Art. 9 Disposizioni transitorie in materia di condizionalita' 1. Le regole della condizionalita' di cui agli articoli da 91 a 97, 99 e 100 del regolamento (UE) n. 1306/2013 continuano ad applicarsi nel quadro dell'attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 e degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013, anche per impegni per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti o la vendemmia verde, adottati prima del 2023. 2. Sulle superfici che beneficiano di un sostegno ai sensi degli articoli 28, 29 e 30 del regolamento (UE) n. 1305/2013 attraverso programmi di sviluppo rurale a norma di detto regolamento, e che dal 2023 transitano nell'ambito del PSP a norma del regolamento (UE) 2021/2115, ricevendo in tal modo pagamenti basati sulle superfici a valere sulle risorse FEASR del periodo 2023-2027, sono eseguiti i controlli previsti dalla condizionalita' rafforzata.
Note all'art. 9: - Il regolamento (UE) 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, e' pubblicato nella G.U.U.E. 20 dicembre 2013, n. L 347. - Il regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, e' pubblicato nella G.U.U.E. 20 dicembre 2013, n. L 347. - Il regolamento (UE) 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, e' pubblicato nella G.U.U.E. 20 dicembre 2013, n. L 347.