Art. 22 Sanzioni applicabili alle organizzazioni di produttori con riguardo alle operazioni di ritiro 1. Se i prodotti non sono stati smaltiti come stabilito dall'autorita' nazionale competente, oppure se l'operazione ha provocato un impatto ambientale negativo o conseguenze fitosanitarie negative, si applica una sanzione che consiste nella mancata ammissibilita' delle spese per le operazioni di ritiro, fatte salve eventuali sanzioni applicate a norma dell'articolo 20.