Art. 6 
 
                   Omesse o inesatte dichiarazioni 
 
  1. Qualora un beneficiario, per un dato anno, non dichiari tutte le
parcelle  agricole  risultanti  a  sua  disposizione  nel   fascicolo
aziendale di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  1°
dicembre 1999, n. 503, e  la  differenza  tra  la  superficie  totale
dichiarata nella domanda unica, o in una domanda di pagamento,  e  la
somma della superficie dichiarata e della superficie  delle  parcelle
non  dichiarate  sia  superiore  al  3  per  cento  della  superficie
dichiarata,  l'importo  complessivo   dei   pagamenti   diretti   per
superficie ovvero del sostegno nell'ambito  degli  interventi  basati
sulle superfici e' ridotto fino al 3 per cento sulla base dei criteri
previsti dai decreti  di  cui  all'articolo  25,  in  funzione  della
entita' dell'omissione. 
  2. Fatto salvo il  rispetto  delle  condizioni  di  ammissibilita',
qualora nell'ambito di un intervento sia applicabile un limite  o  un
massimale individuale,  e  la  superficie  o  il  numero  di  animali
dichiarati dal beneficiario superi il suddetto limite o il  massimale
individuale,  la  superficie  dichiarata  o  il  numero  di   animali
dichiarati corrispondenti sono adeguati  al  limite  o  al  massimale
fissato per il beneficiario in questione. 
  3. Qualora un beneficiario, per  un  dato  anno  e  per  un  gruppo
coltura dichiari una superficie  maggiore  rispetto  alla  superficie
determinata,  l'aiuto  e'  calcolato  sulla  base  della   superficie
determinata per il gruppo coltura a cui si  riferiscono  gli  impegni
violati, dalla quale e' sottratta: 
    a) due volte la differenza accertata per  il  gruppo  coltura  in
questione, se questa e' superiore al 3 per cento o a due  ettari,  ma
non superiore al 20 per cento della superficie determinata; 
    b) l'intero importo dell'aiuto o della misura di sostegno per  il
gruppo coltura in questione se la differenza accertata  e'  superiore
al 20 per cento; 
    c) se la differenza accertata e' superiore al 50  per  cento,  il
beneficiario  e'   tenuto,   altresi',   a   restituire   una   somma
supplementare,   pari   all'importo   dell'aiuto   o   del   sostegno
corrispondente alla differenza tra  la  superficie  dichiarata  e  la
superficie determinata per il gruppo coltura in  questione;  se  tale
importo non puo' essere recuperato integralmente nel  corso  dei  due
anni successivi all'anno  dell'accertamento,  il  saldo  restante  e'
azzerato. 
  4.  Qualora  la   differenza,   tra   superficie   complessivamente
dichiarata ai fini del pagamento nell'ambito degli interventi di  cui
all'articolo 4, comma 1, e la superficie determinata, sia inferiore o
uguale a 0,1 ettari e al 20 per cento della superficie dichiarata, la
superficie  determinata  e'  considerata   uguale   alla   superficie
dichiarata. 
  5. Al beneficiario che nell'anno precedente non  ha  subito  alcuna
riduzione per sovradichiarazione delle superfici  per  il  regime  di
aiuto o la misura di sostegno in questione, per gli interventi di cui
all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c) e d) e gli interventi  di
cui agli articoli 71 e 72 del regolamento (UE) n. 2021/2115,  qualora
la differenza accertata, di cui al comma 3 del presente articolo, non
superi il 10 per  cento  della  superficie  determinata,  l'aiuto  e'
calcolato sulla base della superficie  determinata,  dalla  quale  e'
sottratta una sola volta la differenza accertata.  Tale  beneficiario
e' sottoposto a controllo l'anno  successivo  e,  in  caso  di  esito
negativo del controllo, decade dall'applicazione del  presente  comma
con ricalcolo della riduzione per l'anno precedente. 
  6.  Qualora  si  accerti  che  il  «giovane  agricoltore»,  di  cui
all'articolo 4, paragrafo 6,  del  regolamento  (UE)  2021/2115,  non
possieda i requisiti relativi allo status di  «capo  dell'azienda»  o
alla capacita'  professionale  stabiliti  con  decreto  del  Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare  e  delle  foreste,  da
adottarsi ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 29  dicembre
1990, n. 428, il relativo sostegno complementare al  reddito  non  e'
concesso o e' revocato integralmente e si  applica,  a  valere  sugli
altri  aiuti  richiesti,  una  riduzione  pari  al   20   per   cento
dell'importo che il beneficiario ha o avrebbe ricevuto come  sostegno
complementare al reddito per i giovani agricoltori; se  tale  importo
