Art. 24 Pagamento degli aiuti recuperati e delle sanzioni 1. Le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori o altri operatori interessati rimborsano gli aiuti indebitamente percepiti, maggiorati degli interessi, e agli stessi si applicano le sanzioni previste dal presente Capo. 2. Ai fini del calcolo degli interessi, si applica l'articolo 67 del regolamento (UE) 2017/891, concernente le sanzioni da applicare nel settore degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati. 3. Gli aiuti recuperati, gli interessi e le sanzioni sono versati al FEAGA.
Note all'art. 24: - Per i riferimenti del regolamento delegato (UE) 2017/891, si veda nelle note all'art. 19.