Art. 3 Calcolo delle riduzioni 1. L'ammontare delle riduzioni e' calcolato sulla base dell'importo totale dei pagamenti di cui all'articolo 2, comma 1, concessi o da concedere al beneficiario interessato in relazione alle domande di pagamento presentate nel corso dell'anno solare in cui si e' verificata l'infrazione. 2. In base alla gravita' dell'infrazione, definita con i criteri posti dal decreto di cui all'articolo 25, la riduzione e' pari all'1 per cento, 3 per cento o 5 per cento dell'importo dei pagamenti di cui all'articolo 2, comma 1. 3. Nel caso in cui la stessa infrazione persista per piu' di un anno solare o si ripeta un'altra volta nel giro di tre anni solari consecutivi, la percentuale di riduzione e' pari al 10 per cento dell'importo totale dei pagamenti di cui all'articolo 2, comma 1. 4. In caso di inosservanza intenzionale, la percentuale di riduzione e' pari al 15 per cento dell'importo totale dei pagamenti di cui all'articolo 2, comma 1. 5. Qualora gli agricoltori o gli altri beneficiari dei pagamenti indicati all'articolo 2, comma 1, dopo la contestazione, da parte delle autorita' competenti in materia di legislazione sociale e di lavoro, di una infrazione per violazione di una norma nazionale di attuazione di quanto disposto nell'allegato IV del regolamento (UE) 2021/2115, adempiano, nei tempi indicati dalle suddette autorita', a quanto prescritto dalla norma oggetto di contestazione, le percentuali di riduzione di cui al comma 2 sono ridotte, rispettivamente, del 100 per cento, 50 per cento e 25 per cento. 6. In relazione alle infrazioni commesse dai singoli beneficiari, per ogni anno solare, si applica unicamente la percentuale di riduzione piu' alta.
Note all'art. 3: - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2021/2115, si veda nelle note alle premesse.