Art. 8 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma  4  del  presente
articolo, all'attuazione degli articoli 2,  3,  4  e  5  si  provvede
mediante le risorse derivanti  dal  riordino  e  dalla  modificazione
delle misure nell'ambito: 
    a) del Fondo per le non autosufficienze di  cui  all'articolo  1,
comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, del Fondo nazionale
per le politiche  sociali  di  cui  all'articolo  20  della  legge  8
novembre 2000, n. 328, e del Fondo  per  la  lotta  alla  poverta'  e
all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della  legge
28 dicembre 2015, n.  208,  limitatamente  alle  risorse  disponibili
previste per le prestazioni in favore delle persone anziane e anziane
non autosufficienti; 
    b) del Fondo per il sostegno del ruolo di cura  e  di  assistenza
del caregiver familiare di cui all'articolo 1, comma 254, della legge
27 dicembre 2017, n. 205, come incrementato ad opera dell'articolo 1,
comma 483, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  limitatamente  alle
risorse disponibili previste  per  le  prestazioni  in  favore  delle
persone anziane e anziane non autosufficienti; 
    c) del Fondo di cui all'articolo 1,  commi  1250,  1251  e  1252,
della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  per  il  finanziamento  delle
attivita' di informazione e comunicazione a sostegno alla  componente
anziana dei nuclei familiari. 
  2. Alla realizzazione degli obiettivi di cui  alla  presente  legge
concorrono, in via programmatica, le risorse disponibili nel PNRR per
il  sostegno  alle  persone  vulnerabili   e   per   la   prevenzione
dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti  di  cui
alla Missione 5, componente 2, investimento 1.1, per la realizzazione
delle Case della comunita' e la presa in carico della persona, per il
potenziamento dei servizi domiciliari e della  telemedicina,  nonche'
per il rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue
strutture, quali gli Ospedali di comunita', di cui alla  Missione  6,
componente 1, investimenti 1.1, 1.2 e  1.3,  compatibilmente  con  le
procedure previste per l'attivazione delle risorse del PNRR  e  fermo
restando il conseguimento dei relativi obiettivi e  traguardi,  e  le
risorse previste nell'ambito del Programma  nazionale  «Inclusione  e
lotta alla poverta'» della programmazione 2021-2027,  compatibilmente
con le procedure  previste  per  l'attivazione  delle  risorse  della
programmazione 2021-2027 dalla normativa europea di settore. 
  3. All'erogazione delle prestazioni sanitarie si provvede  mediante
le  risorse   previste   a   legislazione   vigente   derivanti   dal
trasferimento alle regioni e alle province  autonome  delle  relative
quote  del  Fondo  sanitario  nazionale   nell'ambito   dei   livelli
essenziali dell'assistenza sanitaria. 
  4. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione  delle
deleghe  contenute  nella  presente  legge  sono  corredati  di   una
relazione tecnica che dia conto  della  neutralita'  finanziaria  dei
medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi  derivanti  e  dei
corrispondenti mezzi di copertura. In  conformita'  all'articolo  17,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  qualora  uno  o  piu'
decreti legislativi  determinino  nuovi  o  maggiori  oneri  che  non
trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi
sono emanati solo successivamente  o  contestualmente  alla  data  di
entrata in vigore  dei  provvedimenti  legislativi  che  stanzino  le
occorrenti risorse finanziarie. 
  5. Fermo restando quanto  previsto  dal  comma  1,  dall'attuazione
delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.  A  tale  fine,  agli
adempimenti  relativi  ai  suddetti   decreti,   le   amministrazioni
competenti  provvedono  con   le   risorse   umane,   finanziarie   e
strumentali,   in   dotazione   alle   medesime   amministrazioni   a
legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta il comma 1264 dell'articolo 1 della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296,  recante:  «Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2007)», pubblicata nella Gazz.  Uff.  27
          dicembre 2006, n. 299, S.O.: 
                «1264. Al fine di garantire l'attuazione dei  livelli
          essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire  su
          tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non
          autosufficienti, e' istituito  presso  il  Ministero  della
          solidarieta' sociale un fondo denominato «Fondo per le  non
          autosufficienze», al quale e' assegnata  la  somma  di  100
          milioni di euro per l'anno 2007 e di 200  milioni  di  euro
          per ciascuno degli anni 2008 e 2009». 
              - Si riporta l'articolo 20 della 8  novembre  2000,  n.
          328 recante: «Legge quadro per la realizzazione del sistema
          integrato di  interventi  e  servizi  sociali»,  pubblicata
          nella Gazz. Uff. 13 novembre 2000, n. 265, S.O.: 
                «Art. 20 (Fondo nazionale per le politiche  sociali).
