Art. 23 
 
Adattamento dell'ordinamento nazionale al regolamento  (UE)  2019/125
  in materia di commercio di merci  utilizzabili  per  infliggere  la
  pena di morte o la  tortura  e  al  regolamento  (UE)  2021/821  in
  materia  di  controllo  delle  esportazioni,  dell'intermediazione,
  dell'assistenza  tecnica,  del  transito  e  del  trasferimento  di
  prodotti a duplice uso 
 
  1. Al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) ovunque ricorrano negli articoli da 1 a 24: 
      1) le parole «regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5
maggio 2009, il quale istituisce un regime comunitario  di  controllo
delle esportazioni, del  trasferimento,  dell'intermediazioni  e  del
transito di prodotti a duplice uso» sono sostituite  dalle  seguenti:
«regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo
delle esportazioni,  dell'intermediazione,  dell'assistenza  tecnica,
del  transito  e  del  trasferimento  di  prodotti  a   duplice   uso
(rifusione)»; 
      2) le parole: «regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del
27 giugno 2005,  relativo  al  commercio  di  determinate  merci  che
potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la  tortura  o
per altri trattamenti o pene  crudeli,  inumani  o  degradanti»  sono
sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2019/125 del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, relativo  al  commercio
di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena  di
morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani
o degradanti (codificazione)»; 
      3) il numero: «III-bis» e' sostituito dal seguente: «IV»; 
    b) all'articolo 2, comma 1: 
      1) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: 
        «e) per  "prodotti  a  duplice  uso  listati"  s'intendono  i
prodotti, elencati nell'allegato I del regolamento duplice uso;»; 
      2) alla lettera f), dopo la parola: «prodotti» sono aggiunte le
seguenti: «di  cui  all'articolo  3,  paragrafo  2,  del  regolamento
duplice uso»; 
      3) la lettera n) e' sostituita dalla seguente: 
        «n) per "operatore" s'intende  l'esportatore,  l'importatore,
l'intermediario o il prestatore di assistenza tecnica;»"; 
    c) all'articolo 3, comma 2, il  numero:  «8»  e'  sostituito  dal
seguente: «9»; 
    d) all'articolo 4: 
      1) al comma 1, le parole: «Il Ministero degli affari  esteri  e
della cooperazione internazionale» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«L'Unita' di cui all'articolo 7-bis della legge  9  luglio  1990,  n.
185»; 
      2) al comma  2,  le  parole:  «uso  e»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «uso listati e»; 
      3) al comma 2-bis e' aggiunto  il  seguente  periodo:  «Per  le
medesime attivita', l'Autorita' competente  puo'  altresi'  avvalersi
del personale distaccato di cui all'articolo 30 della legge 9  luglio
1990, n. 185.»; 
    e) all'articolo 5: 
      1)  al  comma   1,   le   parole:   «per   l'esportazione,   il
trasferimento, l'intermediazione  ed  il  transito»  sono  sostituite
dalle seguenti: «per le autorizzazioni in materia»; 
      2) al comma 2, la parola: «individuali» e' soppressa; 
      3) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
        «2-bis. Il Comitato,  entro  trenta  giorni  dalla  ricezione
della  richiesta  formulata  dall'Autorita'  competente,  esprime  un
parere  obbligatorio,  ma  non  vincolante,  sull'irrogazione   delle
sanzioni amministrative previste dal presente decreto.»; 
      4) al comma 3, le parole: «dello  sviluppo  economico»  e  «dei
beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo»  sono  sostituite
rispettivamente dalle seguenti: «delle imprese e del made in Italy» e
«della cultura»; 
      5) al comma 5, dopo le parole: «si svolgono», sono inserite  le
seguenti: «con modalita' telematiche o»; 
    f) all'articolo 7: 
      1)  al  comma  1,  le  parole  da:  «a  duplice  uso,»  fino  a
«cooperazione internazionale,» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «a
