Art. 19 
 
                                Frodi 
 
  1.  Se  un'organizzazione  di  produttori  o   un'associazione   di
organizzazioni di produttori del settore delle patate e'  oggetto  di
indagine da parte delle autorita' nazionali per  un'accusa  di  frode
con  riguardo  agli  aiuti  contemplati  dal  regolamento   (UE)   n.
1308/2013, si applica l'articolo 60 del  regolamento  (UE)  2017/891,
concernente le sanzioni da applicare nel settore degli ortofrutticoli
e degli ortofrutticoli trasformati. 
 
          Note all'art. 19: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE) 1308/2013,  si
          veda nelle note all'art. 9. 
              -  Il  regolamento   delegato   (UE)   2017/891   della
          Commissione, del 13 marzo 2017, che integra il  regolamento
          (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e  degli
          ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE)  n.
          1306/2013 del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  per
          quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori  e
          modifica il regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  543/2011
          della Commissione, e' pubblicato nella GUUE 25 maggio 2017,
          n. L 138.