          - 1. Per la promozione e il raggiungimento degli  obiettivi
          di politica sociale, lo Stato  ripartisce  le  risorse  del
          Fondo nazionale per le politiche sociali. 
                2. Per le finalita' della presente legge il Fondo  di
          cui al comma 1 e' incrementato di lire 106.700 milioni  per
          l'anno 2000, di lire 761.500 milioni per l'anno 2001  e  di
          lire  922.500  milioni  a  decorrere  dall'anno  2002.   Al
          relativo  onere   si   provvede   mediante   corrispondente
          riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
          triennale 2000-2002, nell'ambito  dell'unita'  previsionale
          di base di parte corrente "Fondo speciale" dello  stato  di
          previsione del Ministero del tesoro, del bilancio  e  della
          programmazione  economica  per  l'anno  2000,  allo   scopo
          utilizzando quanto a lire 56.700 milioni per l'anno 2000, a
          lire 591.500 milioni per  l'anno  2001  e  a  lire  752.500
          milioni  per  l'anno  2002,  l'accantonamento  relativo  al
          Ministero del tesoro, del bilancio e  della  programmazione
          economica; quanto a lire 50.000 milioni per l'anno 2000 e a
          lire 149.000 milioni per ciascuno degli anni 2001  e  2002,
          l'accantonamento  relativo  al  Ministero  della   pubblica
          istruzione; quanto a lire 1.000 milioni per ciascuno  degli
          anni  2001  e  2002,  le   proiezioni   dell'accantonamento
          relativo al Ministero dell'interno; quanto  a  lire  20.000
          milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, le  proiezioni
          dell'accantonamento relativo al Ministero del commercio con
          l'estero. 
                3. Il Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica e' autorizzato ad  apportare,  con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
                4. La  definizione  dei  livelli  essenziali  di  cui
          all'articolo 22  e'  effettuata  contestualmente  a  quella
          delle risorse  da  assegnare  al  Fondo  nazionale  per  le
          politiche sociali  tenuto  conto  delle  risorse  ordinarie
          destinate alla spesa sociale dalle  regioni  e  dagli  enti
          locali,  nel  rispetto  delle  compatibilita'   finanziarie
          definite per  l'intero  sistema  di  finanza  pubblica  dal
          Documento di programmazione economico-finanziaria. 
                5. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo
          17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo
          provvede a disciplinare modalita' e procedure uniformi  per
          la ripartizione delle  risorse  finanziarie  confluite  nel
          Fondo di cui al comma 1 ai sensi delle vigenti disposizioni
          di legge,  sulla  base  dei  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi: 
                  a)  razionalizzare  e  armonizzare   le   procedure
          medesime   ed   evitare   sovrapposizioni   e   diseconomie
          nell'allocazione delle risorse; 
                  b)   prevedere   quote   percentuali   di   risorse
          aggiuntive  a  favore  dei  comuni   associati   ai   sensi
          dell'articolo 8, comma 3, lettera a); 
                  c) garantire che gli stanziamenti  a  favore  delle
          regioni  e  degli  enti  locali  costituiscano   quote   di
          cofinanziamento dei programmi e dei relativi  interventi  e
          prevedere modalita' di accertamento delle spese al fine  di
          realizzare un sistema  di  progressiva  perequazione  della
          spesa  in  ambito  nazionale  per  il  perseguimento  degli
          obiettivi del Piano nazionale; 
                  d) prevedere  forme  di  monitoraggio,  verifica  e
          valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati degli
          interventi,   nonche'   modalita'   per   la   revoca   dei
          finanziamenti in caso di mancato  impegno  da  parte  degli
          enti destinatari entro periodi determinati; 
                  e) individuare le norme  di  legge  abrogate  dalla
          data di entrata in vigore del regolamento.6. Lo  schema  di
          regolamento  di  cui  al  comma  5,  previa   deliberazione
          preliminare del Consiglio dei ministri, acquisito il parere
          della  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  e'  trasmesso
          successivamente alle Camere per l'espressione del parere da
          parte delle competenti  Commissioni  parlamentari,  che  si
          pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione.
          Decorso  inutilmente  tale  termine,  il  regolamento  puo'
          essere emanato. 
