Art. 25 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Con uno o piu'  decreti  del  Ministro  dell'agricoltura,  della
sovranita' alimentare e delle foreste,  da  emanarsi  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  sono
stabilite le disposizioni attuative e i criteri  per  determinare  le
percentuali di riduzione applicabili previste dagli articoli 3, comma
2, 6, comma 1, 8, comma 1, 10, comma 1, 12,  comma  2,  13,  14,  15,
comma 2. 
  2. Le riduzioni dei pagamenti  previste  nel  presente  decreto  si
applicano nell'ordine seguente: 
    a) le riduzioni previste ai Capi III, VI e VII; 
    b) all'importo risultante dall'applicazione della lettera a),  si
applicano le riduzioni previste al Capo IV; 
    c) all'importo risultante dall'applicazione della lettera b),  si
applicano le riduzioni previste al Capo II.