Art. 24 
 
          Pagamento degli aiuti recuperati e delle sanzioni 
 
  1.  Le  organizzazioni  di  produttori   e   le   associazioni   di
organizzazioni di produttori o altri operatori interessati rimborsano
gli aiuti indebitamente percepiti, maggiorati degli interessi, e agli
stessi si applicano le sanzioni previste dal presente Capo. 
  2. Ai fini del calcolo degli interessi, si  applica  l'articolo  67
del regolamento (UE) 2017/891, concernente le sanzioni  da  applicare
nel settore degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati. 
  3. Gli aiuti recuperati, gli interessi e le sanzioni  sono  versati
al FEAGA. 
 
          Note all'art. 24: 
              - Per  i  riferimenti  del  regolamento  delegato  (UE)
          2017/891, si veda nelle note all'art. 19.