Art. 5 
 
Delega al Governo in  materia  di  politiche  per  la  sostenibilita'
  economica e la flessibilita' dei servizi di  cura  e  assistenza  a
  lungo termine per le persone anziane e per le persone  anziane  non
  autosufficienti 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 31 gennaio 2024, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali e  del  Ministro  della  salute,  di
concerto  con  i  Ministri  per  le  riforme   istituzionali   e   la
semplificazione normativa, per le disabilita', per  la  famiglia,  la
natalita' e le pari opportunita', per gli affari europei, il Sud,  le
politiche di coesione e il  PNRR,  per  gli  affari  regionali  e  le
autonomie, dell'universita' e della ricerca,  dell'istruzione  e  del
merito  e  dell'economia  e  delle  finanze,  uno  o   piu'   decreti
legislativi finalizzati ad assicurare la sostenibilita'  economica  e
la flessibilita' dei servizi di cura e assistenza a lungo termine per
le persone anziane e per le persone anziane non autosufficienti. 
  2. Nell'esercizio della delega di cui al  comma  1,  oltre  che  ai
principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, comma 2,
il Governo si  attiene  ai  seguenti  ulteriori  principi  e  criteri
direttivi: 
    a) al fine  di  promuovere  il  progressivo  potenziamento  delle
prestazioni  assistenziali  in  favore  delle  persone  anziane   non
autosufficienti, prevedere: 
      1) l'introduzione, anche in via sperimentale e progressiva, per
le persone anziane non autosufficienti che optino  espressamente  per
essa,  prevedendo   altresi'   la   specifica   disciplina   per   la
reversibilita' dell'opzione, di una prestazione  universale  graduata
secondo lo specifico bisogno assistenziale ed erogabile, a scelta del
soggetto beneficiario, sotto forma di trasferimento  monetario  e  di
servizi  alla  persona,  di  valore  comunque  non   inferiore   alle
indennita' e alle ulteriori prestazioni di cui  al  secondo  periodo,
nell'ambito delle risorse di cui all'articolo  8.  Tale  prestazione,
quando  fruita,  assorbe  l'indennita'  di  accompagnamento,  di  cui
all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18,  e  le  ulteriori
prestazioni di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre
2021, n. 234; 
      2) al  fine  di  promuovere  il  miglioramento,  anche  in  via
progressiva, del livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni
di lavoro di cura e di assistenza in favore delle persone anziane non
autosufficienti su tutto il territorio nazionale, la  ricognizione  e
il riordino delle agevolazioni contributive e fiscali, anche mediante
la rimodulazione delle aliquote  e  dei  termini,  nell'ambito  delle
risorse finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente,  volte  a
sostenere  la  regolarizzazione  del  lavoro  di  cura  prestato   al
domicilio  della  persona  non  autosufficiente,  per   sostenere   e
promuovere  l'occupazione  di  qualita'  nel  settore   dei   servizi
socio-assistenziali; 
    b) definire le modalita' di formazione del personale  addetto  al
supporto e all'assistenza delle persone anziane, mediante: 
      1) definizione di percorsi formativi  idonei  allo  svolgimento
delle attivita'  professionali  prestate  nell'ambito  della  cura  e
dell'assistenza alle persone anziane  non  autosufficienti  presso  i
servizi del territorio,  a  domicilio,  nei  centri  semiresidenziali
integrati e nei centri residenziali; 
      2)  definizione  degli  standard  formativi  degli   assistenti
familiari impegnati nel  supporto  e  nell'assistenza  delle  persone
anziane  nel   loro   domicilio,   al   fine   della   qualificazione
professionale e senza la  previsione  di  requisiti  di  accesso  per
l'esercizio della professione stessa, mediante apposite  linee  guida
nazionali da adottare con accordo in sede  di  Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, che definiscano  i  contenuti  delle  competenze
degli   assistenti   familiari   e   i   riferimenti   univoci    per
l'individuazione, la validazione e la certificazione delle competenze
pregresse comunque acquisite, in linea con i livelli di inquadramento
presenti nella contrattazione collettiva nazionale  di  lavoro  sulla
disciplina del rapporto di  lavoro  domestico  comparativamente  piu'
rappresentativa.  Alle  attivita'  di  cui  al  presente  numero   le
amministrazioni pubbliche interessate  provvedono  nell'ambito  delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente e comunque senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica; 
      3)  identificazione,  nel  rispetto  dei  limiti  di  spesa  di
personale previsti dalla normativa vigente, dei fabbisogni  regionali
relativi alle professioni e ai professionisti afferenti al modello di
salute bio-psicosociale occupati presso le organizzazioni pubbliche e
private coinvolte nelle azioni previste dalla presente legge; 
    c) al fine di sostenere il processo di progressivo ed equilibrato
miglioramento delle condizioni  di  vita  individuali  dei  caregiver
familiari,  comunque  nell'ambito   delle   risorse   disponibili   a
legislazione vigente, prevedere: 
      1) la  ricognizione  e  la  ridefinizione  della  normativa  di
settore; 
      2) la promozione  di  interventi  diretti  alla  certificazione
delle competenze professionali acquisite  nel  corso  dell'esperienza
maturata; 
      3) forme di partecipazione delle rappresentanze  dei  caregiver
familiari, nell'ambito della programmazione sociale, sociosanitaria e
sanitaria a livello nazionale, regionale e locale. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta l'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980,
          n.  18,  recante:  «Indennita'  di   accompagnamento   agli
          invalidi civili totalmente inabili», pubblicata nella Gazz.
          Uff. 14 febbraio 1980, n. 44. 
                «Art. 1. - Ai mutilati ed invalidi civili  totalmente
          inabili per affezioni  fisiche  o  psichiche  di  cui  agli
          articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 , nei cui
          confronti  le  apposite  commissioni  sanitarie,   previste
          dall'art.  7  e  seguenti  della  legge   citata,   abbiano
          accertato che si trovano nell'impossibilita' di  deambulare
          senza  l'aiuto  permanente  di  un  accompagnatore  o,  non
          essendo in grado di  compiere  gli  atti  quotidiani  della
          vita, abbisognano di un'assistenza  continua,  e'  concessa
          un'indennita' di accompagnamento, non reversibile, al  solo
          titolo della minorazione,  a  totale  carico  dello  Stato,
          dell'importo di lire  120.000  mensili  a  partire  dal  1°
          gennaio 1980, elevate a lire 180.000 mensili dal 1° gennaio
          1981 e a lire 232.000 mensili  con  decorrenza  1°  gennaio
          1982. Dal 1° gennaio 1983 l'indennita'  di  accompagnamento
          sara' equiparata a quella goduta  dai  grandi  invalidi  di
          guerra ai sensi della tabella E, lettera a-bis, n.  1,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 23  dicembre  1978,
          n. 915. 
                La medesima  indennita'  e'  concessa  agli  invalidi
          civili  minori  di  diciotto  anni  che  si  trovano  nelle
          condizioni sopra indicate. Sono escluse dalle indennita' di
          cui  ai  precedenti  commi  gli   invalidi   civili   gravi
          ricoverati gratuitamente in istituto». 
              - Per l'articolo 1, comma 164, della legge 30  dicembre
          2021 n. 234 si veda nelle note all'art. 1.