si  attiene  ai  seguenti  principi  e
          criteri direttivi: 
                  a) con riguardo  alle  definizioni  concernenti  la
          condizione di disabilita' e alla revisione, al  riordino  e
          alla semplificazione della normativa di settore: 
                    1) adozione di una definizione  di  "disabilita'"
          coerente  con  l'articolo  1,  secondo   paragrafo,   della
          Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti  delle  persone
          con disabilita' , anche  integrando  la  legge  5  febbraio
          1992, n. 104, e introducendo disposizioni che prevedano una
          valutazione di  base  della  disabilita'  distinta  da  una
          successiva    valutazione     multidimensionale     fondata
          sull'approccio bio-psico-sociale, attivabile dalla  persona
          con disabilita' o da chi la  rappresenta,  previa  adeguata
          informazione sugli interventi, sostegni e benefici cui puo'
          accedere, finalizzata  al  progetto  di  vita  individuale,
          personalizzato e partecipato di cui  alla  lettera  c)  del
          presente comma e assicurando l'adozione di criteri idonei a
          tenere nella dovuta considerazione le differenze di genere; 
                    2) adozione della Classificazione  internazionale
          del funzionamento,  della  disabilita'  e  della  salute  -
          International Classification of Functioning, Disability and
          Health (ICF), approvata dalla 54a Assemblea mondiale  della
          sanita' il  22  maggio  2001,  e  dei  correlati  strumenti
          tecnico-operativi di valutazione, ai fini della descrizione
          e dell'analisi del funzionamento, della disabilita' e della
          salute, congiuntamente alla  versione  adottata  in  Italia
          della Classificazione internazionale delle  malattie  (ICD)
          dell'Organizzazione mondiale della sanita' e a  ogni  altra
          eventuale scala di valutazione  disponibile  e  consolidata
          nella letteratura scientifica e nella pratica clinica; 
                    3) separazione dei percorsi  valutativi  previsti
          per le persone anziane da quelli previsti per gli adulti  e
          da quelli previsti per i minori; 
                    4) adozione di una  definizione  di  «profilo  di
          funzionamento» coerente con l'ICF  e  con  le  disposizioni
          della Convenzione delle Nazioni  Unite  sui  diritti  delle
          persone con disabilita' e che tenga conto dell'ICD; 
                    5) introduzione nella legge 5 febbraio  1992,  n.
          104,  della  definizione  di  "accomodamento  ragionevole",
          prevedendo adeguati strumenti di  tutela  coerenti  con  le
          disposizioni della  Convenzione  delle  Nazioni  Unite  sui
          diritti delle persone con disabilita'; 
                  b) con riguardo all'accertamento della  disabilita'
          e alla revisione dei suoi processi valutativi di base: 
                    1)   previsione   che,   in   conformita'    alle
          indicazioni  dell'ICF   e   tenuto   conto   dell'ICD,   la
          valutazione di base accerti, ai sensi dell'articolo 3 della
          legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato in  coerenza
          con la Convenzione delle Nazioni Unite  sui  diritti  delle
          persone con disabilita', la condizione di disabilita' e  le
          necessita'  di  sostegno,  di  sostegno  intensivo   o   di
          restrizione della partecipazione della persona ai fini  dei
          correlati benefici o istituti; 
                    2)  al   fine   di   semplificare   gli   aspetti
          procedurali  e  organizzativi   in   modo   da   assicurare
          tempestivita',  efficienza,  trasparenza  e  tutela   della
          persona con disabilita', razionalizzazione  e  unificazione
          in un'unica procedura del processo valutativo  di  base  ai
          sensi  della  legge  5  febbraio  1992,   n.   104,   degli
          accertamenti  afferenti  all'invalidita'  civile  ai  sensi
          della legge 30 marzo 1971, n. 118, alla cecita'  civile  ai
          sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382, e della  legge  3
          aprile 2001, n. 138, alla sordita' civile  ai  sensi  della
          legge 26 maggio 1970, n. 381, alla  sordocecita'  ai  sensi
          della legge 24  giugno  2010,  n.  107,  delle  valutazioni
          propedeutiche   all'individuazione   degli    alunni    con
          disabilita' di cui all'articolo 1, comma 181,  lettera  c),
          numero  5),  della  legge   13   luglio   2015,   n.   107,
          all'accertamento della disabilita' ai fini  dell'inclusione
          lavorativa ai sensi della legge 12 marzo  1999,  n.  68,  e
          dell'articolo  1,  comma  1,  lettera   c),   del   decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 151, e  alla  concessione
          di assistenza protesica, sanitaria e  riabilitativa,  delle
          valutazioni utili alla  definizione  del  concetto  di  non
          autosufficienza e delle valutazioni  relative  al  possesso
          dei  requisiti  necessari  per  l'accesso  ad  agevolazioni
          fiscali, tributarie e relative alla  mobilita'  nonche'  di
          ogni altro  accertamento  dell'invalidita'  previsto  dalla
          normativa vigente, confermando e garantendo la specificita'
          e l'autonoma rilevanza di ciascuna forma di disabilita'; 
                    3)   previsione   che,   in   conformita'    alla
          definizione  di  disabilita'   e   in   coerenza   con   le
          classificazioni ICD e ICF, con decreto del  Ministro  della
          salute, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
          finanze, con l'Autorita' politica delegata  in  materia  di
          disabilita' e con il Ministro del lavoro e delle  politiche
          sociali, si provveda  al  progressivo  aggiornamento  delle
          definizioni, dei criteri e delle modalita' di  accertamento
          dell'invalidita' previsti dal decreto  del  Ministro  della
          sanita'  5  febbraio  1992,  pubblicato   nel   Supplemento
          ordinario n. 43  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  47  del  26
          febbraio 1992; 
                    4)  affidamento  a  un  unico  soggetto  pubblico
          dell'esclusiva  competenza  medico-legale  sulle  procedure
          valutative di cui al numero 2), garantendone  l'omogeneita'
          nel  territorio  nazionale  e  realizzando,  anche  a  fini
          deflativi del contenzioso giudiziario, una  semplificazione
          e   razionalizzazione   degli   aspetti    procedurali    e
          organizzativi  del  processo  valutativo  di  base,   anche
          prevedendo  procedimenti  semplificati  di  riesame  o   di
          rivalutazione,   in   modo   che   siano   assicurate    la
          tempestivita',  l'efficienza  e  la  trasparenza  e   siano
          riconosciute la tutela e la  rappresentanza  della  persona
          con disabilita',  in  tutte  le  fasi  della  procedura  di
          accertamento della condizione di disabilita', garantendo la
          partecipazione  delle  associazioni  di  categoria  di  cui
          all'articolo 1, comma 3, della legge 15  ottobre  1990,  n.
