Art. 18 Inosservanza dell'Obbligo di informazione 1. Se un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori non rispetta l'obbligo di fornire, entro i termini previsti, le informazioni richieste dalla Regione, dall'Organismo pagatore o dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 4 comma 3 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, per il quale, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 3 febbraio 2016, n. 387, sono state definite le modalita' per il controllo e per la vigilanza delle organizzazioni dei produttori, al fine di accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento, nonche' le modalita' per la revoca del riconoscimento. 2. L'inosservanza degli obblighi di inserimento nel sistema informativo dei programmi operativi e delle loro modifiche e delle basi sociali, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1.
Note all'art. 18: - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 recante «Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno 2005: «Art. 4. - 1 - 2. Omissis. 3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalita' per il controllo e per la vigilanza delle organizzazioni dei produttori, ai fine di accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento. Il decreto definisce altresi' le modalita' per la revoca del riconoscimento. 4. - 5. Omissis.». - Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 febbraio 2016, n. 387 recante «Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento, controllo, sospensione e revoca delle organizzazioni di produttori, ai sensi dell'articolo 152 e seguenti del regolamento (UE) 1308/2013», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2016.