Art. 7 Ambito di applicazione 1. Sono sanzionati gli agricoltori o gli altri beneficiari dei pagamenti diretti, a norma del Titolo III, capo II o degli articoli 70, 71 e 72 del regolamento (UE) 2021/2115, per i quali e' stata accertata in via definitiva la violazione dei criteri di gestione obbligatori (CGO) previsti dalla legislazione dell'Unione europea o delle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) definite conformemente all'articolo 13 e all'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115.
Note all'art. 7: - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2021/2115, si veda nelle note alle premesse.