Art. 12 
 
Potenziamento delle  dotazioni  organiche  del  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco. Procedura di infrazione n. 2014/4231 
 
  1. Al fine di garantire gli attuali standard operativi e i  livelli
di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,
in relazione alla richiesta di sicurezza proveniente  dal  territorio
nazionale, le dotazioni organiche  delle  qualifiche  di  vigile  del
fuoco e di operatore sono incrementate rispettivamente di  350  e  di
200 unita'. Conseguentemente,  la  dotazione  organica  di  cui  alla
Tabella A, allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005,  n.  217,
e' rideterminata secondo i suddetti incrementi. 
  2. Per la copertura dei posti di cui al comma 1, e' autorizzata, in
deroga   alle   ordinarie   facolta'    assunzionali,    l'assunzione
straordinaria di un corrispondente  numero  di  unita'  del  predetto
Corpo, a decorrere  dal  1°  ottobre  2023.  Le  medesime  assunzioni
avvengono  mediante  ricorso  alla  graduatoria  formata   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 295, della legge 27  dicembre  2017,  n.  205,
relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei  vigili  del
fuoco. Per le assunzioni nella qualifica di operatore,  le  modalita'
di svolgimento della selezione sono stabilite con apposito bando  per
accertare l'idoneita' dei candidati a svolgere  le  funzioni  proprie
della qualifica di operatore  di  cui  all'articolo  70  del  decreto
legislativo n. 217 del 2005. 
  3. Per l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  comma  2  e'
autorizzata la spesa di euro  5.367.150  per  l'anno  2023,  di  euro
22.682.796 per l'anno 2024, di euro  23.994.775  per  ciascuno  degli
anni 2025 e 2026,  di  euro  24.264.310  per  l'anno  2027,  di  euro
24.719.840 per ciascuno  degli  anni  2028,  2029  e  2030,  di  euro
24.918.421 per l'anno 2031 e di euro  25.512.928  annui  a  decorrere
dall'anno 2032. 
  4. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni di cui al
comma 2, ivi comprese quelle per mense e buoni pasto, e'  autorizzata
la spesa di euro 703.630 per l'anno 2023 e di euro  550.000  annui  a
decorrere dall'anno 2024. 
  5. Agli oneri derivanti dalle previsioni di cui ai commi 3 e 4 pari
complessivamente ad euro 6.070.780 per l'anno 2023, a euro 23.232.796
per l'anno 2024, a euro 24.544.775 per ciascuno  degli  anni  2025  e
2026, a euro 24.814.310  per  l'anno  2027,  a  euro  25.269.840  per
ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 25.468.421  per  l'anno
2031 e a euro 26.062.928 a decorrere dall'anno 2032  si  provvede  ai
sensi dell'articolo 26. 
  6. L'impiego del personale volontario, ai sensi dell'articolo 9 del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n.  139,  e'  disposto  nel  limite
dell'autorizzazione  annuale  di  spesa  pari  a  euro  10.600.000  a
decorrere dall'anno 2023. 
  7. Ai fini  dell'attuazione  del  presente  articolo,  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  8. Le assunzioni straordinarie nella qualifica di vigile del  fuoco
previste dall'articolo 1, comma 877, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, relativa alla annualita' 2023, avvengono, per il  70  per  cento
dei posti disponibili, mediante  scorrimento  della  graduatoria  dei
concorsi pubblici  banditi  ai  sensi  dell'articolo  5  del  decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e, per il rimanente 30 per  cento
mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi  dell'articolo  1,
comma 295,  della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  relativa  al
personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.