Art. 10 
 
Disposizioni specifiche per le riduzioni dei pagamenti  in  relazione
ai regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali 
 
  1. Sono sanzionati i  beneficiari  che  presentano  domanda  per  i
regimi per il clima, l'ambiente ed il benessere degli animali  e  che
non rispettano gli impegni assunti  ai  sensi  dell'articolo  31  del
regolamento (UE) 2022/2115. La sanzione per ogni violazione accertata
e' determinata nella misura del 30 per cento, del 50 per cento o  del
100 per cento, in base alla gravita', all'entita', alla durata e alla
ripetizione della violazione, definite sulla base dei  criteri  posti
dal decreto di cui all'articolo 25. Nel caso di impegno  pluriennale,
si procede, altresi',  al  recupero  dell'aiuto  erogato  negli  anni
precedenti    nella    stessa    misura     determinata     nell'anno
dell'accertamento. 
  2. Per gli anni  2023  e  2024,  e'  sospesa  l'applicazione  delle
sanzioni di cui al comma 1. 
  3. Qualora i beneficiari risultati  inadempienti  nel  2023  o  nel
2024, compiano ulteriori violazioni  nel  2025,  la  sanzione  verra'
applicata per intero e recuperata per il triennio 2023-2025. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2021/2115,  si
          veda nelle note alle premesse.