Art. 3 
 
               Modifiche al codice di procedura penale 
                 in materia di arresto in flagranza 
 
  1. Il comma 3 dell'articolo 380 del codice di procedura  penale  e'
sostituito dal seguente: 
  «3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela e la querela non
e'  contestualmente  proposta,  quando  la  persona  offesa  non   e'
prontamente rintracciabile, l'arresto in flagranza, nei casi  di  cui
ai commi 1 e 2, e' eseguito anche in mancanza della querela che  puo'
ancora sopravvenire. In questo caso, se la querela  non  e'  proposta
nel termine  di  quarantotto  ore  dall'arresto  oppure  se  l'avente
diritto dichiara  di  rinunciarvi  o  rimette  la  querela  proposta,
l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'. Gli ufficiali e  gli
agenti  di  polizia  giudiziaria  che  hanno  proceduto   all'arresto
effettuano tempestivamente ogni utile ricerca della persona offesa. 
  Quando la persona offesa e' presente o e' rintracciata ai sensi dei
periodi  precedenti,  la  querela  puo'  essere  proposta  anche  con
dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o  all'agente  di  polizia
giudiziaria, ferma restando la necessita'  di  rendere  alla  persona
offesa,  anche  con  atto  successivo,   le   informazioni   di   cui
all'articolo 90-bis». 
  2.  All'articolo  381,  comma  3,  primo  periodo,  del  codice  di
procedura penale, dopo  le  parole:  «nel  luogo»  sono  aggiunte  le
seguenti: «, ferma restando la necessita'  di  rendere  alla  persona
offesa,  anche  con  atto  successivo,   le   informazioni   di   cui
all'articolo 90-bis». 
  3. All'articolo 449, comma 3, del codice di procedura  penale  sono
aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  «Nel  caso  di   arresto
effettuato ai sensi  dell'articolo  380,  comma  3,  il  giudice,  se
l'arresto e' convalidato, quando  manca  la  querela  e  questa  puo'
ancora sopravvenire, sospende il processo. La sospensione e' revocata
non appena risulti sopravvenuta la querela o la rinuncia  a  proporla
oppure, in ogni caso, decorso il termine previsto dalla legge per  la
proposizione». 
  4. All'articolo 558, comma 6, del codice di procedura  penale  sono
aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  «Nel  caso  di   arresto
effettuato ai sensi  dell'articolo  380,  comma  3,  il  giudice,  se
l'arresto e' convalidato, quando  manca  la  querela  e  questa  puo'
ancora sopravvenire, sospende il processo. La sospensione e' revocata
non appena risulti sopravvenuta la querela o la rinuncia  a  proporla
oppure, in ogni caso, decorso il termine previsto dalla legge per  la
proposizione». 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo degli articoli 380,  381,  449  e
          558 del codice di procedura penale, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 380 (Arresto obbligatorio in flagranza). 
              1. Gli ufficiali e gli agenti  di  polizia  giudiziaria
          procedono all'arrestodi chiunque e' colto in  flagranza  di
          un delitto non colposo, consumato o tentato, per  il  quale
          la  legge  stabilisce  la  pena  dell'ergastolo   o   della
          reclusione non inferiore nel minimo a  cinque  anni  e  nel
          massimo a venti anni. 
