Art. 22 
 
Sanzioni applicabili alle organizzazioni di produttori  con  riguardo
                      alle operazioni di ritiro 
 
  1.  Se  i  prodotti  non  sono  stati   smaltiti   come   stabilito
dall'autorita'  nazionale  competente,  oppure  se  l'operazione   ha
provocato un impatto ambientale negativo o conseguenze  fitosanitarie
negative,  si  applica  una  sanzione  che  consiste  nella   mancata
ammissibilita' delle spese per le operazioni di ritiro,  fatte  salve
eventuali sanzioni applicate a norma dell'articolo 20.