duplice uso listati, di prodotti a duplice uso non listati, di  merci
soggette al regolamento antitortura o di prodotti listati per effetto
di misure restrittive unionali e' vietato, a norma dei regolamenti di
cui all'articolo 1, comma 1, l'Agenzia delle dogane  e  dei  monopoli
sospende l'operazione e ne da' tempestiva comunicazione all'Autorita'
competente,»; 
      2) al comma 2, primo periodo,  le  parole:  «all'Agenzia  delle
dogane e dei monopoli» sono sostituite dalle  seguenti:  «alle  altre
amministrazioni di cui al comma 1»; 
    g) all'articolo 8, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. Le autorizzazioni concernenti prodotti listati per  effetto
di  misure  restrittive  unionali  sono   rilasciate   dall'Autorita'
competente nella  forma  di  autorizzazioni  specifiche  individuali,
salva diversa previsione  dei  regolamenti  (UE)  concernenti  misure
restrittive.»; 
    h) all'articolo 9: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. L'Autorita' competente puo' subordinare  al  rilascio  di
un'autorizzazione  l'esportazione  di  prodotti  a  duplice  uso  non
listati, la prestazione di servizi di intermediazione o la  fornitura
di  assistenza  tecnica  collegate  ai   medesimi   prodotti   ovvero
l'esportazione di prodotti di sorveglianza informatica  non  compresi
negli elenchi di cui all'allegato  I  del  regolamento  duplice  uso,
qualora  abbia  acquisito  elementi  informativi  su  una   specifica
operazione d'esportazione ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e  10
del regolamento duplice uso, nonche' di quanto disposto dal  presente
decreto. Con  decreto  del  Ministro  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale puo'  essere  vietata  o  subordinata  ad
autorizzazione l'esportazione di prodotti a duplice uso  non  listati
ai sensi dell'articolo 9 del regolamento duplice uso.»; 
      2) al comma 2, le parole: «al Ministero degli affari  esteri  e
della cooperazione internazionale,» sono soppresse; 
      3) al comma 3, le parole  da:  «a  questi  collegati»  fino  a:
internazionale» sono sostituite dalle seguenti: «o  la  fornitura  di
assistenza tecnica collegate ai  medesimi  prodotti,  possono  essere
subordinate al rilascio di un'autorizzazione, ai sensi degli articoli
4, 5, 6, 8, 9 e 10 del regolamento duplice uso,  anche  su  richiesta
specifica»; 
      4)  al  comma  5,  secondo  periodo,  le  parole  da:  «e'   da
assoggettare»"  fino  a  «all'intermediario»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «o  di  assistenza   tecnica   e'   da   assoggettare   ad
autorizzazione  per  motivi  di   non   proliferazione,   l'Autorita'
competente comunica tempestivamente tale decisione all'operatore»; 
      5) al comma 6, le parole da: «all'esportatore» a  «esportazione
o» sono sostituite dalle seguenti: «all'operatore  la  subordinazione
ad autorizzazione dell'operazione di esportazione,  di  fornitura  di
assistenza tecnica o della prestazione di servizi di»"; 
      6) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
        «7. Fermo quanto previsto dagli articoli 4, paragrafo  2,  5,
paragrafo 2, 6, paragrafo 2 e 8, paragrafo 2 del regolamento  duplice
uso, quando sussistono motivi per sospettare che prodotti  a  duplice
uso non listati o prodotti di sorveglianza informatica  non  compresi
negli elenchi di cui all'allegato I del regolamento duplice uso  sono
o possono essere destinati, in tutto o in parte, a uno degli  usi  di
cui all'articolo 4, paragrafo 1, del  regolamento  duplice  uso,  gli
operatori interessati alla esportazione dei prodotti medesimi, ovvero
alla fornitura di assistenza tecnica o alla prestazione di servizi di
intermediazione collegate ai  prodotti  stessi,  ne  informano  senza
indugio l'Autorita' competente.»; 
      7)  al  comma  8,  le  parole  da:  «dell'esportatore»  fino  a
«internazionale,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 7,
comunica la stessa», e le parole:  «l'esportatore  o  l'intermediario
