Art. 18 
 
Disposizioni  per  l'adeguamento  ai  regolamenti   (UE)   2017/2225,
2017/2226,   2018/1240,   2019/817   e   2019/818   in   materia   di
interoperabilita'  dei  sistemi   informativi   per   le   frontiere,
                    l'immigrazione e la sicurezza 
 
  1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 4: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. L'ingresso nel territorio dello Stato e' consentito,  nel
rispetto delle condizioni  previste  dal  codice  frontiere  Schengen
istituito dal regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e  del
Consiglio,  del  9  marzo  2016,  allo  straniero  in  possesso   del
passaporto o di un documento di  viaggio  equipollente  in  corso  di
validita', nonche' del  visto  d'ingresso  o  dell'autorizzazione  ai
viaggi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 5), del  regolamento
(UE) 2018/1240  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  12
novembre  2018,  o  di  un  permesso  di  soggiorno,  ai  sensi   del
regolamento (CE) n. 1030/2002, del Consiglio,  del  13  giugno  2002,
anch'essi in corso di validita'.»; 
      2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
        «1-bis. L'ingresso in Italia puo' avvenire, salvi i  casi  di
forza maggiore e i casi di eccezione previsti  dal  regolamento  (UE)
2016/399, soltanto attraverso i valichi  di  frontiera  appositamente
istituiti. 
        1-ter. Salvi  i  casi  di  esenzione,  e'  fatto  obbligo  ai
cittadini di Paesi terzi nei cui confronti si applica il  regolamento
(UE) 2017/2226  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  30
novembre 2017, di fornire i dati biometrici richiesti, ai fini  delle
verifiche di frontiera previste dal codice frontiere Schengen di  cui
al regolamento (UE) 2016/399. In caso di  rifiuto,  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1. 
        1-quater. L'autorita' di frontiera assicura la registrazione,
nel sistema di ingressi/uscite  (entry-exit  system-EES)  di  cui  al
regolamento (UE) 2017/2226, dei dati richiesti ai fini del  controllo
e  provvede,  in  caso  di  ingresso  sul  territorio  nazionale,  ad
informare il cittadino straniero della durata massima  del  soggiorno
autorizzato. L'informazione di cui al primo periodo puo' essere  resa
anche attraverso attrezzature installate ai valichi di frontiera.  Ai
cittadini di  Paesi  terzi  titolari  di  un  permesso  di  soggiorno
rilasciato  dalle  Autorita'  italiane  in  corso  di  validita',  il
personale addetto ai controlli di frontiera provvede ad  apporre  sul
passaporto un timbro recante l'indicazione della data di  ingresso  o
di uscita. 
        1-quinquies. Per  l'adempimento  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 3, paragrafo 1, punti 3), 4) e 26) del regolamento  (UE)
2017/2226, con uno o piu' decreti adottati dal Ministro dell'interno,
di concerto con i Ministri degli affari esteri e  della  cooperazione
internazionale e della giustizia, sono: 
          a) determinate le autorita' di  frontiera,  nonche'  quelle
competenti in materia di immigrazione; 
          b) designate le autorita'  responsabili  per  finalita'  di
prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo  o  altri
reati gravi; 
          c)  disciplinate  le   modalita'   tecniche   di   accesso,
consultazione, inserimento, modifica e  cancellazione  dei  dati  nel
sistema  EES  a  cura  dei   soggetti   autorizzati,   di   eventuale
conservazione  negli  archivi  o  sistemi   nazionali,   nonche'   di
comunicazione dei dati ai sensi dell'articolo 41 del regolamento (UE)
2017/2226.»; 
      3) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
        «2-bis. L'autorizzazione ai viaggi  di  cui  al  comma  1  e'
richiesta dai  cittadini  di  Paesi  terzi  di  cui  all'articolo  1,
paragrafo 1, del regolamento (UE)  2018/1240,  secondo  le  modalita'
previste dagli  articoli  15,  17  e  18  del  medesimo  regolamento.
