Art. 4 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Le norme di cui  al  presente  capo  si  applicano  in  caso  di
violazione dei criteri di ammissibilita', degli impegni o degli altri
obblighi relativi alle condizioni per la concessione dell'aiuto o del
sostegno,  prevedendone  le  sanzioni,  in  relazione   ai   seguenti
interventi: 
    a) sostegno di base al reddito per la sostenibilita'; 
    b)  sostegno  ridistributivo  complementare  al  reddito  per  la
sostenibilita'; 
    c) sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori; 
    d) regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali; 
    e) misure di sostegno accoppiato al reddito; 
    f) interventi basati sulle superfici e sugli  animali,  ai  sensi
degli articoli 70, 71 e 72 del regolamento (UE) n. 2021/2115. 
  2.  Le  funzioni  relative  ai  procedimenti  di   accertamento   e
applicazione delle riduzioni previste  dagli  articoli  del  presente
Capo spettano all'Autorita' di gestione, per quanto di competenza,  e
agli Organismi pagatori di cui all'articolo 9  del  regolamento  (UE)
2021/2116. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2021/2115,  si
          veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2021/2116,  si
          veda nelle note alle premesse.