Art. 5 Riduzione dei pagamenti per la presentazione tardiva delle domande 1. Per ciascun anno di domanda, la presentazione di una domanda di aiuto o di pagamento, corredata della necessaria documentazione a sostegno, oltre l'ultimo giorno utile, fissato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, da adottarsi ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, comporta una riduzione pari all'1 per cento, per ciascun giorno di ritardo, dell'aiuto cui il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda entro il prefissato termine di scadenza. 2. Qualora il ritardo sia superiore a venticinque giorni, la domanda di aiuto o di pagamento e' considerata irricevibile e al beneficiario non e' concesso alcun aiuto o pagamento. 3. Per ciascun anno di domanda, la presentazione di una domanda di assegnazione dei diritti all'aiuto o di aumento del valore dei diritti all'aiuto, corredata della necessaria documentazione a sostegno, oltre l'ultimo giorno utile, fissato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, da adottarsi ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 428 del 1990, comporta una riduzione pari al 3 per cento, per ciascun giorno di ritardo, del corrispettivo dei diritti all'aiuto o dell'aumento del valore dei diritti all'aiuto cui il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda entro il prefissato termine di scadenza. 4. Qualora il ritardo sia superiore a venticinque giorni, la domanda di assegnazione o di aumento del valore dei diritti all'aiuto e' considerata irricevibile e al beneficiario non e' assegnato alcun diritto o nessun aumento del valore dei diritti all'aiuto.
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10, 12 gennaio 1991, S.O.: «Art. 4 (Adeguamenti tecnici e provvedimenti amministrativi di attuazione). - 1. - 2. Omissis. 3. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito della sua competenza, adotta, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvedimenti amministrativi relativi alle modalita' tecniche e applicative, e secondo criteri obiettivi in modo da garantire la parita' di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni emanati dalla Comunita' economica europea in materia di politica comune agricola e forestale, al fine di assicurarne l'applicazione nel territorio nazionale».