Art. 14 
 
Modifiche all'articolo 1, comma 548-bis, legge 30 dicembre  2018,  n.
                                 145 
 
  1. Al comma 548-bis, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il primo periodo le parole "fino al  31  dicembre  2025"  sono
soppresse; 
    b) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "Il contratto non
puo'  avere  durata  superiore  alla  durata  residua  del  corso  di
formazione specialistica, fatti salvi, per i medici specializzandi, i
periodi di sospensione previsti dall'articolo 24, commi 5 e 6,  primo
periodo, del decreto legislativo 17  agosto  1999,  n.  368,  e  puo'
essere prorogato fino  al  conseguimento  del  titolo  di  formazione
specialistica.".