          295; 
                    5)  previsione  di  un  efficace  e   trasparente
          sistema di  controlli  sull'adeguatezza  delle  prestazioni
          rese, garantendo l'interoperabilita' tra le banche di  dati
          gia'  esistenti,  prevedendo  anche  specifiche  situazioni
          comportanti l'irrivedibilita' nel tempo, fermi  restando  i
          casi di esonero gia' stabiliti dalla normativa vigente; 
                  c) con riguardo alla valutazione  multidimensionale
          della disabilita' e alla realizzazione del progetto di vita
          individuale, personalizzato e partecipato: 
                    1) prevedere modalita' di  coordinamento  tra  le
          amministrazioni   competenti   per   l'integrazione   della
          programmazione sociale e sanitaria nazionale e regionale; 
                    2) prevedere che la valutazione multidimensionale
          sia svolta attraverso l'istituzione e  l'organizzazione  di
          unita' di valutazione multidimensionale composte in modo da
          assicurare l'integrazione  degli  interventi  di  presa  in
          carico, di valutazione e di progettazione  da  parte  delle
          amministrazioni  competenti  in  ambito  sociosanitario   e
          socio-assistenziale, ferme  restando  le  prestazioni  gia'
          individuate dal decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri 12 gennaio 2017, concernente  la  definizione  dei
          livelli essenziali di  assistenza  nel  settore  sanitario,
          pubblicato  nel   Supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017; 
                    3) prevedere che la valutazione multidimensionale
          sia svolta  tenendo  conto  delle  indicazioni  dell'ICF  e
          dell'ICD e che definisca un profilo di funzionamento  della
          persona, necessario alla predisposizione  del  progetto  di
          vita  individuale,  personalizzato  e  partecipato   e   al
          monitoraggio dei suoi  effetti  nel  tempo,  tenendo  conto
          delle differenti disabilita' nell'ambito della valutazione; 
                    4) prevedere che la valutazione multidimensionale
          assicuri, sulla base di un  approccio  multidisciplinare  e
          con la partecipazione della persona con  disabilita'  e  di
          chi la rappresenta, l'elaborazione di un progetto  di  vita
          individuale,  personalizzato  e   partecipato,   il   quale
          individui i sostegni e gli  accomodamenti  ragionevoli  che
          garantiscano l'effettivo  godimento  dei  diritti  e  delle
          liberta'  fondamentali,  tra   cui   la   possibilita'   di
          scegliere, in assenza di discriminazioni, il proprio  luogo
          di  residenza  e  un'adeguata  soluzione  abitativa,  anche
          promuovendo il diritto alla domiciliarita' delle cure e dei
          sostegni socio-assistenziali; 
                    5) prevedere che il progetto di vita individuale,
          personalizzato e partecipato sia diretto a  realizzare  gli
          obiettivi della persona  con  disabilita'  secondo  i  suoi
          desideri, le sue aspettative e le sue scelte, migliorandone
          le condizioni personali e di salute nonche' la qualita'  di
          vita nei suoi vari ambiti, individuando  le  barriere  e  i
          facilitatori  che  incidono  sui   contesti   di   vita   e
          rispettando  i   principi   al   riguardo   sanciti   dalla
          Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti  delle  persone
          con disabilita', indicando gli  strumenti,  le  risorse,  i
          servizi,  le  misure,  gli  accomodamenti  ragionevoli  che
          devono essere adottati per la realizzazione del progetto  e
          che  sono  necessari  a  compensare  le  limitazioni   alle
          attivita' e a favorire la partecipazione della persona  con
          disabilita' nei diversi ambiti della  vita  e  nei  diversi
          contesti  di  riferimento,  compresi  quelli  lavorativi  e
          scolastici nonche' quelli culturali e sportivi, e  in  ogni
          altro contesto di inclusione sociale; 
                    6)  assicurare  l'adozione  degli   accomodamenti
          ragionevoli    necessari    a    consentire     l'effettiva
          individuazione    ed     espressione     della     volonta'
          dell'interessato e la sua piena comprensione delle misure e
          dei sostegni attivabili, al fine di garantire alla  persona
          con disabilita', anche quando sia soggetta a una misura  di
          protezione giuridica o  abbia  necessita'  di  sostegni  ad
          altissima  intensita',   la   piena   partecipazione   alla
          valutazione   multidimensionale,    all'elaborazione    del
          progetto di vita individuale, personalizzato e  partecipato
          e  all'attuazione  dello  stesso  con  modalita'  tali   da
          garantire la soddisfazione della persona interessata; 
                    7)   prevedere   che   sia   garantita   comunque
          l'attuazione   del   progetto    di    vita    individuale,
          personalizzato  e  partecipato,  al  variare  del  contesto
          territoriale e  di  vita  della  persona  con  disabilita',
          mediante le  risorse  umane  e  strumentali  di  rispettiva
          competenza degli enti locali e delle regioni ai sensi della
          normativa vigente; 
                    8) assicurare che, su richiesta della persona con
          disabilita' o di chi  la  rappresenta,  l'elaborazione  del
          progetto di vita individuale, personalizzato e  partecipato
          coinvolga attivamente anche gli  enti  del  Terzo  settore,
          attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione ai
          sensi degli articoli 55 e 56 del codice del Terzo  settore,
          di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; 
                    9)   prevedere   che   nel   progetto   di   vita
          individuale,  personalizzato  e  partecipato  sia  indicato
          l'insieme delle risorse umane, professionali, tecnologiche,
          strumentali ed economiche, pubbliche e private,  attivabili
          anche in seno alla comunita' territoriale e al sistema  dei
          supporti informali, volte a  dare  attuazione  al  progetto
          medesimo, stabilendo ipotesi in cui lo stesso, in  tutto  o
          in  parte,  possa  essere  autogestito,  con   obbligo   di
          rendicontazione secondo criteri  predefiniti  nel  progetto
          stesso; 
                    10) prevedere che, nell'ambito  del  progetto  di
          vita  individuale,  personalizzato  e  partecipato,   siano
          individuati tutti i sostegni  e  gli  interventi  idonei  e
          pertinenti a garantire il superamento delle  condizioni  di
          emarginazione e il godimento, su base  di  eguaglianza  con
          gli altri, dei diritti e delle liberta' fondamentali e  che
          la  loro  attuazione   sia   garantita   anche   attraverso
          l'accomodamento ragionevole di  cui  all'articolo  2  della
          Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti  delle  persone
          con disabilita'; 
                    11)  prevedere   che   nel   progetto   di   vita
          individuale, personalizzato e partecipato siano individuate
          figure  professionali  aventi  il  compito  di  curare   la
          realizzazione  del  progetto,  monitorarne  l'attuazione  e
          assicurare il confronto con la persona  con  disabilita'  e
          con i suoi referenti familiari, ferma  restandola  facolta'
          di autogestione del progetto da  parte  della  persona  con
          disabilita'; 
                    12) prevedere che, nell'ambito  del  progetto  di
          vita individuale, personalizzato e partecipato  diretto  ad
          assicurare  l'inclusione  e  la   partecipazione   sociale,
          compreso l'esercizio dei diritti  all'affettivita'  e  alla
          socialita', possano essere individuati sostegni  e  servizi
          per  l'abitare  in  autonomia  e  modelli   di   assistenza
          personale autogestita che supportino la  vita  indipendente
          delle persone con disabilita' in eta'  adulta,  favorendone
          la       deistituzionalizzazione       e       prevenendone
          l'istituzionalizzazione,  come  previsto  dall'articolo   8
          della legge 5 febbraio 1992, n.  104,  e  dall'articolo  19
          della Convenzione delle Nazioni  Unite  sui  diritti  delle
          persone  con  disabilita',  anche   mediante   l'attuazione
          coordinata dei progetti delle missioni 5 e  6  del  PNRR  e
          attraverso le misure previste dalla legge 22  giugno  2016,
          n. 112; 
                    13) prevedere eventuali  forme  di  finanziamento
          aggiuntivo  per  le  finalita'  di  cui  al  numero  12)  e
          meccanismi  di  riconversione  delle  risorse   attualmente
          destinate all'assistenza nell'ambito di istituti  a  favore
          dei servizi di supporto alla  domiciliarita'  e  alla  vita
          indipendente; 
                  d) con riguardo all'informatizzazione dei  processi
