Art. 21 
 
Modifica all'articolo 30 della  legge  23  luglio  2009,  n.  99,  in
  materia di regime di  interrompibilita'  elettrica.  Caso  SA.50274
  (2018/EO) 
 
  1. All'articolo 30 della legge 23 luglio 2009, n. 99 sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 18 e' sostituito dal seguente: «18. Anche  in  deroga
alle disposizioni di cui all'articolo 32,  comma  8,  l'Autorita'  di
regolazione per energia reti e ambiente  definisce  i  criteri  e  le
modalita'  per  l'assegnazione  delle  risorse   interrompibili,   da
assegnare con procedure di gara a ribasso,  sulla  base  dei  criteri
tecnici definiti dalla societa' Terna S.p.A. coerenti  alle  esigenze
di  immediatezza  del  servizio  e  nel  rispetto  dei  principi   di
neutralita' tecnologica, cui partecipano utenti finali e accumuli.». 
    b) il comma 19 e' abrogato. 
  2. La  societa'  Terna  S.p.A.,  sulla  base  degli  indirizzi  del
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e dei  criteri  e
delle modalita' definite dall'Autorita' di  regolazione  per  energia
reti e ambiente,  puo'  implementare  meccanismi  innovativi  per  la
gestione in sicurezza del sistema elettrico nazionale, anche mediante
il ricorso a  interruzioni  istantanee  dei  carichi,  ai  sensi  del
regolamento (UE) 2017/2196 della Commissione europea, del 24 novembre
2017, e del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio,  del  5  agosto
2022.