Art. 4 Ambito di applicazione 1. Le norme di cui al presente capo si applicano in caso di violazione dei criteri di ammissibilita', degli impegni o degli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione dell'aiuto o del sostegno, prevedendone le sanzioni, in relazione ai seguenti interventi: a) sostegno di base al reddito per la sostenibilita'; b) sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilita'; c) sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori; d) regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali; e) misure di sostegno accoppiato al reddito; f) interventi basati sulle superfici e sugli animali, ai sensi degli articoli 70, 71 e 72 del regolamento (UE) n. 2021/2115. 2. Le funzioni relative ai procedimenti di accertamento e applicazione delle riduzioni previste dagli articoli del presente Capo spettano all'Autorita' di gestione, per quanto di competenza, e agli Organismi pagatori di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/2116.
Note all'art. 4: - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2021/2115, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2021/2116, si veda nelle note alle premesse.