Art. 5 
 
 Riduzione dei pagamenti per la presentazione tardiva delle domande 
 
  1. Per ciascun anno di domanda, la presentazione di una domanda  di
aiuto o di pagamento, corredata  della  necessaria  documentazione  a
sostegno, oltre  l'ultimo  giorno  utile,  fissato  con  decreto  del
Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e   delle
foreste, da adottarsi ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della  legge
29 dicembre 1990, n. 428,  comporta  una  riduzione  pari  all'1  per
cento, per ciascun giorno di ritardo, dell'aiuto cui il  beneficiario
avrebbe avuto diritto  se  avesse  presentato  la  domanda  entro  il
prefissato termine di scadenza. 
  2. Qualora il  ritardo  sia  superiore  a  venticinque  giorni,  la
domanda di aiuto o di pagamento  e'  considerata  irricevibile  e  al
beneficiario non e' concesso alcun aiuto o pagamento. 
  3. Per ciascun anno di domanda, la presentazione di una domanda  di
assegnazione dei diritti  all'aiuto  o  di  aumento  del  valore  dei
diritti  all'aiuto,  corredata  della  necessaria  documentazione   a
sostegno, oltre  l'ultimo  giorno  utile,  fissato  con  decreto  del
Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e   delle
foreste, da adottarsi ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della  legge
n. 428 del 1990, comporta una riduzione pari  al  3  per  cento,  per
ciascun giorno di ritardo, del corrispettivo dei diritti all'aiuto  o
dell'aumento del valore dei diritti  all'aiuto  cui  il  beneficiario
avrebbe avuto diritto  se  avesse  presentato  la  domanda  entro  il
prefissato termine di scadenza. 
  4. Qualora il  ritardo  sia  superiore  a  venticinque  giorni,  la
domanda di assegnazione o di aumento del valore dei diritti all'aiuto
e' considerata irricevibile e al beneficiario non e' assegnato  alcun
diritto o nessun aumento del valore dei diritti all'aiuto. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 3, della legge
          29  dicembre  1990,  n.  428,  recante  «Disposizioni   per
          l'adempimento  di  obblighi   derivanti   dall'appartenenza
          dell'Italia alle Comunita' europee (legge  comunitaria  per
          il 1990)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  10,  12
          gennaio 1991, S.O.: 
                «Art.  4   (Adeguamenti   tecnici   e   provvedimenti
          amministrativi di attuazione). - 1. - 2. Omissis. 
                3. Il  Ministro  dell'agricoltura  e  delle  foreste,
          nell'ambito  della  sua  competenza,  adotta,  con  proprio
          decreto,  d'intesa  con  la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, provvedimenti amministrativi  relativi
          alle modalita' tecniche e applicative,  e  secondo  criteri
          obiettivi in modo da garantire la  parita'  di  trattamento
          tra gli agricoltori ed evitare distorsioni  del  mercato  e
          della   concorrenza,    direttamente    conseguenti    alle
          disposizioni dei  regolamenti  e  delle  decisioni  emanati
          dalla Comunita' economica europea in  materia  di  politica
          comune  agricola  e  forestale,  al  fine  di   assicurarne
          l'applicazione nel territorio nazionale».