Art. 10 Disposizioni specifiche per le riduzioni dei pagamenti in relazione ai regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali 1. Sono sanzionati i beneficiari che presentano domanda per i regimi per il clima, l'ambiente ed il benessere degli animali e che non rispettano gli impegni assunti ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2022/2115. La sanzione per ogni violazione accertata e' determinata nella misura del 30 per cento, del 50 per cento o del 100 per cento, in base alla gravita', all'entita', alla durata e alla ripetizione della violazione, definite sulla base dei criteri posti dal decreto di cui all'articolo 25. Nel caso di impegno pluriennale, si procede, altresi', al recupero dell'aiuto erogato negli anni precedenti nella stessa misura determinata nell'anno dell'accertamento. 2. Per gli anni 2023 e 2024, e' sospesa l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1. 3. Qualora i beneficiari risultati inadempienti nel 2023 o nel 2024, compiano ulteriori violazioni nel 2025, la sanzione verra' applicata per intero e recuperata per il triennio 2023-2025.
Note all'art. 10: - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2021/2115, si veda nelle note alle premesse.