interessati  devono  presentare»  sono  sostituite  dalle   seguenti:
«l'operatore presenta»; 
    i) all'articolo 10: 
      1) il comma 1, e' sostituito dal seguente: 
        «L'autorizzazione specifica individuale e' rilasciata, previo
parere del Comitato consultivo, ad un singolo  operatore  e  per  uno
specifico utilizzatore finale, in relazione a uno o piu' beni  fisici
o intangibili o ad una o piu' operazioni di trasmissione di  software
e tecnologia o di assistenza tecnica. La  durata  dell'autorizzazione
non  e'  superiore  a  quella  indicata  dai   regolamenti   di   cui
all'articolo 1, comma 1.  Su  richiesta  motivata  dell'operatore  da
presentare  non  oltre  la  scadenza,  l'Autorita'  competente   puo'
accordare una o piu' proroghe.»; 
      2) al comma 2, le parole: «dell'esportatore, dell'intermediario
o  del  fornitore  di  assistenza  tecnica»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «dell'operatore»; 
      3) al comma 3, lettera d), le parole: «uso e per i  prodotti  a
duplice uso non listati» sono soppresse; 
      4) al comma 4, la parola: «, timbrata» e' soppressa; 
    l) all'articolo 11: 
      1) al  comma  1,  le  parole:  «analoghe  autorizzazioni»  sono
sostituite dalle seguenti: «autorizzazioni individuali» e il  secondo
periodo e' soppresso.; 
      2) al comma 2, le parole da: «tre  anni»  a  «una  volta»  sono
sostituite dalle seguenti: «quella indicata dai  regolamenti  di  cui
all'articolo 1, comma 1.  Su  richiesta  motivata  dell'operatore  da
presentare  non  oltre  la  scadenza,  l'Autorita'  competente   puo'
accordare una o piu' proroghe.»; 
      3) al comma 5, lettera c), le parole: «uso o»  sono  sostituite
dalle seguenti: «uso listati o»; 
    m) all'articolo 12, comma 1, le parole: «, dei prodotti a duplice
uso non» sono soppresse; 
    n) all'articolo 13: 
      1) al comma 1, le parole: «e di prodotti  a  duplice  uso  non»
sono soppresse e le parole: «allegato III c» e «allegato  II  octies»
sono  sostituite  rispettivamente  dalle  seguenti:  «allegato   III,
sezione C,» e «allegato II, sezione I,»; 
      2) al comma 2, dopo le parole: «a duplice uso» e'  inserita  la
seguente: «listati»; 
      3) al comma 5, le parole: «dei commi 4  e  6»  sono  sostituite
dalle seguenti: «del comma 4»; 
    o) all'articolo 14: 
      1) al comma 1 le parole: «alle lettere c)  e  d)  dell'articolo
12» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo  15,  paragrafo  1,
lettere c) e d),», 
      2) al comma 3, le parole: «dell'originale» sono soppresse; 
    p) all'articolo 15, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: 
      «2-bis.  Per  la   cessione   di   materiali   o   informazioni
classificati  inclusi  in  prodotti  a  duplice  uso  da   trasferire
all'interno dell'Unione europea anche al di fuori dei casi di cui  al
comma  1,  l'operatore  presenta   domanda   di   autorizzazione   al
Dipartimento delle informazioni  per  la  sicurezza  per  il  tramite
dell'Autorita'  competente,  la   quale   comunica   l'esito   e   le
prescrizioni imposte a tutela  dei  materiali  o  delle  informazioni
classificati ai richiedenti e, quando necessario, agli Stati  o  alle
organizzazioni internazionali di destinazione, entro  il  termine  di
cui all'articolo 8, comma 6, del presente decreto.»; 
    q)  all'articolo  16,  comma  3,  le  parole:  «nella   parte   2
dell'Allegato II-bis» sono sostituite dalle seguenti:  «nell'allegato
II, sezione A, parte 2,»; 
    r) all'articolo 17: 
      1) al comma 1 le parole: «dell'esportatore, dell'intermediario»
sono sostituite dalle seguenti: «dell'esportatore,  dell'importatore,
dell'intermediario» 
      2) al comma 3, primo periodo, dopo le  parole:  «dall'Autorita'
competente,» e' inserita la seguente: «anche»; 
      3) al comma 4, il primo periodo  e'  soppresso  e,  al  secondo
periodo, dopo  la  parola:  «esportati,»  e'  aggiunta  la  seguente:
«importati,»; 
    s) l'articolo 18 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 18 (Sanzioni relative ai prodotti a duplice  uso).  -  1.
