Art. 19 Frodi 1. Se un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori del settore delle patate e' oggetto di indagine da parte delle autorita' nazionali per un'accusa di frode con riguardo agli aiuti contemplati dal regolamento (UE) n. 1308/2013, si applica l'articolo 60 del regolamento (UE) 2017/891, concernente le sanzioni da applicare nel settore degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati.
Note all'art. 19: - Per i riferimenti del regolamento (UE) 1308/2013, si veda nelle note all'art. 9. - Il regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione, del 13 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, e' pubblicato nella GUUE 25 maggio 2017, n. L 138.