Art. 3 
 
                       Calcolo delle riduzioni 
 
  1. L'ammontare delle riduzioni e' calcolato sulla base dell'importo
totale dei pagamenti di cui all'articolo 2, comma 1,  concessi  o  da
concedere al beneficiario interessato in relazione  alle  domande  di
pagamento  presentate  nel  corso  dell'anno  solare  in  cui  si  e'
verificata l'infrazione. 
  2. In base alla gravita' dell'infrazione, definita  con  i  criteri
posti dal decreto di cui all'articolo 25, la riduzione e' pari  all'1
per cento, 3 per cento o 5 per cento dell'importo  dei  pagamenti  di
cui all'articolo 2, comma 1. 
  3. Nel caso in cui la stessa infrazione persista  per  piu'  di  un
anno solare o si ripeta un'altra volta nel giro di  tre  anni  solari
consecutivi, la percentuale di riduzione e'  pari  al  10  per  cento
dell'importo totale dei pagamenti di cui all'articolo 2, comma 1. 
  4.  In  caso  di  inosservanza  intenzionale,  la  percentuale   di
riduzione e' pari al 15 per cento dell'importo totale  dei  pagamenti
di cui all'articolo 2, comma 1. 
  5. Qualora gli agricoltori o gli altri  beneficiari  dei  pagamenti
indicati all'articolo 2, comma 1, dopo  la  contestazione,  da  parte
delle autorita' competenti in materia di legislazione  sociale  e  di
lavoro, di una infrazione per violazione di una  norma  nazionale  di
attuazione di quanto disposto nell'allegato IV del  regolamento  (UE)
2021/2115, adempiano, nei tempi indicati dalle suddette autorita',  a
quanto  prescritto  dalla  norma   oggetto   di   contestazione,   le
percentuali  di  riduzione  di  cui  al   comma   2   sono   ridotte,
rispettivamente, del 100 per cento, 50 per cento e 25 per cento. 
  6. In relazione alle infrazioni commesse dai  singoli  beneficiari,
per ogni  anno  solare,  si  applica  unicamente  la  percentuale  di
riduzione piu' alta. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2021/2115,  si
          veda nelle note alle premesse.