              2. Anche fuori dei  casi  previsti  dal  comma  1,  gli
          ufficiali e gli agenti  di  polizia  giudiziaria  procedono
          all'arresto di chiunque e' colto in flagranza  di  uno  dei
          seguenti delitti non colposi, consumati o tentati: 
                a)  delitti  contro  la  personalita'   dello   Stato
          previsti nel titolo I del libro II del codice penale per  i
          quali e' stabilita la pena della reclusione  non  inferiore
          nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni; 
                a-bis) delitto di violenza o  minaccia  ad  un  Corpo
          politico, amministrativo o giudiziario o  ai  suoi  singoli
          componenti previsto dall'articolo 338 del codice penale; 
                b) delitto  di  devastazione  e  saccheggio  previsto
          dall'articolo 419del codice penale; 
                c) delitti contro l'incolumita' pubblica previsti nel
          titolo VI del libro II del codice penale  per  i  quali  e'
          stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo
          a tre anni o nel massimo a dieci anni; 
                d)    delitto    di    riduzione    in     schiavitu'
          previstodall'articolo   600,   delitto   di   prostituzione
          minorile  previsto  dall'articolo  600-bis,  primo   comma,
          delitto  di  pornografia  minorile  previsto  dall'articolo
          600-ter,commi  primo  e  secondo,  anche  se  relativo   al
          materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1,  e
          delitto di iniziative turistiche  volte  allo  sfruttamento
          della   prostituzione   minorile   previsto   dall'articolo
          600-quinquiesdel codice penale; 
                d.1)   delitti   di   intermediazione   illecita    e
          sfruttamento del  lavoro  previsti  dall'articolo  603-bis,
          secondo comma, del codice penale; 
                d-bis)  delitto   di   violenza   sessuale   previsto
          dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto  dal  terzo
          comma, e delitto di violenza sessuale  di  gruppo  previsto
          dall'articolo 609-octies del codice penale; 
                d-ter) delitto di atti sessuali con minorenne di  cui
          all'articolo 609-quater, primo e secondo comma, del  codice
          penale; 
                e) delitto di furto  quando  ricorre  la  circostanza
          aggravante prevista dall'articolo 4 della  legge  8  agosto
          1977,  n.  533,  o  taluna  delle  circostanze   aggravanti
          previste dall'articolo 625, primo comma, numeri  2),  prima
          ipotesi, 3) e 5), nonche' 7-bis), del codice penale,  salvo
          che  ricorra,  in  questi  ultimi  casi,   la   circostanza
          attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero  4),
          del codice penale; 
                e-bis)  delitti  di  furto   previsti   dall'articolo
          624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza
          attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero  4),
          del codice penale; 
                f) delitto di rapina previsto dall'articolo  628  del
          codice penale e di estorsione  previsto  dall'articolo  629
          del codice penale; 
                f-bis)   delitto   di   ricettazione,    nell'ipotesi
          aggravata di cui all'articolo  648,  primo  comma,  secondo
          periodo, del codice penale; 
                g) delitti di  illegale  fabbricazione,  introduzione
          nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
          in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra  o
          tipo  guerra  o  parti  di  esse,  di  esplosivi,  di  armi
          clandestine nonche' di piu' armi comuni  da  sparo  escluse
          quelle previste dall'articolo 2, comma terzo,  della  legge
          18 aprile 1975, n. 110; 
                h)  delitti  concernenti  sostanze   stupefacenti   o
          psicotrope puniti a norma  dell'art.  73  del  testo  unico
          approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che  per
          i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo; 
                i) delitti commessi per finalita' di terrorismo o  di
          eversione dell'ordine costituzionale per i quali  la  legge
          stabilisce la  pena  della  reclusione  non  inferiore  nel
          minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni; 
                l) delitti di promozione, costituzione,  direzione  e
          organizzazione   delle   associazioni   segrete    previste
          dall'articolo 1della legge 25 gennaio 1982,  n.  17,  delle
          associazioni di carattere militare previste dall'articolo 1
          della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei
          movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, della
          legge  20  giugno  1952,  n.  645,  delle   organizzazioni,
          associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art.  3,  comma
          3, della L. 13 ottobre 1975, n. 654; 
                l-bis)   delitti   di   partecipazione,   promozione,
          direzione  e  organizzazione  della  associazione  di  tipo
          mafioso prevista dall'articolo 416-bis del codice penale; 
                l-ter) delitti di  violazione  dei  provvedimenti  di
          allontanamento  dalla  casa  familiare  e  del  divieto  di
          avvicinamento ai luoghi frequentati dalla  persona  offesa,
          di maltrattamenti contro familiari e conviventi e  di  atti
          persecutori, previsti dagli articoli 387-bis, 572 e 612-bis
          del codice penale; 
                m) delitti di promozione, direzione,  costituzione  e
          organizzazione della associazione per  delinquere  prevista
          dall'articolo 416  commi  1  e  3  del  codice  penale,  se
          l'associazione e' diretta alla commissione di piu'  delitti
          fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c),
          d), f), g), i) del presente comma; 
                m-bis) delitti di fabbricazione, detenzione o uso  di
          documento di identificazione falso  previsti  dall'articolo
          497-bis del codice penale; 
                m-ter)    delitti    di    promozione,     direzione,
          organizzazione, finanziamento o effettuazione di  trasporto
          di persone ai fini dell'ingresso  illegale  nel  territorio
          dello Stato, di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo
          unico  delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
          di cui aldecreto legislativo 25  luglio  1998,  n.  286,  e
          successive modificazioni; 
                m-quater)  delitto  di  omicidio   colposo   stradale
          previsto dall'articolo 589-bis, secondo e terzo comma,  del
          codice penale; 
                m-quinquies) delitto  di  resistenza  o  di  violenza
          contro una nave da guerra, previsto dall'articolo 1100  del
          codice della navigazione. 
