Art. 19 
 
Modifica dell'articolo 1, commi 185 e 187, della  legge  30  dicembre
                            2021, n. 234 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2021,  n.  234,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 185 e' sostituito dal seguente: 
      «185.  Al  fine  di  favorire  il  diritto   allo   svolgimento
dell'attivita'  sportiva,  tenuto  conto   dei   contenuti   sociali,
educativi e formativi dello sport, con particolare  riferimento  alla
fase post-pandemica e in attesa  che  trovino  piena  applicazione  i
principi di riordino del settore contenuti nella legge 8 agosto 2019,
n. 86, in via sperimentale per gli anni 2022, 2023  e  2024,  per  le
federazioni sportive nazionali  riconosciute  dal  Comitato  olimpico
nazionale italiano, gli utili derivanti dall'esercizio  di  attivita'
commerciale non concorrono a formare il reddito  imponibile  ai  fini
dell'imposta sul reddito delle societa'  (IRES)  e  il  valore  della
produzione netta  ai  fini  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive (IRAP), a condizione che in ciascun  anno  le  federazioni
sportive destinino  integralmente  gli  stessi  allo  sviluppo  delle
attivita' statutarie non commerciali.»; 
    b) il comma 187 e' abrogato.