          valutativi e di archiviazione, istituire, nell'ambito degli
          interventi previsti  nel  PNRR,  piattaforme  informatiche,
          accessibili e fruibili ai sensi della legge 9 gennaio 2004,
          n. 4, e intero-perabili con quelle esistenti alla  data  di
          entrata  in  vigore  dei  decreti  legislativi,  che,   nel
          rispetto  del  principio  della   riservatezza   dei   dati
          personali,   coadiuvino    i    processi    valutativi    e
          l'elaborazione   dei   progetti   di   vita    individuali,
          personalizzati e partecipati, consentano  la  consultazione
          delle certificazioni e  delle  informazioni  riguardanti  i
          benefici economici, previdenziali  e  assistenziali  e  gli
          interventi di assistenza sociosanitaria che  spettano  alla
          persona   con   disabilita',   garantendo    comunque    la
          semplificazione delle condizioni di esercizio  dei  diritti
          delle  persone  con  disabilita'  e  la   possibilita'   di
          effettuare controlli, e contengano  anche  le  informazioni
          relative ai benefici eventualmente spettanti ai familiari o
          alle persone che hanno cura della persona con disabilita'; 
                  e) con riguardo alla riqualificazione  dei  servizi
          pubblici in materia di inclusione e  accessibilita',  fermi
          restando gli obblighi derivanti dalla normativa vigente: 
                    1) prevedere che presso ciascuna  amministrazione
          possa essere individuata una figura  dirigenziale  preposta
          alla programmazione strategica della piena  accessibilita',
          fisica e digitale, delle  amministrazioni  da  parte  delle
          persone con disabilita', nell'ambito del piano integrato di
          attivita' e organizzazione  previsto  dall'articolo  6  del
          decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113; 
                    2) prevedere la partecipazione dei rappresentanti
          delle   associazioni   delle   persone   con    disabilita'
          maggiormente rappresentative alla formazione della  sezione
          del piano relativa alla programmazione strategica di cui al
          numero 1); 
                    3) introdurre, anche  al  fine  di  una  corretta
          allocazione   delle   risorse,   tra   gli   obiettivi   di
          produttivita' delle amministrazioni, di cui all'articolo  5
          del decreto legislativo 27 ottobre  2009,  n.  150,  quelli
          specificamente  volti  a  rendere  effettive   l'inclusione
          sociale e le possibilita'  di  accesso  delle  persone  con
          disabilita'; 
                    4)   prevedere   che   i   rappresentanti   delle
          associazioni  delle   persone   con   disabilita'   possano
          presentare osservazioni sui documenti di  cui  all'articolo
          10, comma 1, del decreto legislativo 27  ottobre  2009,  n.
          150,   relativamente   ai   profili   che   riguardano   le
          possibilita'  di  accesso  e  l'inclusione  sociale   delle
          persone con disabilita'; 
                    5) prevedere  che  il  rispetto  degli  obiettivi
          derivanti  dalla  programmazione  strategica  della   piena
          accessibilita', fisica e digitale, delle amministrazioni da
          parte delle persone con disabilita' sia  inserito  tra  gli
          obiettivi  da  valutare  ai  fini  della  performance   del
          personale dirigenziale; 
                    6) prevedere la nomina, da parte  dei  datori  di
          lavoro  pubblici,  di  un  responsabile  del  processo   di
          inserimento delle persone con disabilita' nell'ambiente  di
          lavoro, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, anche al
          fine  di  garantire  l'accomodamento  ragionevole  di   cui
          all'articolo 3, comma  3-bis,  del  decreto  legislativo  9
          luglio 2003, n. 216; 
                    7) prevedere l'obbligo, per i  concessionari  dei
          pubblici servizi, di indicare nella  carta  dei  servizi  i
          livelli di qualita' del  servizio  erogato  che  assicurino
          alle persone  con  disabilita'  l'effettiva  accessibilita'
          delle prestazioni, evidenziando quelli obbligatori ai sensi
          della normativa vigente; 
                    8) estendere il ricorso  per  l'efficienza  delle
          amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici, di
          cui al decreto legislativo 20 dicembre 2009, n.  198,  alla
          mancata  attuazione  o  alla  violazione  dei  livelli   di
          qualita' dei servizi essenziali per l'inclusione sociale  e
          la possibilita' di accesso delle  persone  con  disabilita'
          oppure degli obblighi previsti dalla normativa  vigente  in
          materia; 
                  f)  con  riguardo  all'istituzione  di  un  Garante
          nazionale delle disabilita': 
                    1)   istituire   il   Garante   nazionale   delle
          disabilita',  quale  organo  di   natura   indipendente   e
          collegiale, competente per la tutela e  la  promozione  dei
          diritti delle persone con disabilita'; 
                    2) definire le competenze, i poteri, i  requisiti
          e la struttura organizzativa del  Garante,  disciplinandone
          le procedure e attribuendo a esso le seguenti funzioni: 
                    2.1)  raccogliere  segnalazioni  da  persone  con
          disabilita' che denuncino discriminazioni o violazioni  dei
          propri diritti, anche attraverso la previsione di un centro
          di contatto a cio' dedicato; 
                    2.2) vigilare sul rispetto dei  diritti  e  sulla
          conformita'  alle  norme  e  ai  principi  stabiliti  dalla
          Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti  delle  persone
          con disabilita',  dalla  Costituzione,  dalle  leggi  dello
          Stato e dai regolamenti; 
                    2.3) svolgere verifiche, d'ufficio o a seguito di
          segnalazione, sull'esistenza di fenomeni  discriminatori  e
          richiedere  alle  amministrazioni  e  ai  concessionari  di
          pubblici servizi le informazioni e  i  documenti  necessari
          allo svolgimento delle funzioni di sua competenza; 
                    2.4)  formulare  raccomandazioni  e  pareri  alle
          amministrazioni e  ai  concessionari  pubblici  interessati
          sulle  segnalazioni  raccolte,   anche   in   relazione   a
          specifiche situazioni e  nei  confronti  di  singoli  enti,
          sollecitando   o   proponendo    interventi,    misure    o
          accomodamenti ragionevoli idonei a superare  le  criticita'
          riscontrate; 
                    2.5) promuovere  una  cultura  del  rispetto  dei
          diritti delle persone con disabilita'  attraverso  campagne
          di sensibilizzazione e comunicazione e progetti  di  azioni
          positive, in particolare nelle istituzioni scolastiche,  in
          collaborazione  con  le  amministrazioni   competenti   per
          materia; 
                    2.6)  trasmettere   annualmente   una   relazione
          sull'attivita' svolta alle Camere nonche' al Presidente del
          Consiglio  dei  ministri  ovvero   all'Autorita'   politica
          delegata in materia di disabilita'; 
                  g) con riguardo al potenziamento  dell'Ufficio  per
          le politiche  in  favore  delle  persone  con  disabilita',
          ridefinirne  le  competenze  e  potenziarne  la   struttura
          organizzativa al fine di  garantire  lo  svolgimento  delle
          nuove funzioni e di promuovere le iniziative necessarie  al
          supporto dell'Autorita' politica  delegata  in  materia  di
          disabilita'; 
                  h)  con  riguardo  alle   disposizioni   finali   e
          transitorie: 
                    1)  coordinare  le  disposizioni  introdotte  dai
          decreti legislativi di cui all'articolo 1 con quelle ancora
          vigenti, comprese  quelle  relative  agli  incentivi  e  ai
          sussidi di natura economica e ai  relativi  fondi,  facendo
          salvi le  prestazioni,  i  servizi,  le  agevolazioni  e  i
          trasferimenti  monetari  gia'  erogati   ai   sensi   della
          normativa vigente in  materia  di  invalidita'  civile,  di
          cecita' civile, di sordita'  civile  e  di  sordocecita'  e
          della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche con  riferimento
          alla   nuova   tabella   indicativa    delle    percentuali
          d'invalidita' per le minorazioni e malattie invalidanti, di
          cui al decreto del Ministro della sanita' 5 febbraio  1992,
          pubblicato nel Supplemento ordinario n.  43  alla  Gazzetta
          Ufficiale  n.  47  del  26  febbraio  1992,  al   fine   di
          salvaguardare i diritti gia' acquisiti; 
                    2) definire, anche avvalendosi del supporto della
          Commissione  tecnica  per  i  fabbisogni  standard  di  cui
          all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015,  n.
