Art. 17 Disposizioni transitorie in materia di misure connesse alle superfici e agli animali dello sviluppo rurale 1. Alle misure agro-climatico-ambientali o di imboschimento dei terreni agricoli relative a domande ammesse entro il 31 dicembre 2006, ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2078/92, n. 2080/92 e n. 1257/99, continuano ad applicarsi i criteri di ammissibilita', gli impegni e gli altri obblighi previsti nei contratti agro-ambientali o di imboschimento sottoscritti. 2. Per le misure relative ai programmi di sviluppo rurale dei periodi 2007-2013 e 2014-2022, finanziate con risorse FEASR afferenti a uno dei periodi suindicati, si applica, in materia di sanzioni, la disciplina definita dalle Regioni e Provincie autonome, ovvero dalle Autorita' di Gestione dei Programmi di Sviluppo Rurale, in materia di: a) violazioni di impegni riferiti alle colture, ai gruppi di colture, alle operazioni, alle misure e agli impegni pertinenti di condizionalita' individuati nei documenti programmatori 2007-2013, come ridefiniti ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013; b) parametri per l'individuazione dei livelli della gravita', entita', durata e ripetizione di ciascuna violazione; c) casistiche identificate dai documenti di programmazione approvati dalla Commissione europea e dalle relative disposizioni attuative che comportano l'esclusione o la revoca dal sostegno dell'operazione o misura.
Note all'art. 17: - Il regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale», e' pubblicato nella G.U.C.E. 30 luglio 1992, n. L 215. - Il regolamento (CEE) n. 2080/92 del Consiglio, che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo, e' pubblicato nella G.U.C.E. 30 luglio 1992, n. L 215. - Il regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, e' pubblicato nella G.U.C.E. 26 giugno 1999, n. L 160. - Per i riferimenti del regolamento (UE) 1306/2013, si veda nelle note all'art. 9.