Art. 6 Omesse o inesatte dichiarazioni 1. Qualora un beneficiario, per un dato anno, non dichiari tutte le parcelle agricole risultanti a sua disposizione nel fascicolo aziendale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e la differenza tra la superficie totale dichiarata nella domanda unica, o in una domanda di pagamento, e la somma della superficie dichiarata e della superficie delle parcelle non dichiarate sia superiore al 3 per cento della superficie dichiarata, l'importo complessivo dei pagamenti diretti per superficie ovvero del sostegno nell'ambito degli interventi basati sulle superfici e' ridotto fino al 3 per cento sulla base dei criteri previsti dai decreti di cui all'articolo 25, in funzione della entita' dell'omissione. 2. Fatto salvo il rispetto delle condizioni di ammissibilita', qualora nell'ambito di un intervento sia applicabile un limite o un massimale individuale, e la superficie o il numero di animali dichiarati dal beneficiario superi il suddetto limite o il massimale individuale, la superficie dichiarata o il numero di animali dichiarati corrispondenti sono adeguati al limite o al massimale fissato per il beneficiario in questione. 3. Qualora un beneficiario, per un dato anno e per un gruppo coltura dichiari una superficie maggiore rispetto alla superficie determinata, l'aiuto e' calcolato sulla base della superficie determinata per il gruppo coltura a cui si riferiscono gli impegni violati, dalla quale e' sottratta: a) due volte la differenza accertata per il gruppo coltura in questione, se questa e' superiore al 3 per cento o a due ettari, ma non superiore al 20 per cento della superficie determinata; b) l'intero importo dell'aiuto o della misura di sostegno per il gruppo coltura in questione se la differenza accertata e' superiore al 20 per cento; c) se la differenza accertata e' superiore al 50 per cento, il beneficiario e' tenuto, altresi', a restituire una somma supplementare, pari all'importo dell'aiuto o del sostegno corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata per il gruppo coltura in questione; se tale importo non puo' essere recuperato integralmente nel corso dei due anni successivi all'anno dell'accertamento, il saldo restante e' azzerato. 4. Qualora la differenza, tra superficie complessivamente dichiarata ai fini del pagamento nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, e la superficie determinata, sia inferiore o uguale a 0,1 ettari e al 20 per cento della superficie dichiarata, la superficie determinata e' considerata uguale alla superficie dichiarata. 5. Al beneficiario che nell'anno precedente non ha subito alcuna riduzione per sovradichiarazione delle superfici per il regime di aiuto o la misura di sostegno in questione, per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c) e d) e gli interventi di cui agli articoli 71 e 72 del regolamento (UE) n. 2021/2115, qualora la differenza accertata, di cui al comma 3 del presente articolo, non superi il 10 per cento della superficie determinata, l'aiuto e' calcolato sulla base della superficie determinata, dalla quale e' sottratta una sola volta la differenza accertata. Tale beneficiario e' sottoposto a controllo l'anno successivo e, in caso di esito negativo del controllo, decade dall'applicazione del presente comma con ricalcolo della riduzione per l'anno precedente. 6. Qualora si accerti che il «giovane agricoltore», di cui all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115, non possieda i requisiti relativi allo status di «capo dell'azienda» o alla capacita' professionale stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, da adottarsi ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, il relativo sostegno complementare al reddito non e' concesso o e' revocato integralmente e si applica, a valere sugli altri aiuti richiesti, una riduzione pari al 20 per cento dell'importo che il beneficiario ha o avrebbe ricevuto come sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori; se tale importo non puo' essere recuperato integralmente nel corso dei due anni successivi all'anno dell'accertamento, il saldo restante e' azzerato. 7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento (UE) 2020/2220, qualora, successivamente all'assegnazione di diritti all'aiuto agli agricoltori, si accerti che determinati diritti sono stati assegnati indebitamente o il loro valore sia stato indebitamente fissato su un valore errato, l'agricoltore interessato restituisce alla riserva nazionale i diritti indebitamente assegnati ovvero la parte del loro valore indebitamente assegnato. I diritti all'aiuto indebitamente assegnati o la parte di valore indebitamente assegnati si considerano non assegnati dal momento della loro attribuzione. 8. In caso di trasferimento a terzi da parte del beneficiario originario, l'obbligo di restituzione, proporzionalmente al numero di diritti trasferiti, e la rettifica incombono anche sui cessionari, qualora il cedente non disponga di un numero di diritti sufficiente per compensare il numero dei diritti all'aiuto che gli sono stati indebitamente assegnati. 9. L'importo totale dell'aiuto, cui il beneficiario ha diritto nell'ambito di un regime di aiuti per bovini, ovini e caprini, o di una misura di sostegno connessa agli stessi animali, o di un tipo di operazione nell'ambito di tale misura di sostegno, e' versato in base al numero dei capi accertati, a condizione che, in seguito a controlli amministrativi o a seguito di sopralluogo: a) non si riscontrino piu' di tre capi non accertati; b) i bovini, gli ovini e i caprini non accertati possano essere identificati individualmente con qualsiasi mezzo previsto dal sistema di identificazione e di registrazione degli animali. 10. In mancanza delle condizioni di cui al comma 9, lettere a) e b), l'importo totale dell'aiuto o del sostegno cui il beneficiario ha diritto e' cosi' ridotto: a) se la percentuale del rapporto tra capi non accertati e capi accertati e' inferiore o uguale al 20 per cento, la riduzione e' effettuata in tale misura; b) se la percentuale del rapporto tra capi non accertati e capi accertati e' superiore al 20 per cento ma inferiore o uguale al 30 per cento, la riduzione e' effettuata nella misura di due volte tale percentuale; c) se la percentuale del rapporto tra capi non accertati e capi accertati e' superiore al 30 per cento, non e' concesso alcun aiuto o sostegno; d) se la percentuale del rapporto tra capi non accertati e capi accertati e' superiore al 50 per cento, non e' concesso alcun aiuto o sostegno e il beneficiario e' tenuto, altresi', a restituire una somma supplementare pari all'importo corrispondente alla differenza tra il numero di capi dichiarati e il numero di capi accertati. Se tale importo non puo' essere recuperato integralmente nel corso dei due anni successivi all'anno dell'accertamento, il saldo restante e' azzerato.
Note all'art. 6: - Il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, regolamento recante «Norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1999. - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2021/2115, si veda nelle note alle premesse. - Il regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013, per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022, e il regolamento (UE) n. 1308/2013, per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 28 dicembre 2020, n. L 437.