              3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela e  la
          querela non e' contestualmente proposta, quando la  persona
          offesa non  e'  prontamente  rintracciabile,  l'arresto  in
          flagranza, nei casi di cui ai commi  1  e  2,  e'  eseguito
          anche  in  mancanza   della   querela   che   puo'   ancora
          sopravvenire. In questo caso, se la querela non e' proposta
          nel termine  di  quarantotto  ore  dall'arresto  oppure  se
          l'avente diritto  dichiara  di  rinunciarvi  o  rimette  la
          querela proposta, l'arrestato e'  posto  immediatamente  in
          liberta'. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
          che hanno proceduto all'arresto effettuano  tempestivamente
          ogni utile ricerca della persona offesa. Quando la  persona
          offesa e' presente o e' rintracciata ai sensi  dei  periodi
          precedenti, la  querela  puo'  essere  proposta  anche  con
          dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente  di
          polizia  giudiziaria,  ferma  restando  la  necessita'   di
          rendere alla persona offesa, anche con atto successivo,  le
          informazioni di cui all'articolo 90-bis.» 
              «Art. 381 (Arresto facoltativo in flagranza). - 1.  Gli
          ufficiali  e  gli  agenti  di  polizia  giudiziaria   hanno
          facolta' di arrestare chiunque e' colto in  flagranzadi  un
          delitto non colposo, consumato o tentato, per il  quale  la
          legge stabilisce la pena  della  reclusione  superiore  nel
          massimo a tre anni ovvero di  un  delitto  colposo  per  il
          quale la legge stabilisce  la  pena  della  reclusione  non
          inferiore nel massimo a cinque anni. 
              2. Gli ufficiali e gli agenti  di  polizia  giudiziaria
          hanno altresi' facolta' di arrestare chiunque e'  colto  in
          flagranza di uno dei seguenti delitti: 
                a)  peculato  mediante  profitto  dell'errore  altrui
          previsto dall'articolo 316 del codice penale; 
                b)  corruzione  per  un  atto  contrario  ai   doveri
          d'ufficio prevista dagli articoli  319comma  4  e  321  del
          codice penale; 
                c)  violenza  o  minaccia  a  un  pubblico  ufficiale
          prevista dall'articolo 336 comma 2 del codice penale; 
                d) commercio e somministrazione di medicinali  guasti
          e di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443
          e 444 del codice penale; 
                e) corruzione di minorenni prevista dall'articolo 530
          del codice penale; 
                f) lesione personale prevista dall'articolo  582  del
          codice penale; 
                f-bis) violazione di domicilio  previstadall'articolo
          614, primo e secondo comma, del codice penale; 
                g) furto previsto dall'articolo 624del codice penale; 
                h) danneggiamento  aggravato  a  norma  dell'articolo
          635comma 2 del codice penale; 
                i)  truffa  prevista  dall'articolo  640  del  codice
          penale; 
                l)  appropriazione  indebita  prevista  dall'articolo
          646 del codice penale; 
                l-bis) offerta, cessione o  detenzione  di  materiale
          pornografico previste dagli articoli 600-ter, quarto comma,
          e  600-quaterdel  codice  penale,  anche  se  relative   al
          materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del
          medesimo codice; 
                m) alterazione di armi e fabbricazione  di  esplosivi
          non riconosciuti previste dagli articoli 3  e  24  comma  1
          della legge 18 aprile 1975, n. 110; 
                m-bis) 
                m-ter)  falsa  attestazione  o  dichiarazione  a   un
          pubblico ufficiale sulla identita' o su qualita'  personali
          proprie o di altri, prevista dall'articolo 495  del  codice
          penale; 
                m-quater)  fraudolente   alterazioni   per   impedire
          l'identificazione o l'accertamento di  qualita'  personali,
          previste dall'articolo 495-ter del codice penale; 
                m-quinquies)  delitto  di  lesioni  colpose  stradali
          gravi o gravissime previsto dall'articolo 590-bis, secondo,
          terzo, quarto e quinto comma, del codice penale. 
              3. Se si tratta  di  delitto  perseguibile  a  querela,
          l'arresto in flagranza puo' essere eseguito se  la  querela
          viene    proposta,    anche    con    dichiarazione    resa
          oralmenteall'ufficiale o all'agente di polizia  giudiziaria
          presente nel luogo, ferma restando la necessita' di rendere
          alla  persona  offesa,  anche  con  atto   successivo,   le
          informazioni  di  cui  all'articolo  90-bis.  Se   l'avente
          diritto dichiara di rimettere la  querela,  l'arrestato  e'
          posto immediatamente in liberta'. 
