Art. 2 
 
                        Ambito d'applicazione 
 
  1. Sono sanzionati gli agricoltori  o  gli  altri  beneficiari  dei
pagamenti diretti a norma del Titolo III, capo II  o  degli  articoli
70, 71 e 72 del regolamento (UE) 2021/2115,  per  i  quali  e'  stata
accertata in via  definitiva  la  violazione  di  una  o  piu'  norme
nazionali  che  attuano  gli  articoli   delle   direttive   elencate
nell'allegato IV del regolamento (UE) 2021/2115. 
  2. La violazione ricorre in caso di mancato rispetto di  una  norma
nel corso di un anno solare, a prescindere dal numero  di  lavoratori
coinvolti dall'infrazione. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2021/2115,  si
          veda nelle note relative alle premesse.