Art. 20 
 
Modifiche alla legge  21  novembre  1967,  n.  1185,  in  materia  di
rilascio dei passaporti. Caso Ares (2019)3110724 
 
  1. Alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, sono apportate le seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 3, primo comma, la lettera b) e' sostituita dalla
seguente: 
      «b)  coloro  nei  confronti  dei   quali   sia   stata   emessa
l'inibitoria prevista dall'articolo 3-bis;»; 
    b) dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente: 
      «3-bis.  1.  Il  giudice,  nel  rispetto   del   principio   di
proporzionalita'  e  avuto  riguardo  alla   normativa   unionale   e
internazionale   sulla   cooperazione   giudiziaria   in   tema    di
responsabilita' genitoriale, obbligazioni  alimentari  e  sottrazione
internazionale di minori, puo' inibire il rilascio del passaporto  al
genitore avente  prole  minore,  quando  vi  e'  concreto  e  attuale
pericolo che  a  causa  del  trasferimento  all'estero  questo  possa
sottrarsi all'adempimento dei suoi obblighi verso i figli. Il giudice
stabilisce la durata dell'inibitoria, che non puo' superare due anni. 
      2. La domanda di inibitoria si propone con ricorso al tribunale
ordinario del luogo in cui il minore ha la residenza abituale. Quando
e'  pendente  tra  le  stesse  parti  uno  dei  procedimenti  di  cui
all'articolo 473-bis del codice di procedura civile,  la  domanda  si
propone al giudice che procede. Se il minore e' residente all'estero,
la domanda si propone al tribunale del luogo di ultima  residenza  in
Italia o al tribunale nel cui circondario si trova il suo  comune  di
iscrizione AIRE. 
      3. Il ricorso puo' essere proposto  dal  pubblico  ministero  o
dall'altro genitore  o  da  colui  che  esercita  la  responsabilita'
genitoriale. Il giudice procede in camera di consiglio ai sensi degli
articoli 737 e seguenti del codice  di  procedura  civile  e  con  il
provvedimento che definisce il  giudizio  provvede  sulle  spese  del
procedimento. Copia del provvedimento che inibisce  il  rilascio  del
passaporto e' trasmessa,  a  cura  della  cancelleria,  al  Ministero
dell'interno-Dipartimento  della  pubblica  sicurezza,  all'autorita'
individuata  a  norma  dell'articolo  5  e  al  comune  di  residenza
dell'interessato.»; 
    c) all'articolo 4, primo comma: 
      1) le parole: «dal precedente articolo» sono  sostituite  dalle
seguenti: «dall'articolo 3»; 
      2) le parole: «35 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 200» sono sostituite dalle seguenti: «34 del decreto
legislativo  3  aprile  2011,  n.  71,  ferma  restando   l'esclusiva
competenza dell'autorita' giudiziaria all'adozione dei  provvedimenti
di cui all'articolo 3-bis»; 
    d) all'articolo 12, secondo  comma,  dopo  le  parole:  «obblighi
alimentari» sono inserite le seguenti: «, di mantenimento, di assegno
divorzile o di  assegno  conseguente  allo  scioglimento  dell'unione
civile», e dopo le parole: «discendenti di eta' minore  ovvero»  sono
inserite le seguenti: «portatori di handicap grave o».