              4. Nelle ipotesi  previste  dal  presente  articolo  si
          procede all'arresto in flagranza soltanto se la  misura  e'
          giustificata  dalla  gravita'  del   fatto   ovvero   dalla
          pericolosita' del soggetto desunta dalla sua personalita' o
          dalle circostanze del fatto. 
              4-bis.  Non  e'  consentito  l'arresto  della   persona
          richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria
          o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto
          delle informazioni o il rifiuto di fornirle.» 
              «Art.449 (Casi e modi del giudizio direttissimo). -  1.
          Quando una persona e' stata arrestata in  flagranza  di  un
          reato,  il  pubblico  ministero,  se   ritiene   di   dover
          procedere, puo' presentare direttamente l'imputato in stato
          di arresto davanti al  giudice  del  dibattimento,  per  la
          convalidae il contestuale giudizio, entro  quarantotto  ore
          dall'arresto. Si applicano  al  giudizio  di  convalida  le
          disposizioni dell'articolo 391, in quanto compatibili. 
              2.  Se  l'arresto  non  e'  convalidato,   il   giudice
          restituisce gli atti  al  pubblico  ministero.  Il  giudice
          procede tuttavia a giudizio direttissimo quando  l'imputato
          e il pubblico ministero vi consentono. 
              3.   Se   l'arresto   e'   convalidato,   si    procede
          immediatamente al giudizio. Nel caso di arresto  effettuato
          ai  sensi  dell'articolo  380,  comma  3,  il  giudice,  se
          l'arresto e' convalidato, quando manca la querela e  questa
          puo'  ancora  sopravvenire,  sospende   il   processo.   La
          sospensione e' revocata non appena risulti sopravvenuta  la
          querela o la rinuncia a  proporla  oppure,  in  ogni  caso,
          decorso  il   termine   previsto   dalla   legge   per   la
          proposizione. 
              4. Il pubblico ministero, quando l'arresto in flagranza
          e' gia' stato convalidato, procede al giudizio direttissimo
          presentando l'imputato in udienza non oltre  il  trentesimo
          giorno dall'arresto, salvo che cio' pregiudichi  gravemente
          le indagini. 
              5. Il pubblico ministero procede  inoltre  al  giudizio
          direttissimo, salvo  che  cio'  pregiudichi  gravemente  le
          indagini,  nei  confronti  della  persona  che  nel   corso
          dell'interrogatorioha reso confessione.  L'imputato  libero
          e' citato a comparire  a  una  udienza  non  successiva  al
          trentesimo  giorno  dalla  iscrizione  nel  registro  delle
          notizie di reato. L'imputato in stato di custodia cautelare
          per il fatto per cui si procede e'  presentato  all'udienza
          entro il medesimo termine.  Quando  una  persona  e'  stata
          allontanata  d'urgenza  dalla  casa  familiare   ai   sensi
          dell'articolo  384-bis,   la   polizia   giudiziaria   puo'
          provvedere, su disposizione del  pubblico  ministero,  alla
          sua  citazione  per  il  giudizio  direttissimo  e  per  la
          contestuale  convalida  dell'arresto  entro  le  successive
          quarantotto ore, salvo che cio' pregiudichi  gravemente  le
          indagini. In  tal  caso  la  polizia  giudiziaria  provvede
          comunque, entro il medesimo  termine,  alla  citazione  per
          l'udienza di convalida indicata dal pubblico ministero. 
              6. Quando il reato per cui  e'  richiesto  il  giudizio
          direttissimo risulta connessocon altri reati  per  i  quali
          mancano le condizioni che giustificano la  scelta  di  tale
          rito, si procede separatamenteper gli  altri  reati  e  nei
          confronti degli altri imputati, salvo che cio'  pregiudichi
          gravemente   le   indagini.   Se   la   riunione    risulta
          indispensabile, prevale in ogni caso il rito ordinario.» 
              «Art.   558   (Convalida   dell'arresto   e    giudizio
          direttissimo). - 1. Gli ufficiali o gli agenti  di  polizia
          giudiziaria che hanno eseguito l'arresto in flagranza o che
          hanno  avuto   in   consegna   l'arrestato   lo   conducono
          direttamente davanti al giudice  del  dibattimento  per  la
          convalida dell'arresto e  il  contestuale  giudizio,  sulla
          base della imputazione formulata dal pubblico ministero. In
          tal caso citano anche  oralmente  la  persona  offesa  e  i
          testimoni  e  avvisano  il  difensore  di  fiducia  o,   in
          mancanza, quello designato di ufficio a  normadell'articolo
          97, comma 3. 
