Art. 18 
 
              Inosservanza dell'Obbligo di informazione 
 
  1.  Se  un'organizzazione  di  produttori  o   un'associazione   di
organizzazioni di produttori non rispetta l'obbligo di fornire, entro
i  termini  previsti,  le  informazioni  richieste   dalla   Regione,
dall'Organismo  pagatore  o  dal  Ministero  dell'agricoltura,  della
sovranita' alimentare e  delle  foreste,  si  applicano  le  sanzioni
previste dall'articolo 4 comma 3 del decreto  legislativo  27  maggio
2005, n. 102, per il quale, con decreto del Ministro delle  politiche
agricole, alimentari e forestali 3 febbraio 2016, n. 387, sono  state
definite le modalita' per il  controllo  e  per  la  vigilanza  delle
organizzazioni dei produttori, al fine di accertare il  rispetto  dei
requisiti per il riconoscimento, nonche' le modalita' per  la  revoca
del riconoscimento. 
  2.  L'inosservanza  degli  obblighi  di  inserimento  nel   sistema
informativo dei programmi operativi e delle loro  modifiche  e  delle
basi sociali, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al  comma
1. 
 
          Note all'art. 18: 
              - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 3, del decreto
          legislativo 27 maggio 2005, n. 102 recante «Regolazioni dei
          mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1,  comma  2,
          lettera e), della legge 7 marzo 2003,  n.  38»,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno 2005: 
                «Art. 4. - 1 - 2. Omissis. 
                3. Con decreto del Ministro delle politiche  agricole
          e forestali, d'intesa con la Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, sono  definite  le  modalita'  per  il
          controllo e  per  la  vigilanza  delle  organizzazioni  dei
          produttori, ai fine di accertare il rispetto dei  requisiti
          per il riconoscimento. Il  decreto  definisce  altresi'  le
          modalita' per la revoca del riconoscimento. 
                4. - 5. Omissis.». 
              - Il decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole
          alimentari e forestali 3  febbraio  2016,  n.  387  recante
          «Disposizioni  nazionali  in  materia  di   riconoscimento,
          controllo, sospensione e  revoca  delle  organizzazioni  di
          produttori, ai  sensi  dell'articolo  152  e  seguenti  del
          regolamento (UE) 1308/2013», e' pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2016.