Chiunque effettua operazioni di esportazione di  prodotti  a  duplice
uso listati o di prodotti a duplice uso non listati, anche  in  forma
intangibile, di transito o di trasferimento  all'interno  dell'Unione
europea,  ovvero  presta  servizi  di  intermediazione  o  assistenza
tecnica  concernenti  i  prodotti   medesimi,   senza   la   relativa
autorizzazione   ovvero   con   autorizzazione   ottenuta    fornendo
dichiarazioni o documentazione false, e'  punito  con  la  reclusione
fino a sei anni e con la multa da euro 25.000 a euro 250.000. 
      2. Chiunque effettua le operazioni ovvero presta i  servizi  di
cui al  comma  1  in  difformita'  dagli  obblighi  prescritti  dalla
relativa autorizzazione, e' punito con la reclusione fino  a  quattro
anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000. 
      3.  L'operatore  che  nei  casi  previsti  dagli  articoli   4,
paragrafo 2, 5, paragrafo 2, 6, paragrafo 2, e 8,  paragrafo  2,  del
regolamento duplice uso, omette di informare  l'Autorita'  competente
e' punito con l'arresto fino a due  anni  e  con  l'ammenda  da  euro
15.000 a euro  90.000.  La  medesima  pena  si  applica  in  caso  di
violazione dell'obbligo di informativa di cui all'articolo  9,  comma
7. 
      4. Salvo che il  fatto  costituisca  reato,  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro  15.000  a  euro  90.000
l'operatore che: 
        a)   omette   di    comunicare    all'Autorita'    competente
l'intervenuta variazione dei  dati  e  delle  informazioni  contenuti
nella domanda di autorizzazione entro quindici giorni dal verificarsi
della variazione; 
        b) viola gli obblighi di tenuta, conservazione ed  esibizione
della documentazione relativa alle operazioni effettuate o ai servizi
resi, di cui all'articolo 27 del regolamento duplice uso; 
        c) viola gli obblighi stabiliti dagli articoli 12, comma 4, e
13, comma 5.»; 
    t) all'articolo 19: 
      1) al comma 1, alinea, le parole: «da due a sei  anni  o»  sono
sostituite dalle seguenti: «fino a sei anni e»; 
      2) al comma 1, lettera a) le parole da:  «4-bis»  a  «4-sexies»
sono sostituite dalle seguenti: «5, 6, 7, 8 e 9»; 
      3) al comma 1, lettera b) il numero: «4-bis» e' sostituito  dal
seguente: «5»; 
      4) al comma 1, lettera c) le parole: «6-bis e 7-quinquies» sono
sostituite dalle seguenti: «13 e 18»; 
      5) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2. Chiunque effettua le operazioni ovvero presta  i  servizi
di cui al comma 1, lettere b) e d),  in  difformita'  dagli  obblighi
prescritti dalla relativa autorizzazione, e' punito con la reclusione
fino a quattro anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000.»; 
      6) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: 
        «4. Chiunque effettua  le  operazioni  di  cui  al  comma  1,
lettere b) e d), e' assoggettato alla sanzione amministrativa da euro
15.000 a euro 90.000 quando: 
          a)  omette  di  comunicare  all'Autorita'   competente   le
variazioni dei dati e delle informazioni contenuti nella  domanda  di
autorizzazione entro 15 giorni dal verificarsi della variazione; 
          b) non provvede  alla  conservazione  della  documentazione
relativa alle  operazioni  effettuate  in  regime  di  autorizzazione
specifica individuale negli archivi della propria sede legale, per un
periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla fine  dell'anno
nel quale le operazioni hanno avuto luogo; 
          c)  non  presenta  i  documenti  richiesti   dall'Autorita'
competente a norma dell'articolo 17, comma 2; 
          d) viola gli obblighi stabiliti dall'articolo 12, comma 4. 
        5.  Alla  stessa  sanzione  di  cui  al  comma   4   soggiace
l'esportatore   che   non   provvede   alla    conservazione    della
documentazione relativa alle esportazioni  effettuate  in  regime  di
autorizzazione  generale  dell'Unione  europea  negli  archivi  della
propria sede legale per un periodo non inferiore  a  cinque  anni,  a
decorrere dalla fine dell'anno nel quale le  operazioni  hanno  avuto
luogo e  di  esibizione  della  stessa  su  richiesta  dell'Autorita'
competente.»; 
    u) all'articolo 20: 
      1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
        «1. E' punito con la reclusione fino a sei anni chiunque,  in
violazione dei divieti contenuti  nei  regolamenti  (UE)  concernenti
misure restrittive: 
          a) effettua operazioni di esportazione  o  importazione  di
prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali; 
          b) presta servizi di qualsiasi  natura  soggetti  a  misure
restrittive unionali; 
          c)  partecipa  a   qualsiasi   titolo   a   procedure   per
l'affidamento di contratti  di  appalto  pubblico  o  di  concessione
soggetti a misure restrittive unionali o esegue, in tutto o in parte,
uno o piu' dei medesimi contratti. 