              2. Quando il giudice non tiene udienza, gli ufficiali o
          gli  agenti  di  polizia  giudiziaria  che  hanno  eseguito
          l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato  gliene
          danno   immediata   notizia   e   presentano    l'arrestato
          all'udienza che il  giudice  fissa  entro  quarantotto  ore
          dall'arresto.    Non    si    applica    la    disposizione
          previstadall'articolo 386, comma 4. 
              3. Il giudice al  quale  viene  presentato  l'arrestato
          autorizza l'ufficiale o l'agente di polizia  giudiziaria  a
          una relazione orale  e  quindi  sente  l'arrestato  per  la
          convalida dell'arresto. 
              4. Se il pubblico ministero ordina che  l'arrestato  in
          flagranza sia posto a sua disposizione, lo puo'  presentare
          direttamente all'udienza,  in  stato  di  arresto,  per  la
          convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto  ore
          dall'arresto. Si applicano  al  giudizio  di  convalida  le
          disposizionidell'art. 391, in quanto compatibili. 
              4-bis. Salvo quanto previsto dal comma 4-ter, nei  casi
          di cui ai commi 2 e 4 il  pubblico  ministero  dispone  che
          l'arrestato sia custodito in uno dei  luoghi  indicati  nel
          comma   1dell'articolo   284.   In   caso   di    mancanza,
          indisponibilita' o inidoneita' di  tali  luoghi,  o  quando
          essi sono ubicati fuori dal circondario  in  cui  e'  stato
          eseguito   l'arresto,   o   in   caso   di    pericolosita'
          dell'arrestato,  il  pubblico  ministero  dispone  che  sia
          custodito  presso  idonee  strutture  nella  disponibilita'
          degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria  che  hanno
          eseguito  l'arresto  o  che   hanno   avuto   in   consegna
          l'arrestato.  In  caso  di  mancanza,  indisponibilita'   o
          inidoneita'  di  tali  strutture,  o  se  ricorrono   altre
          specifiche ragioni di necessita' o di urgenza, il  pubblico
          ministero dispone con decreto motivato che l'arrestato  sia
          condotto nella casa circondariale del luogo dove  l'arresto
          e' stato  eseguito  ovvero,  se  ne  possa  derivare  grave
          pregiudizio   per   le   indagini,   presso   altra    casa
          circondariale vicina. 
              4-ter. Nei casi previsti dall'articolo  380,  comma  2,
          lettere e-bis) ed  f), il pubblico  ministero  dispone  che
          l'arrestato sia custodito  presso  idonee  strutture  nella
          disponibilita'  degli  ufficiali  o   agenti   di   polizia
          giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno  avuto
          in consegna l'arrestato. Si applica la disposizione di  cui
          al comma 4-bis, terzo periodo. 
              5.  Se  l'arresto  non  e'  convalidato,   il   giudice
          restituisce gli atti  al  pubblico  ministero.  Il  giudice
          procede tuttavia a giudizio direttissimo quando  l'imputato
          e il pubblico ministero vi consentono. 
              6. Se  l'arresto  e'  convalidato  a  norma  dei  commi
          precedenti, si procede immediatamente al giudizio. Nel caso
          di arresto effettuato ai sensi dell'articolo 380, comma  3,
          il giudice, se l'arresto e' convalidato,  quando  manca  la
          querela e questa  puo'  ancora  sopravvenire,  sospende  il
          processo. La sospensione e'  revocata  non  appena  risulti
          sopravvenuta la querela o la rinuncia a proporla oppure, in
          ogni caso, decorso il termine previsto dalla legge  per  la
          proposizione. 
              7. L'imputato ha facolta' di chiedere  un  termine  per
          preparare la difesa non superiore a cinque  giorni.  Quando
          l'imputato si avvale di tale facolta', il  dibattimento  e'
          sospeso fino  all'udienza  immediatamente  successiva  alla
          scadenza del termine. 
              8. Subito dopo l'udienza di convalida, l'imputato  puo'
          formulare  richiesta  di  giudizio  abbreviato  ovvero   di
          applicazione della  pena  su  richiesta.  In  tal  caso  il
          giudizio  si  svolge  davanti  allo  stesso   giudice   del
          dibattimento. Si applicano  le  disposizioni  dell'articolo
          452, comma 2. 
              9. Il pubblico ministero puo', altresi',  procedere  al
          giudizio direttissimo nei casi previsti dall'articolo  449,
          commi 4 e 5.».