          208, le procedure volte  alla  determinazione  dei  livelli
          essenziali delle  prestazioni,  di  cui  all'articolo  117,
          secondo comma, lettera m), della Costituzione, con riguardo
          alle prestazioni in favore delle persone  con  disabilita',
          con  l'individuazione  di  una  disciplina   di   carattere
          transitorio, nelle  more  dell'effettiva  applicazione  dei
          livelli essenziali delle prestazioni, volta a individuare e
          garantire   obiettivi   di   servizio,    promuovendo    la
          collaborazione  tra  i  soggetti  pubblici  e  i   privati,
          compresi gli enti operanti nel Terzo settore.» 
              - Per l'articolo 1, comma 163, della legge 30  dicembre
          2021 n. 234 si veda nelle note all'art. 1. 
              - La legge 15 marzo 2010, n. 38, recante: «Disposizioni
          per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia
          del dolore», e' pubblicata nella Gazz. Uff. 19 marzo  2010,
          n. 65. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          12 gennaio 2017 recante: «Definizione e  aggiornamento  dei
          livelli essenziali di assistenza, di  cui  all'articolo  1,
          comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502»,
          e' pubblicato nella Gazz. Uff. 18 marzo 2017, n. 65, S.O. 
              - Si riporta l'articolo 5 della legge 22 dicembre 2017,
          n. 219, recante: «Norme in materia di consenso informato  e
          di  disposizioni  anticipate  di  trattamento»,  pubblicata
          nella Gazz. Uff. 16 gennaio 2018, n. 12: 
                «Art. 5 (Pianificazione condivisa delle cure).  -  1.
          Nella relazione tra paziente e medico di  cui  all'articolo
          1, comma 2, rispetto all'evolversi delle conseguenze di una
          patologia  cronica  e  invalidante  o   caratterizzata   da
          inarrestabile evoluzione con prognosi infausta, puo' essere
          realizzata una pianificazione delle cure condivisa  tra  il
          paziente e il medico,  alla  quale  il  medico  e  l'equipe
          sanitaria sono tenuti  ad  attenersi  qualora  il  paziente
          venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il
          proprio consenso o in una condizione di incapacita'. 
                2. Il  paziente  e,  con  il  suo  consenso,  i  suoi
          familiari o la parte dell'unione  civile  o  il  convivente
          ovvero  una  persona  di  sua  fiducia  sono  adeguatamente
          informati,  ai  sensi  dell'articolo   1,   comma   3,   in
          particolare sul  possibile  evolversi  della  patologia  in
          atto, su quanto il paziente puo' realisticamente attendersi
          in termini  di  qualita'  della  vita,  sulle  possibilita'
          cliniche di intervenire e sulle cure palliative. 
                3. Il paziente esprime il proprio consenso rispetto a
          quanto proposto dal medico ai sensi del comma 2 e i  propri
          intendimenti   per   il   futuro,   compresa    l'eventuale
          indicazione di un fiduciario. 
                4. Il consenso del paziente e l'eventuale indicazione
          di un fiduciario, di cui al comma 3, sono espressi in forma
          scritta ovvero, nel caso in cui le condizioni  fisiche  del
          paziente non lo consentano, attraverso  video-registrazione
          o dispositivi che consentano alla persona  con  disabilita'
          di comunicare, e sono inseriti nella cartella clinica e nel
          fascicolo sanitario elettronico.  La  pianificazione  delle
          cure puo' essere aggiornata al progressivo evolversi  della
          malattia, su richiesta del paziente o su  suggerimento  del
          medico. 
                5. Per quanto riguarda gli aspetti non  espressamente
          disciplinati  dal  presente  articolo   si   applicano   le
          disposizioni dell'articolo 4». 
              - Per l'articolo 8 del decreto  legislativo  28  agosto
          1997, n. 281, si veda nelle note all'art. 2. 
              - Si riporta l'articolo 118 della Costituzione: 
                «Art. 118. Le funzioni amministrative sono attribuite
          ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio  unitario,
          siano conferite a Province, Citta' metropolitane, Regioni e
          Stato,  sulla  base   dei   principi   di   sussidiarieta',
          differenziazione ed adeguatezza. 
                I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane  sono
          titolari di funzioni amministrative  proprie  e  di  quelle
          conferite  con  legge  statale  o  regionale,  secondo   le
          rispettive competenze. 
                La legge statale disciplina  forme  di  coordinamento
          fra Stato e Regione nelle materie di cui alle lettere b)  e
          h)  del  secondo  comma  dell'articolo  117,  e  disciplina
          inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della
          tutela dei beni culturali. 
                Stato,  Regioni,  Citta'  metropolitane,  Province  e
          Comuni favoriscono  l'autonoma  iniziativa  dei  cittadini,
          singoli e associati, per lo  svolgimento  di  attivita'  di
          interesse   generale,   sulla   base   del   principio   di
          sussidiarieta'». 
              - Si riporta l'articolo 51 del decreto  legislativo  15
          giugno 2015,  n.  81,  recante:  «Disciplina  organica  dei
          contratti di lavoro e revisione della normativa in tema  di
          mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge  10
          dicembre 2014, n. 183»,  pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  24
          giugno 2015, n. 144, S.O. 
                «Art. 51 (Norme di rinvio ai contratti collettivi). -
          1. Salvo diversa previsione, ai fini del presente  decreto,
          per  contratti  collettivi   si   intendono   i   contratti
          collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da
          associazioni      sindacali      comparativamente      piu'
          rappresentative  sul  piano   nazionale   e   i   contratti
          collettivi aziendali stipulati  dalle  loro  rappresentanze
          sindacali aziendali ovvero dalla  rappresentanza  sindacale
          unitaria». 