                7. Il Ministro per la solidarieta' sociale, sentiti i
          Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza  unificata
          di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
          1997, n. 281, provvede, con  proprio  decreto,  annualmente
          alla ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per  le
          politiche sociali, tenuto conto della  quota  riservata  di
          cui all'articolo 15, sulla base delle linee  contenute  nel
          Piano nazionale e dei parametri  di  cui  all'articolo  18,
          comma 3, lettera n). In sede di  prima  applicazione  della
          presente legge, entro novanta giorni dalla data  della  sua
          entrata in vigore, il Ministro per la solidarieta' sociale,
          sentiti i Ministri interessati, d'intesa con la  Conferenza
          unificata  di  cui  al  citato  articolo  8   del   decreto
          legislativo n. 281 del 1997, adotta il decreto  di  cui  al
          presente comma sulla base dei parametri di cui all'articolo
          18, comma 3, lettera  n).  La  ripartizione  garantisce  le
          risorse necessarie per l'adempimento delle  prestazioni  di
          cui all'articolo 24. 
                8.  A  decorrere  dall'anno  2002   lo   stanziamento
          complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali e'
          determinato dalla legge finanziaria con le modalita' di cui
          all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5  agosto
          1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni,  assicurando
          comunque la copertura delle prestazioni di cui all'articolo
          24 della presente legge. 
                9.  Alla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto
          legislativo  di  cui  all'articolo  24,  confluiscono   con
          specifica  finalizzazione  nel  Fondo  nazionale   per   le
          politiche sociali anche le risorse finanziarie destinate al
          finanziamento delle prestazioni  individuate  dal  medesimo
          decreto legislativo. 
                10. Al  Fondo  nazionale  per  le  politiche  sociali
          affluiscono, altresi',  somme  derivanti  da  contributi  e
          donazioni  eventualmente   disposti   da   privati,   enti,
          fondazioni,  organizzazioni,   anche   internazionali,   da
          organismi dell'Unione europea, che sono versate all'entrata
          del bilancio dello Stato per  essere  assegnate  al  citato
          Fondo nazionale. 
                11. Qualora le regioni ed  i  comuni  non  provvedano
          all'impegno  contabile  della  quota   non   specificamente
          finalizzata ai sensi del comma 9 delle risorse ricevute nei
          tempi indicati dal decreto di riparto di cui al comma 7, il
          Ministro per la solidarieta' sociale, con le  modalita'  di
          cui al medesimo comma 7, provvede alla  rideterminazione  e
          alla riassegnazione delle risorse, fermo restando l'obbligo
          di mantenere invariata nel triennio  la  quota  complessiva
          dei trasferimenti a ciascun comune o a ciascuna regione». 
              - Si riporta il comma 386 dell'articolo 1  della  legge
          28 dicembre 2015, n. 208,  recante:  «Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2016)», pubblicata nella Gazz. Uff. 30
          dicembre 2015, n. 302, S.O.: 
                «386. Al fine di garantire l'attuazione di  un  Piano
          nazionale per  la  lotta  alla  poverta'  e  all'esclusione
          sociale, e' istituito presso  il  Ministero  del  lavoro  e
          delle politiche sociali un fondo denominato "Fondo  per  la
          lotta alla poverta' e  all'esclusione  sociale",  al  quale
          sono assegnate le risorse di 600 milioni di euro per l'anno
          2016 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017,
          che costituiscono i limiti di spesa ai fini dell'attuazione
          dei commi dal presente al comma 390. Il Piano, adottato con
          cadenza  triennale  mediante  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro
          e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, d'intesa con  la  Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, individua una  progressione  graduale,
          nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di
          livelli  essenziali  delle  prestazioni  assistenziali   da
          garantire su tutto il territorio nazionale per il contrasto
          alla poverta'». 
              - Si riporta il comma 254 dell'articolo 1  della  legge
          27 dicembre 2017, n. 205, recante: «Bilancio di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018   e   bilancio
          pluriennale per il triennio  2018-2020»,  pubblicata  nella
          Gazz. Uff. 29 dicembre 2017, n. 302, S.O.: 
                «254. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio
          dei ministri il Fondo per il sostegno del ruolo di  cura  e
          di assistenza del caregiver familiare,  con  una  dotazione
          iniziale di 20 milioni di  euro  per  ciascuno  degli  anni
          2018, 2019 e 2020. Il Fondo  e'  destinato  alla  copertura
          finanziaria di interventi finalizzati al riconoscimento del
          valore sociale ed  economico  dell'attivita'  di  cura  non
          professionale del caregiver  familiare,  come  definito  al
          comma 255. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri ovvero del Ministro delegato per la famiglia e  le
          disabilita', di concerto con il Ministro del lavoro e delle
          politiche sociali, sentita la Conferenza unificata  di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, sono definiti i criteri e le modalita' di utilizzo del
          Fondo». 