non puo' essere recuperato  integralmente  nel  corso  dei  due  anni
successivi all'anno dell'accertamento, il saldo restante e' azzerato. 
  7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento (UE)
2020/2220,  qualora,  successivamente  all'assegnazione  di   diritti
all'aiuto agli agricoltori, si accerti che determinati  diritti  sono
stati  assegnati  indebitamente  o   il   loro   valore   sia   stato
indebitamente fissato su un valore errato, l'agricoltore  interessato
restituisce alla riserva nazionale i diritti indebitamente  assegnati
ovvero la parte del loro valore indebitamente  assegnato.  I  diritti
all'aiuto indebitamente assegnati o la parte di valore  indebitamente
assegnati  si  considerano  non  assegnati  dal  momento  della  loro
attribuzione. 
  8. In caso di trasferimento  a  terzi  da  parte  del  beneficiario
originario, l'obbligo di restituzione, proporzionalmente al numero di
diritti trasferiti, e la rettifica incombono  anche  sui  cessionari,
qualora il cedente non disponga di un numero di  diritti  sufficiente
per compensare il numero dei diritti all'aiuto  che  gli  sono  stati
indebitamente assegnati. 
  9. L'importo totale dell'aiuto,  cui  il  beneficiario  ha  diritto
nell'ambito di un regime di aiuti per bovini, ovini e caprini,  o  di
una misura di sostegno connessa agli stessi animali, o di un tipo  di
operazione nell'ambito di tale misura di sostegno, e' versato in base
al numero  dei  capi  accertati,  a  condizione  che,  in  seguito  a
controlli amministrativi o a seguito di sopralluogo: 
    a) non si riscontrino piu' di tre capi non accertati; 
    b) i bovini, gli ovini e i caprini non accertati  possano  essere
identificati individualmente con qualsiasi mezzo previsto dal sistema
di identificazione e di registrazione degli animali. 
  10. In mancanza delle condizioni di cui al comma 9,  lettere  a)  e
b), l'importo totale dell'aiuto o del sostegno cui il beneficiario ha
diritto e' cosi' ridotto: 
    a) se la percentuale del rapporto tra capi non accertati  e  capi
accertati e' inferiore o uguale al 20  per  cento,  la  riduzione  e'
effettuata in tale misura; 
    b) se la percentuale del rapporto tra capi non accertati  e  capi
accertati e' superiore al 20 per cento ma inferiore o  uguale  al  30
per cento, la riduzione e' effettuata nella misura di due volte  tale
percentuale; 
    c) se la percentuale del rapporto tra capi non accertati  e  capi
accertati e' superiore al 30 per cento, non e' concesso alcun aiuto o
sostegno; 
    d) se la percentuale del rapporto tra capi non accertati  e  capi
accertati e' superiore al 50 per cento, non e' concesso alcun aiuto o
sostegno e il beneficiario e'  tenuto,  altresi',  a  restituire  una
somma supplementare pari all'importo corrispondente  alla  differenza
tra il numero di capi dichiarati e il numero di  capi  accertati.  Se
tale importo non puo' essere recuperato integralmente nel  corso  dei
due anni successivi all'anno dell'accertamento, il saldo restante  e'
azzerato. 
 
          Note all'art. 6: 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   1°
          dicembre 1999,  n.  503,  regolamento  recante  «Norme  per
          l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del  pescatore
          e  dell'anagrafe  delle  aziende  agricole,  in  attuazione
          dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30  aprile  1998,  n.
          173», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del  30
          dicembre 1999. 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2021/2115,  si
          veda nelle note alle premesse. 
              - Il regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento  europeo
          e  del  Consiglio,  che  stabilisce   alcune   disposizioni
          transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo
          agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo
          agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022  e  che
          modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013
          e (UE) n. 1307/2013,  per  quanto  riguarda  le  risorse  e
          l'applicazione negli anni 2021 e  2022,  e  il  regolamento
          (UE) n. 1308/2013, per quanto  riguarda  le  risorse  e  la
          distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni  2021
          e 2022, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  dell'Unione
          europea 28 dicembre 2020, n. L 437.