              - Si riporta l'articolo 15 della legge 5  agosto  2022,
          n.  118  recante:  «Legge  annuale  per  il  mercato  e  la
          concorrenza 2021», pubblicata nella Gazz.  Uff.  12  agosto
          2022, n. 188: 
                «Art. 15 (Revisione e trasparenza dell'accreditamento
          e del  convenzionamento  delle  strutture  private  nonche'
          monitoraggio  e   valutazione   degli   erogatori   privati
          convenzionati). - 1. Al  decreto  legislativo  30  dicembre
          1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) all'articolo 8-quater, il comma 7 e'  sostituito
          dal seguente: 
                    "7. Nel caso di richiesta  di  accreditamento  da
          parte di nuove strutture o per l'avvio di  nuove  attivita'
          in strutture  preesistenti,  l'accreditamento  puo'  essere
          concesso in base alla qualita' e ai volumi dei  servizi  da
          erogare, nonche' sulla base  dei  risultati  dell'attivita'
          eventualmente gia'  svolta,  tenuto  altresi'  conto  degli
          obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e  degli
          esiti   delle   attivita'   di   controllo,   vigilanza   e
          monitoraggio per la valutazione delle attivita' erogate  in
          termini di qualita', sicurezza ed  appropriatezza,  le  cui
          modalita' sono definite  con  decreto  del  Ministro  della
          salute, da adottare entro  novanta  giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,  previa
          intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti  tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della  legge  5
          giugno 2003, n. 131"; 
                  b) all'articolo 8-quinquies: 
                    1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
                    "1-bis. I soggetti privati di cui al comma 1 sono
          individuati,  ai   fini   della   stipula   degli   accordi
          contrattuali, mediante procedure trasparenti,  eque  e  non
          discriminatorie,  previa  pubblicazione  da   parte   delle
          regioni  di  un  avviso  contenente  criteri  oggettivi  di
          selezione, che  valorizzino  prioritariamente  la  qualita'
          delle  specifiche  prestazioni  sanitarie  da  erogare.  La
          selezione  di  tali   soggetti   deve   essere   effettuata
          periodicamente, tenuto conto della programmazione sanitaria
          regionale  e  sulla  base  di  verifiche  delle   eventuali
          esigenze    di    razionalizzazione    della    rete     in
          convenzionamento e, per i soggetti gia' titolari di accordi
          contrattuali, dell'attivita' svolta; a tali fini  si  tiene
          conto  altresi'  dell'effettiva  alimentazione  in  maniera
          continuativa   e   tempestiva   del   fascicolo   sanitario
          elettronico   (FSE)   ai   sensi   dell'articolo   12   del
          decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,
          secondo le modalita' definite ai  sensi  del  comma  7  del
          medesimo articolo 12, nonche' degli esiti  delle  attivita'
          di controllo, vigilanza e monitoraggio per  la  valutazione
          delle attivita' erogate, le cui modalita' sono definite con
          il decreto di cui all'articolo 8-quater, comma 7"; 
                    2) al comma 2, alinea, dopo le parole: "dal comma
          1" sono inserite le seguenti: "e con le modalita' di cui al
          comma 1-bis" e le parole: ", anche  attraverso  valutazioni
          comparative della qualita' dei costi," sono soppresse; 
                  c)  all'articolo  8-octies,  dopo  il  comma  4  e'
          aggiunto il seguente: 
                    "4-bis. Salvo il disposto dei commi  2  e  3,  il
          mancato adempimento degli  obblighi  di  alimentazione  del
          fascicolo sanitario elettronico (FSE), nei termini indicati
          dall'articolo 12, comma 1,  del  decreto-legge  18  ottobre
          2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
          dicembre 2012, n. 221, e nel  rispetto  delle  modalita'  e
          delle misure tecniche individuate ai sensi del comma 7  del
          medesimo articolo 12, costituisce grave inadempimento degli
          obblighi assunti mediante la stipula dei contratti e  degli
          accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies"; 
                  d) all'articolo 9: 
                    1) al comma 5, dopo la lettera c)  sono  aggiunte
          le seguenti: 
                    "c-bis) le prestazioni di prevenzione primaria  e
          secondaria che non siano a carico  del  Servizio  sanitario
          nazionale; 
                    c-ter) le prestazioni di long term care (LTC) che
          non siano a carico del Servizio sanitario nazionale; 
                    c-quater) le prestazioni sociali  finalizzate  al
          soddisfacimento dei bisogni del paziente  cronico  che  non
          siano a carico  del  Servizio  sanitario  nazionale,  ferma
          restando   l'applicazione   delle   disposizioni   di   cui
          all'articolo 26 della legge 8 novembre 2000, n. 328"; 
                    2) al comma 9, le parole: "il  cui  funzionamento
          e' disciplinato con il regolamento di cui al comma 8"  sono
          sostituite dalle  seguenti:  "con  finalita'  di  studio  e
          ricerca  sul  complesso  delle  attivita'  delle  forme  di
          assistenza complementare  e  sulle  relative  modalita'  di
          funzionamento, la cui organizzazione e il cui funzionamento
          sono disciplinati con apposito decreto del  Ministro  della
          salute"; 
                    3) dopo il comma 9 e' inserito il seguente: 
                    "9-bis. Al  Ministero  della  salute  e'  inoltre
          assegnata  la  funzione  di  monitoraggio  delle  attivita'
          svolte  dai  fondi  integrativi  del   Servizio   sanitario
          nazionale nonche' dagli enti, dalle casse e dalle  societa'
          di mutuo soccorso aventi esclusivamente fini assistenziali,
          di cui all'articolo 51, comma  2,  lettera  a),  del  testo
          unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  22
          dicembre  1986,  n.  917.  A  tal  fine  ciascun   soggetto
          interessato invia periodicamente al Ministero della  salute
          i dati aggregati relativi al numero e  alle  tipologie  dei
          propri iscritti, al numero e alle tipologie dei beneficiari
          delle prestazioni nonche' ai volumi  e  alle  tipologie  di
          prestazioni   complessivamente   erogate,   distinte    tra
          prestazioni a carattere sanitario, prestazioni a  carattere
          socio-sanitario, prestazioni a carattere sociale  ed  altre
          tipologie, nelle forme indicate con  apposito  decreto  del
          Ministro della salute". 
                2. All'articolo 41, comma 6, del decreto  legislativo
          14 marzo 2013, n. 33, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          periodo: "Sono altresi' tenuti  a  pubblicare  nel  proprio
          sito internet istituzionale i bilanci certificati e i  dati
          sugli  aspetti  qualitativi  e  quantitativi  dei   servizi
          erogati e sull'attivita' medica svolta". 
                3.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al
          presente articolo non  devono  derivare  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica.  Le  amministrazioni
          interessate provvedono alle attivita' previste  nei  limiti
          delle risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
          a legislazione vigente». 
              - Si riportano gli articoli 8-quater,  8-  quinquies  e
          8-octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502,
          recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria,  a
          norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»,
          pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1992, n. 305, S.O.: 
                «Art. 8-quater (Accreditamento istituzionale).  -  1.
          L'accreditamento istituzionale e' rilasciato dalla  regione
          alle strutture  autorizzate,  pubbliche  o  private  ed  ai
          professionisti che  ne  facciano  richiesta,  nonche'  alle
          organizzazioni  pubbliche   e   private   autorizzate   per
          l'erogazione di  cure  domiciliari,  subordinatamente  alla
          loro rispondenza ai requisiti ulteriori di  qualificazione,
          alla  loro  funzionalita'  rispetto   agli   indirizzi   di
          programmazione   regionale   e   alla   verifica   positiva
          dell'attivita' svolta e dei risultati raggiunti. Al fine di
          individuare i criteri per la verifica  della  funzionalita'
          rispetto alla  programmazione  nazionale  e  regionale,  la
          regione definisce il fabbisogno di  assistenza  secondo  le
          funzioni  sanitarie   individuate   dal   Piano   sanitario
          regionale per garantire i livelli essenziali ed uniformi di
          assistenza,  nonche'  gli  eventuali  livelli   integrativi
          locali e le esigenze connesse all'assistenza integrativa di
          cui  all'articolo  9.  La  regione  provvede  al   rilascio
          dell'accreditamento ai professionisti, nonche' a  tutte  le
          strutture  pubbliche  ed  equiparate  che   soddisfano   le
          condizioni di cui al primo periodo del presente comma, alle
          strutture private non  lucrative  di  cui  all'articolo  1,
          comma 18, e alle strutture private lucrative. 
