Art. 13 
 
Disposizioni per il personale  volontario  del  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco. Procedura di infrazione n. 2014/4231 
 
  1. Al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 6, comma 1, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «Le assunzioni in deroga, di cui al  quarto  periodo,  nella
qualifica di vigile del fuoco avvengono, per  il  30  per  cento  dei
posti disponibili, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi
dell'articolo 1, comma 295, della legge 27  dicembre  2017,  n.  205,
relativa al personale volontario del Corpo nazionale.»; 
    b) dopo l'articolo 12 e' inserito il seguente: 
      «Art. 12-bis (Disposizioni per il personale volontario).  -  1.
Le  disposizioni  di  cui  alla   presente   sezione   si   applicano
esclusivamente al personale volontario iscritto  nell'elenco  per  le
necessita' dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco di cui all'articolo 6. 
  2. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo  8,
comma 2, le disposizioni di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76,  si  applicano  esclusivamente  al
personale volontario  iscritto  nell'elenco  per  le  necessita'  dei
distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco  di
cui all'articolo 6.». 
  2. All'articolo 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81, dopo la parola «fuoco» sono aggiunte le seguenti:
«iscritto nell'elenco per le necessita' dei  distaccamenti  volontari
di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139». 
  3. Sono fatti salvi l'elenco del  personale  volontario  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, istituito  per  le  necessita'  delle
strutture centrali  e  periferiche,  ai  sensi  dell'articolo  6  del
decreto legislativo n. 139 del 2006 e la graduatoria formata ai sensi
dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  ai
fini, rispettivamente, delle quote di riserva dei posti nei  concorsi
pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco di cui al decreto legislativo 13  ottobre  2005,  n.
217, nonche' delle eventuali  assunzioni  in  deroga  previste  dalla
vigente normativa. 
  4.  In  relazione  alle  assunzioni  effettuate   attingendo   alla
graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della  legge
27 dicembre 2017, n.  205,  l'assenza  ingiustificata  o  la  mancata
partecipazione per due volte, anche se giustificata, all'accertamento
dell'idoneita'  o  dei  requisiti   di   idoneita'   psico-fisica   e
attitudinale,   determinano   l'esclusione   del   candidato    dalla
graduatoria. 
  5. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettera b), e 2 si  applicano
al compimento delle procedure assunzionali di cui all'articolo  12  e
comunque entro il 30 ottobre 2024. Per assicurare la continuita'  dei
servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fino all'inizio del
corso di formazione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo  13
ottobre 2005, n. 217, il personale assunto nel ruolo  di  vigile  del
fuoco ai sensi dell'articolo 12, nominato allievo vigile  del  fuoco,
continua a svolgere le funzioni relative alle capacita' professionali
acquisite come volontario.  Tale  periodo  viene  computato  ai  fini
dell'applicazione  pratica  prevista  dal  medesimo  articolo  6  del
decreto legislativo n. 217 del 2005. 
  6. A decorrere dal 31 dicembre 2023, il  personale  volontario  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritto  nell'elenco  e  nella
graduatoria di cui al comma  3,  permane  nei  medesimi  se  iscritto
nell'elenco anagrafico presso i centri per l'impiego alla data del 31
dicembre 2023.