Art. 20 
 
Modifica dei  termini  in  materia  di  definizione  agevolata  delle
  controversie  tributarie,  conciliazione   agevolata   e   rinuncia
  agevolata dei giudizi tributari  pendenti  innanzi  alla  Corte  di
  cassazione. 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  29  dicembre  2022,  n.  197,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 194, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «La
definizione  agevolata  si  perfeziona  con  la  presentazione  della
domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli  importi  dovuti
ai sensi dei commi da 186 a 191 entro il 30 settembre 2023; nel  caso
in cui gli importi dovuti superano mille euro e' ammesso il pagamento
rateale, con applicazione, in quanto compatibili, delle  disposizioni
dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un
massimo di venti rate di  pari  importo,  di  cui  le  prime  tre  da
versare, rispettivamente, entro il 30 settembre 2023, il  31  ottobre
2023 e il 20 dicembre 2023 e le successive  entro  il  31  marzo,  30
giugno, 30 settembre e 20  dicembre  di  ciascun  anno.».  Al  quarto
periodo, le parole «30 giugno 2023» sono sostituite  dalle  seguenti:
«30 settembre 2023»; 
    b) al comma 195 le parole «30 giugno 2023» sono sostituite con le
seguenti: «30 settembre 2023»; 
    c) al comma 197 le parole «10 luglio 2023» sono sostituite con le
seguenti: «10 ottobre 2023»; 
    d) al comma 199 le parole «nove  mesi»  sono  sostituite  con  le
parole «undici mesi» e le parole «31 luglio 2023» sono sostituite con
le parole «31 ottobre 2023»; 
    e) al comma 200 le parole «31 luglio 2024» sono sostituite con le
seguenti: «30 settembre 2024»; 
    f) al comma 206 le parole «30 giugno 2023» sono sostituite con le
seguenti: «30 settembre 2023»; 
    g) al comma 213 le parole «30 giugno 2023» sono sostituite con le
seguenti: «30 settembre 2023». 
  2. All'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n.
13, le parole «31 luglio 2023» sono  sostituite  con  le  parole  «31
ottobre 2023» e le parole «dell'articolo 291 del codice di  procedura
civile» sono sostituite con le parole «dell'articolo 391  del  codice
di procedura civile». 
  3. Agli oneri derivanti dalla presente  disposizione,  valutati  in
11,49 milioni di euro per l'anno 2023, 590.000 euro per l'anno  2024,
620.000 euro per l'anno 2025, 650.000 euro per l'anno  2026,  680.000
euro per l'anno 2027 e 180.000 euro per l'anno 2028, si  provvede  ai
sensi dell'articolo 24.