Art. 8 
 
                     Sanzioni per la violazione 
                   delle regole di condizionalita' 
 
  1. L'Organismo pagatore determina le  sanzioni  per  la  violazione
delle regole di condizionalita' rafforzata di cui all'articolo  7  in
base alla gravita', alla portata,  alla  durata  e  alla  ripetizione
della violazione accertata. La gravita', la portata, la durata  della
violazione sono graduate sulla base dei criteri previsti dal  decreto
di cui all'articolo 25. 
  2. In caso di violazione non intenzionale, la  riduzione  applicata
e' pari al 3 per cento del totale  dei  pagamenti  assoggettati  alla
condizionalita'. L'ammontare delle riduzioni o  delle  esclusioni  e'
calcolato sulla base dei pagamenti concessi o da concedere  nell'anno
civile in cui  si  e'  verificata  la  violazione.  Qualora  non  sia
possibile determinare l'anno  civile  in  cui  si  e'  verificata  la
violazione,  l'ammontare  delle  riduzioni  o  delle  esclusioni   e'
calcolato sulla base dei pagamenti concessi o da concedere  nell'anno
civile in cui e' accertata la violazione. L'Organismo pagatore  puo',
sulla base della valutazione della violazione, ridurre la percentuale
fino all'1 per cento del totale dei pagamenti di cui all'articolo  7,
comma 1. 
  3. Qualora la violazione non intenzionale non abbia conseguenze sul
conseguimento dell'obiettivo della norma o del criterio  di  gestione
interessati  o  qualora  produca  conseguenze  irrilevanti,  non   si
applicano le sanzioni. I beneficiari sono informati della  violazione
accertata  e  delle  eventuali  misure  correttive  da  adottare.  Il
beneficiario e' tenuto a ricorrere ai servizi di consulenza aziendale
di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 2021/2115. 
  4. Qualora la violazione non intenzionale abbia  gravi  conseguenze
sul conseguimento  dell'obiettivo  della  norma  o  del  criterio  di
gestione interessati o costituisca un rischio diretto per  la  salute
pubblica o per la salute degli  animali,  l'Organismo  pagatore  puo'
applicare un aumento fino  al  10  per  cento  della  percentuale  di
riduzione sul totale dei pagamenti assoggettati alla condizionalita'. 
  5.  Per  gli  obblighi  di  condizionalita'  controllati   con   il
Monitoraggio da satellite, ai sensi dell'articolo  66,  paragrafo  1,
lettera c), del  regolamento  (UE)  2021/2116,  le  sanzioni  possono
essere ridotte dall'Organismo pagatore fino  alla  percentuale  dello
0,5  per  cento  del   totale   dei   pagamenti   assoggettati   alla
condizionalita' rafforzata. 
  6.  In  caso  di  inosservanza  intenzionale,  la  percentuale   di
riduzione e' pari al 15 per cento dell'importo totale  dei  pagamenti
assoggettati alla condizionalita'. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2021/2115,  si
          veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2021/2116,  si
          veda nelle note alle premesse.