Art. 7 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Sono sanzionati gli agricoltori  o  gli  altri  beneficiari  dei
pagamenti diretti, a norma del Titolo III, capo II o  degli  articoli
70, 71 e 72 del regolamento (UE) 2021/2115,  per  i  quali  e'  stata
accertata in via definitiva la violazione  dei  criteri  di  gestione
obbligatori (CGO) previsti dalla legislazione dell'Unione  europea  o
delle norme per il  mantenimento  del  terreno  in  buone  condizioni
agronomiche e ambientali (BCAA) definite  conformemente  all'articolo
13 e all'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2021/2115,  si
          veda nelle note alle premesse.