Art. 25 Disposizioni finali 1. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni attuative e i criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili previste dagli articoli 3, comma 2, 6, comma 1, 8, comma 1, 10, comma 1, 12, comma 2, 13, 14, 15, comma 2. 2. Le riduzioni dei pagamenti previste nel presente decreto si applicano nell'ordine seguente: a) le riduzioni previste ai Capi III, VI e VII; b) all'importo risultante dall'applicazione della lettera a), si applicano le riduzioni previste al Capo IV; c) all'importo risultante dall'applicazione della lettera b), si applicano le riduzioni previste al Capo II.