              - Si riporta il comma 483 dell'articolo 1  della  legge
          30 dicembre 2018, n. 145, recante: «Bilancio di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019   e   bilancio
          pluriennale per il triennio  2019-2021»,  pubblicata  nella
          Gazz. Uff. 31 dicembre 2018, n. 302, S.O.: 
                «483. Il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di
          assistenza del caregiver familiare, di cui all'articolo  1,
          comma 254,  della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  e'
          incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno  degli  anni
          2019, 2020 e 2021». 
              - Si riportano i commi 1250,1251 e 1252 dell'articolo 1
          della  legge   27   dicembre   2006,   n.   296,   recante:
          «Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale  dello   Stato   (legge   finanziaria   2007)»,
          pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.: 
                «1250. Il Fondo per le politiche  della  famiglia  di
          cui all'articolo 19, comma 1, del  decreto-legge  4  luglio
          2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
          agosto 2006, n. 248, e' destinato a  finanziare  interventi
          in materia  di  politiche  per  la  famiglia  e  misure  di
          sostegno alla famiglia, alla natalita', alla  maternita'  e
          alla paternita', al fine prioritario  del  contrasto  della
          crisi  demografica,  nonche'  misure   di   sostegno   alla
          componente anziana dei nuclei familiari. In particolare, il
          Fondo e' utilizzato per finanziare: 
                  a)   l'Osservatorio   nazionale   sulla   famiglia,
          prevedendo    la    rappresentanza     paritetica     delle
          amministrazioni statali da un lato e delle  regioni,  delle
          province autonome di Trento  e  di  Bolzano  e  degli  enti
          locali    dall'altro,     nonche'     la     partecipazione
          dell'associazionismo e del terzo settore; 
                  b) l'Osservatorio per il contrasto della  pedofilia
          e della pornografia minorile, di cui all'articolo 17  della
          legge 3 agosto 1998, n. 269; 
                  c)  l'Osservatorio  nazionale  per   l'infanzia   e
          l'adolescenza previsto dal regolamento di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103; 
                  d) l'elaborazione, realizzata d'intesa con le altre
          amministrazioni statali  competenti  e  con  la  Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, di un Piano nazionale per la  famiglia
          che  costituisca  il  quadro  conoscitivo,  promozionale  e
          orientativo degli interventi  relativi  all'attuazione  dei
          diritti della famiglia, nonche' per  acquisire  proposte  e
          indicazioni utili per il medesimo Piano e  per  verificarne
          successivamente l'efficacia,  attraverso  la  promozione  e
          l'organizzazione con cadenza  biennale  di  una  Conferenza
          nazionale sulla famiglia; 
                  e) interventi volti  a  valorizzare  il  ruolo  dei
          consultori familiari e dei centri per la  famiglia;  a  tal
          fine  il  Ministro  per  la  famiglia  e  le   disabilita',
          unitamente al Ministro della salute, realizza un'intesa  in
          sede di Conferenza  unificata  ai  sensi  dell'articolo  8,
          comma 6, della legge 5  giugno  2003,  n.  131,  avente  ad
          oggetto i criteri e le modalita'  per  la  riorganizzazione
          dei consultori familiari,  finalizzata  a  potenziarne  gli
          interventi sociali in favore delle famiglie; 
                  f) interventi volti alla prevenzione di ogni  abuso
          sessuale nei confronti dei  minori  e  al  contrasto  della
          pedofilia e della pornografia  minorile,  nonche'  progetti
          volti ad assicurare adeguati percorsi di sostegno, anche di
          natura economica, ai minori orfani per crimini domestici  e
          alle loro famiglie, affidatarie o adottive; 
                  g) progetti  finalizzati  alla  protezione  e  alla
          presa in carico dei minori vittime di  violenza  assistita,
          nonche' interventi a favore  delle  famiglie  in  cui  sono
          presenti minori vittime di violenza assistita; 
                  h)   interventi   a    tutela    dell'infanzia    e
          dell'adolescenza,   con   particolare   riferimento    alle
          situazioni di vulnerabilita' socioeconomica  e  al  disagio
          minorile, anche con riferimento al contrasto  del  fenomeno
          del cyberbullismo; 
                  i) interventi per il sostegno dei genitori separati
          e divorziati, anche  attraverso  lo  sviluppo  del  sistema
          territoriale dei  servizi  sociali  finalizzati  alla  loro
          presa in carico; 
                  i-bis) interventi per il sostegno ai  genitori  nei
          casi di morte del figlio. Per  le  finalita'  di  cui  alla
          presente lettera, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 1,
          del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  4  agosto  2006,  n.  248,  per
          l'anno 2021, e' incrementato di  500.000  euro  per  l'anno
          2021, da destinare al finanziamento delle associazioni  che
          svolgono   attivita'   di    assistenza    psicologica    o
          psicosociologica a favore dei genitori che subiscono  gravi
          disagi sociali e psicologici in conseguenza della morte del
          figlio; 
                  l)  interventi  per  la  diffusione  della   figura
          professionale dell'assistente familiare; 
                  m) iniziative di abbattimento dei costi dei servizi
          per le famiglie con almeno tre figli  minori,  compresa  la
          carta della famiglia di  cui  all'articolo  1,  comma  391,
          della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
                  n) iniziative di conciliazione del tempo di vita  e
          di lavoro, nonche'  di  promozione  del  welfare  familiare
          aziendale, comprese le azioni di cui all'articolo  9  della
          legge 8 marzo 2000, n. 53; 
                  o) interventi volti a favorire i nuclei familiari a
          rischio, al fine di prevenire l'abbandono e  di  consentire
          al minore di crescere e di essere educato nell'ambito della
          propria famiglia. A tale fine il Ministro per la famiglia e
          le disabilita', di concerto con i  Ministri  del  lavoro  e
          delle politiche sociali e della salute, promuove, ai  sensi
          dell'articolo 8, comma 6, della legge  5  giugno  2003,  n.