                2.  La   qualita'   di   soggetto   accreditato   non
          costituisce vincolo per le aziende e gli enti del  servizio
          sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione  delle
          prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali
          di cui  all'articolo  8-quinquies.  I  requisiti  ulteriori
          costituiscono presupposto per  l'accreditamento  e  vincolo
          per la definizione delle prestazioni previste nei programmi
          di  attivita'  delle  strutture  accreditate,  cosi'   come
          definiti dall'articolo 8-quinquies. 
                3. Con atto di indirizzo e coordinamento emanato,  ai
          sensi dell'articolo 8 della legge 15  marzo  1997,  n.  59,
          entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
          del decreto legislativo 19 giugno  1999,  n.  229,  sentiti
          l'Agenzia per i servizi sanitari  regionali,  il  Consiglio
          superiore di sanita', e,  limitatamente  all'accreditamento
          dei professionisti, la  Federazione  nazionale  dell'ordine
          dei medici chirurghi e degli odontoiatri, sono  definiti  i
          criteri generali uniformi per: 
                  a)  la  definizione  dei  requisiti  ulteriori  per
          l'esercizio  delle  attivita'  sanitarie  per   conto   del
          Servizio  sanitario  nazionale  da  parte  delle  strutture
          sanitarie  e  dei  professionisti,  nonche'   la   verifica
          periodica di tali attivita'; 
                  b) la valutazione della rispondenza delle strutture
          al fabbisogno,  tenendo  conto  anche  del  criterio  della
          soglia minima di efficienza  che,  compatibilmente  con  le
          risorse regionali disponibili,  deve  esser  conseguita  da
          parte   delle   singole   strutture   sanitarie,   e   alla
          funzionalita' della programmazione  regionale,  inclusa  la
          determinazione dei  limiti  entro  i  quali  sia  possibile
          accreditare quantita' di prestazioni in eccesso rispetto al
          fabbisogno programmato, in modo da  assicurare  un'efficace
          competizione tra le strutture accreditate; 
                  c) le procedure ed i termini  per  l'accreditamento
          delle strutture che ne facciano richiesta, ivi compresa  la
          possibilita' di un riesame dell'istanza, in caso  di  esito
          negativo  e  di  prescrizioni   contestate   dal   soggetto
          richiedente nonche' la  verifica  periodica  dei  requisiti
          ulteriori e le procedure da adottarsi in caso  di  verifica
          negativa. 
                4. L'atto di indirizzo e coordinamento e' emanato nel
          rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi: 
                  a) garantire l'eguaglianza fra tutte  le  strutture
          relativamente  ai  requisiti  ulteriori  richiesti  per  il
          rilascio  dell'accreditamento  e  per   la   sua   verifica
          periodica; 
                  b)  garantire  il  rispetto  delle  condizioni   di
          incompatibilita'  previste  dalla  vigente  normativa   nel
          rapporto di lavoro con il personale comunque  impegnato  in
          tutte le strutture; 
                  c) assicurare che tutte  le  strutture  accreditate
          garantiscano   dotazioni   strumentali    e    tecnologiche
          appropriate per  quantita',  qualita'  e  funzionalita'  in
          relazione alla tipologia  delle  prestazioni  erogabili  ed
          alle  necessita'  assistenziali  degli   utilizzatori   dei
          servizi; 
                  d) garantire che  tutte  le  strutture  accreditate
          assicurino adeguate condizioni di  organizzazione  interna,
          con specifico riferimento  alla  dotazione  quantitativa  e
          alla    qualificazione    professionale    del    personale
          effettivamente impiegato; 
                  e) prevedere la partecipazione  della  struttura  a
          programmi di accreditamento professionale tra pari; 
                  f) prevedere la partecipazione  degli  operatori  a
          programmi  di  valutazione   sistematica   e   continuativa
          dell'appropriatezza delle prestazioni erogate e della  loro
          qualita', interni alla struttura e interaziendali; 
                  g)  prevedere   l'accettazione   del   sistema   di
          controlli esterni sulla  appropriatezza  e  sulla  qualita'
          delle prestazioni erogate, definito dalla regione ai  sensi
          dell'articolo 8-octies; 
                  h) prevedere forme di partecipazione dei  cittadini
          e   degli   utilizzatori   dei   servizi   alla    verifica
          dell'attivita'  svolta  e  alla  formulazione  di  proposte
          rispetto all'accessibilita' dei  servizi  offerti,  nonche'
          l'adozione e l'utilizzazione sistematica  della  carta  dei
          servizi per la comunicazione con i  cittadini,  inclusa  la
          diffusione degli esiti dei programmi di valutazione di  cui
          alle lettere e) ed f); 
                  i)  disciplinare  l'esternalizzazione  dei  servizi
          sanitari direttamente connessi all'assistenza al  paziente,
          prevedendola esclusivamente verso soggetti  accreditati  in
          applicazione dei medesimi criteri  o  di  criteri  comunque
          equivalenti a quelli adottati per i  servizi  interni  alla
          struttura, secondo quanto previsto  dal  medesimo  atto  di
          indirizzo e coordinamento; 
                  l)   indicare    i    requisiti    specifici    per
          l'accreditamento di funzioni di particolare  rilevanza,  in
          relazione  alla  complessita'  organizzativa  e  funzionale
          della struttura, alla  competenza  e  alla  esperienza  del
          personale richieste, alle dotazioni tecnologiche necessarie
          o in relazione all'attuazione  degli  obiettivi  prioritari
          definiti dalla programmazione nazionale; 
                  m)  definire  criteri  per   la   selezione   degli
          indicatori  relativi  all'attivita'  svolta  ed   ai   suoi
          risultati  finali  dalle   strutture   e   dalle   funzioni
          accreditate,   in   base   alle    evidenze    scientifiche
          disponibili; 
                  n)  definire   i   termini   per   l'adozione   dei
          provvedimenti  attuativi  regionali  e  per   l'adeguamento
          organizzativo delle strutture gia' autorizzate; 
                  o)  indicare  i  requisiti   per   l'accreditamento
          istituzionale dei professionisti, anche in  relazione  alla
          specifica esperienza professionale maturata  e  ai  crediti
          formativi acquisiti nell'ambito del programma di formazione
          continua di cui all'articolo 16-ter; 
                  p)  individuare   l'organizzazione   dipartimentale
          minima e le unita' operative e le altre strutture complesse
          delle aziende di cui agli articoli 3  e  4,  in  base  alla
          consistenza   delle   risorse   umane,    tecnologiche    e
          finanziarie, al  grado  di  autonomia  finanziaria  e  alla
          complessita' dell'organizzazione interna; 
                  q) prevedere l'estensione delle  norme  di  cui  al
          presente   comma   alle   attivita'   e   alle    strutture
          sociosanitarie, ove compatibili. 
