Art. 14 
 
                    Ripetizione dell'inadempienza 
                        e inadempienze gravi 
 
  1. La ripetizione di una violazione ricorre quando  sono  accertate
due violazioni analoghe negli ultimi tre anni a carico  dello  stesso
beneficiario e per lo stesso intervento. La ripetizione si  determina
a partire dall'anno dell'accertamento. 
  2. Una violazione si  definisce  grave  quando  e'  ripetuta  ed  i
parametri di gravita', entita' e durata sono tutti cumulativamente di
livello  massimo.  In  caso  di  violazione  grave,  il  sostegno  e'
rifiutato o recuperato integralmente.  Il  beneficiario  e'  altresi'
escluso dalla stessa misura o  tipologia  di  operazione  per  l'anno
civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo. 
  3. Una violazione si definisce non grave, quando e' ripetuta ed  il
livello massimo dei parametri di cui al  comma  2  ricorre  una  sola
volta o non ricorre affatto. In quest'ultimo caso  e'  applicata  una
maggiorazione della riduzione, riferita all'impegno  violato,  doppia
delle percentuali, rispettivamente, del 3 per cento, del 5 per  cento
o del 10 per cento, a loro volta determinate, ciascuna, in base  alla
gravita', entita',  durata  di  ciascuna  violazione,  come  definite
secondo i criteri posti dall'articolo 25.