          131, un'intesa in sede di Conferenza  unificata  avente  ad
          oggetto la definizione dei criteri e delle modalita'  sulla
          base dei quali le regioni, in concorso con gli enti locali,
          definiscono e attuano un programma sperimentale  di  azioni
          al quale  concorrono  i  sistemi  regionali  integrati  dei
          servizi alla persona; 
                  p) attivita' di informazione e di comunicazione  in
          materia di politiche per la famiglia; 
                  q) interventi che diffondano e  valorizzino,  anche
          attraverso opportune sinergie, le  migliori  iniziative  in
          materia di politiche familiari adottate da enti pubblici  e
          privati, enti locali, imprese e associazioni,  al  fine  di
          agevolare il mutuo scambio, la condivisione e  il  sostegno
          di esperienze virtuose e di buone pratiche; 
                  r)  interventi  in  materia  di   adozione   e   di
          affidamento, volti a tutelare il  superiore  interesse  del
          minore e a sostenere le famiglie  adottive  o  affidatarie,
          anche  al  fine  di  sostenere   il   percorso   successivo
          all'adozione. 
                1251. Il Ministro per la famiglia e le disabilita' si
          avvale, altresi', del Fondo per le politiche della famiglia
          per finanziare ulteriori iniziative volte  a  sostenere,  a
          realizzare  e  a  promuovere  politiche  a   favore   della
          famiglia. 
                1252. Gli stanziamenti del  Fondo  per  le  politiche
          della famiglia sono ripartiti dal Ministro per la  famiglia
          e  le  disabilita',  con  proprio  decreto,  ai  fini   del
          finanziamento del funzionamento degli  Osservatori  di  cui
          alle lettere a), b) e c) del comma 1250  e  dell'attuazione
          delle misure di competenza statale definite nell'ambito dei
          correlati Piani nazionali, nonche' del finanziamento  delle
          campagne istituzionali sui  temi  della  famiglia;  per  le
          restanti finalita' di cui ai commi 1250 e 1251, il Fondo e'
          ripartito dal Ministro per la famiglia  e  le  disabilita',
          con proprio decreto da adottare d'intesa con la  Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto 1997, n. 281». 
              - Si riporta il comma 2 dell'articolo 17 della legge 31
          dicembre 2009, n. 196, recante  «Legge  di  contabilita'  e
          finanza pubblica», pubblicata nella Gazz. Uff. 31  dicembre
          2009, n. 303, S.O.: 
                «2. Le leggi di delega  comportanti  oneri  recano  i
          mezzi di copertura necessari per  l'adozione  dei  relativi
          decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della
          delega, per la complessita' della materia trattata, non sia
          possibile  procedere  alla  determinazione  degli   effetti
          finanziari   derivanti   dai   decreti   legislativi,    la
          quantificazione  degli  stessi  e'  effettuata  al  momento
          dell'adozione dei singoli decreti  legislativi.  I  decreti
          legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri  sono
          emanati solo  successivamente  all'entrata  in  vigore  dei
          provvedimenti  legislativi  che  stanzino   le   occorrenti
          risorse  finanziarie.  A   ciascuno   schema   di   decreto
          legislativo e' allegata una relazione tecnica,  predisposta
          ai sensi del comma  3,  che  da'  conto  della  neutralita'
          finanziaria  del  medesimo  decreto  ovvero  dei  nuovi   o
          maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
          di copertura».