                5. Entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore dell'atto di indirizzo e  coordinamento  di  cui  al
          comma 3, le regioni definiscono, in conformita' ai  criteri
          generali   uniformi   ivi   previsti,   i   requisiti   per
          l'accreditamento,  nonche'  il  procedimento  per  la  loro
          verifica, prevedendo, per quanto riguarda  l'accreditamento
          dei professionisti, adeguate forme di partecipazione  degli
          Ordini e dei Collegi professionali interessati. 
                6. Entro centoventi giorni dalla data di  entrata  in
          vigore dell'atto di indirizzo e  coordinamento  di  cui  al
          comma 3, le regioni avviano il processo  di  accreditamento
          delle  strutture  temporaneamente  accreditate   ai   sensi
          dell'articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994,  n.
          724, e delle altre gia' operanti. 
                7. Nel caso di richiesta di accreditamento  da  parte
          di nuove strutture o per  l'avvio  di  nuove  attivita'  in
          strutture  preesistenti,   l'accreditamento   puo'   essere
          concesso in base alla qualita' e ai volumi dei  servizi  da
          erogare, nonche' sulla base  dei  risultati  dell'attivita'
          eventualmente gia'  svolta,  tenuto  altresi'  conto  degli
          obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e  degli
          esiti   delle   attivita'   di   controllo,   vigilanza   e
          monitoraggio per la valutazione delle attivita' erogate  in
          termini di qualita', sicurezza ed  appropriatezza,  le  cui
          modalita' sono definite  con  decreto  del  Ministro  della
          salute, da adottare entro  novanta  giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,  previa
          intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti  tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della  legge  5
          giugno 2003, n. 131. 
                8. In presenza di una capacita' produttiva  superiore
          al fabbisogno determinato in base  ai  criteri  di  cui  al
          comma 3, lettera b),  le  regioni  e  le  unita'  sanitarie
          locali  attraverso  gli   accordi   contrattuali   di   cui
          all'articolo 8-quinquies, sono tenute a porre a carico  del
          Servizio  sanitario  nazionale  un  volume   di   attivita'
          comunque non superiore a quello  previsto  dagli  indirizzi
          della programmazione nazionale. In caso di  superamento  di
          tale limite, ed in assenza  di  uno  specifico  e  adeguato
          intervento  integrativo  ai  sensi  dell'articolo  13,   si
          procede, con le modalita' di cui all'articolo 28, commi 9 e
          seguenti, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, alla revoca
          dell'accreditamento della capacita' produttiva in  eccesso,
          in misura proporzionale  al  concorso  a  tale  superamento
          apportato dalle strutture pubbliche  ed  equiparate,  dalle
          strutture private non lucrative e dalle  strutture  private
          lucrative. 
                Art. 8-quinquies  (Accordi  contrattuali).  -  1.  Le
          regioni, entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore del decreto legislativo  19  giugno  1999,  n.  229,
          definiscono  l'ambito   di   applicazione   degli   accordi
          contrattuali ed individuano  i  soggetti  interessati,  con
          specifico riferimento ai seguenti aspetti: 
                  a) individuazione delle  responsabilita'  riservate
          alla regione e di quelle attribuite alle  unita'  sanitarie
          locali nella definizione degli accordi contrattuali e nella
          verifica del loro rispetto; 
                  b) indirizzo per la formulazione dei  programmi  di
          attivita' delle strutture  interessate,  con  l'indicazione
          delle  funzioni  e  delle  attivita'  da  potenziare  e  da
          depotenziare,  secondo  le   linee   della   programmazione
          regionale e nel rispetto delle priorita' indicate dal Piano
          sanitario nazionale; 
                  c)  determinazione  del   piano   delle   attivita'
          relative alle alte specialita' ed alla rete dei servizi  di
          emergenza; 
                  d)   criteri   per    la    determinazione    della
          remunerazione delle strutture ove  queste  abbiano  erogato
          volumi di prestazioni  eccedenti  il  programma  preventivo
          concordato,  tenuto  conto  del   volume   complessivo   di
          attivita' e del concorso allo stesso da parte  di  ciascuna
          struttura. 
                1-bis I soggetti privati  di  cui  al  comma  1  sono
          individuati,  ai   fini   della   stipula   degli   accordi
          contrattuali, mediante procedure trasparenti,  eque  e  non
          discriminatorie,  previa  pubblicazione  da   parte   delle
          regioni  di  un  avviso  contenente  criteri  oggettivi  di
          selezione, che  valorizzino  prioritariamente  la  qualita'
          delle  specifiche  prestazioni  sanitarie  da  erogare.  La
          selezione  di  tali   soggetti   deve   essere   effettuata
          periodicamente, tenuto conto della programmazione sanitaria
          regionale  e  sulla  base  di  verifiche  delle   eventuali
          esigenze    di    razionalizzazione    della    rete     in
          convenzionamento e, per i soggetti gia' titolari di accordi
          contrattuali, dell'attivita' svolta; a tali fini  si  tiene
          conto  altresi'  dell'effettiva  alimentazione  in  maniera
          continuativa   e   tempestiva   del   fascicolo   sanitario
          elettronico   (FSE)   ai   sensi   dell'articolo   12   del
          decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,
          secondo le modalita' definite ai  sensi  del  comma  7  del
          medesimo articolo 12, nonche' degli esiti  delle  attivita'
          di controllo, vigilanza e monitoraggio per  la  valutazione
          delle attivita' erogate, le cui modalita' sono definite con
          il decreto di cui all'articolo 8-quater, comma 7. 
                2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1 e con
          le modalita' di cui al comma 1-bis, la regione e le  unita'
          sanitarie  locali  definiscono  accordi  con  le  strutture
          pubbliche    ed    equiparate,    comprese    le    aziende
          ospedaliero-universitarie, e stipulano contratti con quelle
          private e con i professionisti accreditati, nonche' con  le
          organizzazioni  pubbliche   e   private   accreditate   per
          l'erogazione di cure domiciliari, anche mediante intese con
          le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale,
          che indicano: 
                  a)  gli  obiettivi  di  salute  e  i  programmi  di
          integrazione dei servizi; 
                  b)  il  volume  massimo  di  prestazioni   che   le
          strutture presenti nell'ambito territoriale della  medesima
          unita'  sanitaria  locale,  si  impegnano  ad   assicurare,
          distinto per tipologia e per modalita'  di  assistenza.  Le
          regioni  possono  individuare  prestazioni  o   gruppi   di
          prestazioni   per   i   quali   stabilire   la   preventiva
          autorizzazione,  da  parte  dell'azienda  sanitaria  locale
          competente,  alla  fruizione  presso  le  strutture   o   i
          professionisti accreditati; 
                  c)  i  requisiti  del  servizio  da  rendere,   con
          particolare  riguardo  ad  accessibilita',   appropriatezza
          clinica ed organizzativa, tempi  di  attesa  e  continuita'
          assistenziale; 
                  d) il corrispettivo  preventivato  a  fronte  delle
          attivita'   concordate,   globalmente   risultante    dalla
          applicazione dei valori  tariffari  e  della  remunerazione
          extra-tariffaria delle funzioni  incluse  nell'accordo,  da
          verificare a consuntivo sulla base dei risultati  raggiunti
          e  delle  attivita'  effettivamente   svolte   secondo   le
          indicazioni regionali di cui al comma 1, lettera d); 
                  e) il debito informativo delle strutture erogatrici
          per il monitoraggio degli accordi pattuiti e  le  procedure
          che dovranno essere seguite per il controllo esterno  della
          appropriatezza e della qualita' della assistenza prestata e
          delle   prestazioni   rese,   secondo    quanto    previsto
          dall'articolo 8-octies; 
                  e-bis)  la  modalita'  con   cui   viene   comunque
          garantito il rispetto del  limite  di  remunerazione  delle
          strutture correlato ai volumi di prestazioni, concordato ai
          sensi  della  lettera  d),  prevedendo  che  in   caso   di
          incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute
          nel corso  dell'anno,  dei  valori  unitari  dei  tariffari
          regionali  per  la  remunerazione  delle   prestazioni   di
          assistenza ospedaliera,  delle  prestazioni  di  assistenza
          specialistica   ambulatoriale,    nonche'    delle    altre
          prestazioni  comunque  remunerate  a  tariffa,  il   volume
          massimo di prestazioni remunerate, di cui alla lettera  b),
          si  intende  rideterminato  nella  misura   necessaria   al
          mantenimento dei limiti indicati  alla  lettera  d),  fatta
          salva la possibile  stipula  di  accordi  integrativi,  nel
          rispetto dell'equilibrio economico-finanziario programmato. 
