Art. 17 
 
Adeguamento al regolamento  UE  2019/1157,  sul  rafforzamento  della
sicurezza delle carte di identita' e dei titoli di soggiorno 
 
  1. Gli attestati rilasciati ai cittadini  dell'Unione  europea,  ai
sensi degli articoli 8 e 19 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto  dei
cittadini  dell'Unione  e  dei  loro  familiari  di  circolare  e  di
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, muniti dei
requisiti di sicurezza previsti dal regolamento  (UE)  2019/1157  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  20  giugno  2019,   sul
rafforzamento della sicurezza delle carte d'identita'  dei  cittadini
dell'Unione  e  dei  titoli  di  soggiorno  rilasciati  ai  cittadini
dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto  di  libera
circolazione, sono carte  valori  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma
10-bis, della legge 13 luglio 1966, n. 559. 
  2. Gli attestati  di  cui  al  comma  1  sono  prodotti  e  forniti
dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS S.p.A.),  secondo
la normativa che disciplina la produzione delle carte  valori  e  dei
documenti di  sicurezza,  in  conformita'  a  quanto  previsto  dagli
articoli 2, paragrafo  1,  lettera  b),  e  6  del  regolamento  (UE)
2019/1157. 
  3. Con apposita convenzione tra il Ministero dell'interno e  l'IPZS
S.p.A. sono definite le caratteristiche  tecniche  e  grafiche  degli
attestati di cui al comma 1, i costi di produzione e di distribuzione
ai comuni e le relative modalita'. 
  4. Agli attestati di cui al comma 1 si applicano l'imposta di bollo
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre1972,
n. 642, nonche' i diritti  fissi  e  di  segreteria  che  restano  di
spettanza del comune. 
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro  120.000
per l'anno 2023 e a euro  200.000  a  decorrere  dall'anno  2024,  si
provvede ai sensi dell'articolo 26.