        2. Chiunque effettua le operazioni di cui al comma 1 senza la
prescritta  autorizzazione,  ovvero   con   autorizzazione   ottenuta
fornendo dichiarazioni o  documentazione  false,  e'  punito  con  la
reclusione fino a sei anni e con la  multa  da  euro  25.000  a  euro
250.000.» 
      2) al comma 3, le  parole:  «comma  2»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «comma 1,» e le parole: da  uno  a  quattro  anni  o»  sono
sostituite dalle seguenti: «fino a quattro anni e»; 
      3) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: 
        «3-bis. Chiunque effettua le operazioni di cui al comma 1, e'
assoggettato alla sanzione  amministrativa  da  euro  15.000  a  euro
90.000 quando: 
          a)  omette  di  comunicare  all'Autorita'   competente   le
variazioni dei dati e delle informazioni contenuti nella  domanda  di
autorizzazione entro 15 giorni dal verificarsi della variazione; 
          b) non provvede  alla  conservazione  della  documentazione
relativa alle  operazioni  effettuate  in  regime  di  autorizzazione
specifica individuale negli archivi della propria sede legale, per un
periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla fine  dell'anno
nel quale le operazioni hanno avuto luogo; 
          c)  non  presenta  i  documenti  richiesti   dall'Autorita'
competente a norma dell'articolo 17, comma 2.»; 
    v) all'articolo 21: 
      1) al comma 1, le parole «da due a sei anni o» sono  sostituite
dalle seguenti: «fino a sei anni e»; 
      2) al comma 2, le  parole  «da  uno  a  quattro  anni  o»  sono
sostituite dalle seguenti: «fino a quattro anni e»; 
    z) dopo l'articolo 21 e' inserito il seguente: 
      «Art.  21-bis  (Confisca  obbligatoria).  -  1.  Fermo   quanto
previsto dall'articolo 240, secondo comma, numeri 1) e 2) del  codice
penale, nel caso di condanna, o di applicazione della  pena  a  norma
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, e' sempre  ordinata
la confisca delle cose che servirono o furono destinate a  commettere
i reati di cui agli articoli 18, commi 1 e 2, 19, commi 1 e 2, o  20,
commi 1 e 2, del presente decreto, nonche' delle cose che ne sono  il
prodotto o il  profitto.  Quando  non  e'  possibile  procedere  alla
confisca del denaro, dei beni e delle altre utilita' di cui al  primo
periodo, il giudice ordina la confisca di altre somme di  denaro,  di
beni e di altre utilita'  di  legittima  provenienza  per  un  valore
equivalente, delle quali il condannato ha  la  disponibilita',  anche
per interposta persona.»; 
    aa) sono abrogati gli articoli 10, comma  8,  11,  comma  8,  12,
comma 6, 19, comma 3, e 20, comma 4. 
    bb) nelle premesse: 
      1) dopo le parole: «Visto il regolamento (CE) n.  428/2009  del
Consiglio  del  5  maggio  2009  che  procede  alla   rifusione   del
regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio del  22  giugno  2000  ed
istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del
trasferimento, dell'intermediazioni e  del  transito  di  prodotti  a
duplice uso» sono inserite le seguenti: «Visto  il  regolamento  (UE)
2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20  maggio  2021,
che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni,
dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica,  del  transito  e  del
trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione)»; 
      2) dopo le parole: «Visto il regolamento (CE) n. 1236/2005  del
Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio  di  determinate
merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte,  per  la
tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti»
sono inserite le seguenti: «Visto il regolamento  (UE)  2019/125  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 16 gennaio 2019,  relativo  al
commercio di determinate merci che potrebbero essere  utilizzate  per
la pena di morte, per la tortura  o  per  altri  trattamenti  o  pene
crudeli, inumani o degradanti (codificazione)».