                2-bis Con decreto del Ministro della  sanita'  e  del
          Ministro della difesa, ai fini di cui al comma 2-ter,  sono
          individuate le categorie destinatarie e le tipologie  delle
          prestazioni erogate dalle strutture sanitarie militari. 
                2-ter Con decreto del Ministro della  sanita'  e  del
          Ministro  della  difesa,   d'intesa   con   la   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome, sono  individuate,  nel  rispetto  delle
          indicazioni degli strumenti di programmazione  regionale  e
          tenendo conto della localizzazione e  della  disponibilita'
          di  risorse  delle  altre  strutture  sanitarie   pubbliche
          esistenti, le strutture sanitarie  militari  accreditabili,
          nonche'  le  specifiche   categorie   destinatarie   e   le
          prestazioni   ai   fini   della   stipula   degli   accordi
          contrattuali previsti dal presente  articolo.  Gli  accordi
          contrattuali  sono  stipulati  tra  le  predette  strutture
          sanitarie  militari  e  le  regioni  nel   rispetto   della
          reciproca autonomia. 
                2-quater.  Le  regioni  stipulano  accordi   con   le
          fondazioni  istituti  di  ricovero  e  cura   a   carattere
          scientifico e  con  gli  istituti  di  ricovero  e  cura  a
          carattere scientifico pubblici e contratti con gli istituti
          di ricovero e cura a  carattere  scientifico  privati,  che
          sono definiti con le  modalita'  di  cui  all'articolo  10,
          comma 2, del decreto legislativo 16 ottobre 2003,  n.  288.
          Le regioni stipulano altresi'  accordi  con  gli  istituti,
          enti ed ospedali di cui agli  articoli  41  e  43,  secondo
          comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833,  e  successive
          modificazioni, che prevedano che l'attivita' assistenziale,
          attuata  in  coerenza  con  la   programmazione   sanitaria
          regionale, sia finanziata a prestazione in base ai tetti di
          spesa ed ai volumi di attivita' predeterminati  annualmente
          dalla programmazione regionale nel rispetto dei vincoli  di
          bilancio, nonche' sulla base di funzioni riconosciute dalle
          regioni, tenendo conto  nella  remunerazione  di  eventuali
          risorse gia' attribuite per spese di investimento, ai sensi
          dell'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n.
          412 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai predetti
          accordi  e  ai   predetti   contratti   si   applicano   le
          disposizioni di cui al comma 2, lettere a), b), c),  e)  ed
          e-bis). 
                2-quinquies. In caso di mancata stipula degli accordi
          di cui al presente articolo, l'accreditamento istituzionale
          di  cui  all'articolo  8-quater  delle  strutture   e   dei
          professionisti eroganti prestazioni per conto del  Servizio
          sanitario nazionale interessati e' sospeso. 
                Art. 8-octies (Controlli).  -  1.  La  regione  e  le
          aziende unita' sanitarie  locali  attivano  un  sistema  di
          monitoraggio e controllo sulla definizione e  sul  rispetto
          degli accordi contrattuali da parte  di  tutti  i  soggetti
          interessati nonche' sulla qualita' della assistenza e sulla
          appropriatezza delle prestazioni rese. 
                2. Per quanto riguarda  le  strutture  pubbliche  del
          Servizio sanitario nazionale, la definizione degli  accordi
          entro i termini stabiliti dalla regione e il  rispetto  dei
          programmi di  attivita'  previsti  per  ciascuna  struttura
          rappresentano elemento di verifica per  la  conferma  degli
          incarichi  al   direttore   generale,   ai   direttori   di
          dipartimento e  del  contratto  previsto  per  i  dirigenti
          responsabili  di  struttura  complessa,  nonche'   per   la
          corresponsione degli incentivi di  risultato  al  personale
          con  funzioni   dirigenziali   dipendente   dalle   aziende
          interessate. 
                3. Con atto di  indirizzo  e  coordinamento,  emanato
          entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
          del decreto legislativo 19 giugno  1999,  n.  229,  sentita
          l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, d'intesa con la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
          stabiliti, sulla  base  dei  criteri  di  cui  all'articolo
          8-quinquies,  i  principi  in  base  ai  quali  la  regione
          assicura   la   funzione   di   controllo   esterno   sulla
          appropriatezza e sulla qualita' della  assistenza  prestata
          dalle strutture  interessate.  Le  regioni,  in  attuazione
          dell'atto di  indirizzo  e  coordinamento,  entro  sessanta
          giorni determinano: 
                  a) le regole  per  l'esercizio  della  funzione  di
          controllo esterno e  per  la  risoluzione  delle  eventuali
          contestazioni, stabilendo le relative penalizzazioni; 
                  b)   il   debito   informativo   delle    strutture
          accreditate interessate agli accordi e le modalita' per  la
          verifica della adeguatezza del loro sistema informativo; 
                  c)   l'organizzazione   per   la    verifica    del
          comportamento delle singole strutture; 
                  d) i  programmi  per  promuovere  la  formazione  e
          l'aggiornamento degli operatori addetti alla gestione della
          documentazione clinica e alle attivita' di controllo. 
                4. L'atto di indirizzo  e  coordinamento  di  cui  al
          comma 3 individua altresi' i criteri per la verifica di: 
                  a) validita'  della  documentazione  amministrativa
          attestante l'avvenuta erogazione delle prestazioni e la sua
          rispondenza alle attivita' effettivamente svolte; 
                  b)  necessita'  clinica  e   appropriatezza   delle
          prestazioni e  dei  ricoveri  effettuati,  con  particolare
          riguardo ai ricoveri di pazienti indirizzati  o  trasferiti
          ad altre strutture; 
                  c) appropriatezza delle forme e delle modalita'  di
          erogazione della assistenza; 
                  d) risultati finali della  assistenza,  incluso  il
          gradimento degli utilizzatori dei servizi. 
                4-bis. Salvo il disposto dei commi 2 e 3, il  mancato
          adempimento degli obblighi di alimentazione  del  fascicolo
          sanitario   elettronico   (FSE),   nei   termini   indicati
          dall'articolo 12, comma 1,  del  decreto-legge  18  ottobre
          2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
          dicembre 2012, n. 221, e nel  rispetto  delle  modalita'  e
          delle misure tecniche individuate ai sensi del comma 7  del
          medesimo articolo 12, costituisce grave inadempimento degli
          obblighi assunti mediante la stipula dei contratti e  degli
          accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies».