Art. 16 
 
                       Violazione delle regole 
                   in materia di appalti pubblici 
 
  1. Nel caso di  violazione  delle  regole  in  materia  di  appalti
pubblici, ai sensi dell'articolo 61 del regolamento  (UE)  2021/2116,
la sanzione da applicare  al  trasgressore  deve  essere  determinata
sulla base delle percentuali di riduzione ed  esclusione  individuate
con riferimento ai criteri fissati dal  decreto  del  Ministro  delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, n. 10255  del
22 ottobre 2018, recante criteri generali  per  l'applicazione  delle
riduzioni ed esclusioni  per  mancato  rispetto  delle  regole  sugli
appalti  pubblici  in  coerenza  con   le   linee   guida   contenute
nell'Allegato della Decisione C (2019) 3452 final del 14 maggio 2019. 
 
          Note all'art. 16: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2021/2116,  si
          veda nelle note alle premesse.