L'autorizzazione  e'  rilasciata,  rifiutata,  annullata  o  revocata
dall'Unita'  nazionale  ETIAS   (European   travel   information   ad
authorisation  system)  in  attuazione  del  Capo  VI,  del  medesimo
regolamento (UE) 2018/1240. Avverso le decisioni adottate dall'Unita'
nazionale  ETIAS  la  tutela  giurisdizionale  davanti   al   giudice
amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo
di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 
        2-ter.   Per   l'adempimento   alle   disposizioni   di   cui
all'articolo 3, paragrafo 1, punti 4), 21)  e  22),  del  regolamento
(UE)  2018/1240,  con  uno  o  piu'  decreti  adottati  dal  Ministro
dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e  della
cooperazione internazionale e della giustizia sono: 
          a) determinate le autorita' di  frontiera,  nonche'  quelle
competenti in materia di immigrazione; 
          b) designate le autorita'  responsabili  per  finalita'  di
prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo  o  altri
reati gravi; 
          c)  disciplinate  le   modalita'   tecniche   di   accesso,
consultazione, inserimento, modifica e  cancellazione  dei  dati  nel
sistema europeo di informazione e autorizzazione di viaggi  (European
travel information ad authorisation system-ETIAS) a cura dei soggetti
autorizzati, di  eventuale  conservazione  negli  archivi  o  sistemi
nazionali, nonche' di comunicazione dei dati ai  sensi  dell'articolo
65 del regolamento (UE) 2018/1240.»; 
    b) all'articolo 5, al comma 8-bis, dopo le parole: «contraffa'  o
altera un visto di ingresso o reingresso» sono inserite le  seguenti:
«la comunicazione del rilascio di un'autorizzazione ai viaggi» e dopo
le parole: «al fine  di  determinare  il  rilascio  di  un  visto  di
ingresso   o   reingresso,»   sono   inserite   le   seguenti:    «di
un'autorizzazione ai viaggi»; 
    c) all'articolo 10, al comma 1,  dopo  le  parole:  «i  requisiti
richiesti» sono inserite le seguenti: «dal codice frontiere  Schengen
di cui al regolamento (UE) 2016/399  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 9 marzo 2016 e»; 
    d) all'articolo 13: 
      1) al comma 2, lettera b), dopo le  parole:  «legge  28  maggio
2007,  n.   68»   sono   inserite   le   seguenti:   «ovvero   quando
l'autorizzazione ai viaggi e' stata annullata o revocata ovvero se lo
straniero e' un soggiornante fuori termine ai sensi dell'articolo  3,
paragrafo 1, punto 19 del regolamento (UE) 2017/2226, del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017,»; 
      2) al comma 2-ter, dopo  il  primo  periodo,  sono  aggiunti  i
seguenti: «In tali casi, lo straniero puo' essere destinatario di  un
divieto di reingresso nel territorio dello Stato e  si  applicano  le
disposizioni di cui ai commi 13  e  14-bis.  Il  divieto  di  cui  al
presente comma decorre dalla data di uscita dal territorio  nazionale
e opera per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a  tre
anni.»; 
      3) dopo il comma 2-ter, sono inseriti i seguenti: 
        «2-quater. Salvi i casi di esenzione,  e'  fatto  obbligo  ai
cittadini di Paesi terzi nei cui confronti si applica il  regolamento
(UE) 2017/2226, di fornire i dati biometrici richiesti, ai fini delle
verifiche di  frontiera  previste  in  uscita  dal  codice  frontiere
Schengen di cui al regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 9 marzo 2016. In caso di rifiuto, si applicano  le
disposizioni di cui al comma 2-ter. 
        2-quinquies.  L'autorita'  di   frontiera,   all'atto   della
registrazione in uscita dello straniero, informa l'interessato che il
divieto di cui al comma 2-ter e' disposto dal questore del  luogo  in
cui ha sede l'ufficio di frontiera, entro centoventi giorni,  tenendo
conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. L'autorita'
di frontiera informa altresi' lo straniero che, nel caso in  cui,  in
occasione del controllo in uscita, non sia  dichiarato  un  domicilio
diverso, le comunicazioni relative all'adozione del provvedimento  di
divieto  saranno  notificate,   anche   con   ricorso   a   modalita'
telematiche, all'indirizzo fornito in  occasione  della  compilazione
del modulo di domanda di autorizzazione ai viaggi o di richiesta  del
visto ovvero alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana del
Paese di appartenenza o di stabile residenza ovvero, qualora assenti,
del Paese limitrofo. Si applicano comunque  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 2, comma  7.  L'autorita'  di  frontiera  comunica  allo
straniero che entro il termine di sessanta  giorni  decorrenti  dalla
data del rintraccio in frontiera potra' far  pervenire  al  questore,
anche  a  mezzo  del  servizio  postale  o  per  il   tramite   della
rappresentanza  diplomatica  o  consolare  italiana  all'estero,   le
proprie osservazioni o deduzioni. 
        2-sexies. Contro il provvedimento di cui al  comma  2-ter  e'
ammesso ricorso  al  tribunale  amministrativo  regionale  nella  cui
circoscrizione ha sede il questore che ha adottato il  provvedimento.
La procura al difensore puo' essere rilasciata innanzi  all'autorita'
consolare italiana competente per territorio.»; 
      4) al comma 14-bis, dopo le parole «divieto di cui al comma 13»
sono inserite le seguenti «, anche nel caso  di  espulsione  disposta
dal giudice,». 
  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 31  agosto  1999,  n.
394, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 7, il comma 2 e' abrogato; 
    b) all'articolo 8, al comma 1, il secondo periodo e' abrogato. 
  3. L'accesso all'archivio comune di dati di identita' (CIR - Common
Identity Repository), istituito  dall'articolo  17,  dei  regolamenti
(UE) 2019/817 e 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
20 maggio 2019,  e'  consentito,  in  conformita'  alle  disposizioni
previste dai citati regolamenti, alle autorita'  di  polizia  di  cui
all'articolo  2,  comma  1,  lettera  g),  numero  1,   del   decreto
legislativo 18 maggio 2018, n. 51. Si applicano  le  disposizioni  di
cui al medesimo decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. 
  4. I decreti di cui al comma 1, lettera  a),  punti  2),  capoverso
1-quinquies, e 3), capoverso 2-ter, sono emanati, sentito il  Garante
per la protezione dei dati personali, entro centottanta giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. 
  5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate provvedono all'adempimento delle disposizioni di  cui  al
presente articolo con le risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
  6. Le disposizioni di cui al presente articolo, fatta eccezione per
quelle di cui al comma 1, lettera a),  numero  2),  capoverso  1-bis,
nonche' alle lettere c)  e  d),  numeri  2)  e  4),  si  applicano  a
decorrere dalla data di  avvio  in  esercizio  dei  relativi  sistemi
informativi  per  le  frontiere,  l'immigrazione  e   la   sicurezza,
comunicata ufficialmente dalla Commissione europea.