Art. 24 
 
Attuazione della direttiva (UE) 2022/738 del Parlamento europeo e del
  Consiglio, del 6 aprile 2022, che modifica la  direttiva  2006/1/CE
  relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati  senza  conducente
  per il trasporto di merci su strada 
 
  1. All'articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. E' ammessa, nell'ambito del trasporto di  merci  su  strada
per conto di terzi, l'utilizzazione di autocarri, trattori,  rimorchi
e semirimorchi, autotreni e autoarticolati locati  senza  conducente,
dei quali risulti locataria un'impresa stabilita in uno Stato  membro
dell'Unione europea, a condizione che i  suddetti  veicoli  risultino
immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione
di qualsiasi Stato membro.»; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3.    L'impresa    italiana    iscritta     all'albo     degli
autotrasportatori di cose per conto terzi, in  conformita'  a  quanto
disposto dalla legge 6 giugno 1974,  n.  298,  e,  se  del  caso,  al
Registro  elettronico  nazionale  delle  imprese  che  esercitano  la
professione di trasportatore su strada di  cui  all'articolo  16  del
regolamento (CE) n. 1071/2009 puo' utilizzare autocarri,  rimorchi  e
semirimorchi,   autotreni    ed    autoarticolati,    acquisiti    in
disponibilita' mediante contratto di locazione ed  in  proprieta'  di
impresa avente sede in uno Stato membro dell'Unione europea.»; 
    c) al comma  4,  lettera  a),  dopo  le  parole:  «ed  i  veicoli
destinati al trasporto di cose» sono inserite le seguenti: «per conto
proprio»; 
    d) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
      «5. Per i veicoli adibiti a locazione senza conducente la carta
di circolazione e' rilasciata sulla base  della  denuncia  di  inizio
attivita' di cui all'articolo 1  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 19 dicembre 2001, n. 481.»; 
    e) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
      «6. Il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  con
decreto adottato di  concerto  con  il  Ministro  dell'interno,  puo'
stabilire  eventuali  ulteriori  criteri   limitativi,   nonche'   le
modalita'  per  il  rilascio  della  carta  di  circolazione  e   per
l'utilizzo dei veicoli di cui ai commi 2 e 3.». 
  2. L'utilizzazione di veicoli in locazione senza conducente di  cui
all'articolo 84, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e' consentita a condizione che: 
    a) il contratto  di  locazione  preveda  unicamente  la  messa  a
disposizione del veicolo senza conducente e non sia  abbinato  ad  un
contratto di servizio concluso con la stessa impresa e riguardante il
personale di guida o di accompagnamento; 
    b)  il  veicolo  locato   sia   esclusivamente   a   disposizione
dell'impresa  che  lo  utilizza,  per  la  durata  del  contratto  di
locazione; 
    c)  il  veicolo  locato  sia  guidato   dal   personale   proprio
dell'impresa che lo utilizza. 
  3. Al fine del rispetto delle condizioni di  cui  al  comma  2,  e'
necessario il possesso, a bordo del veicolo oggetto del contratto  di
locazione,  della  seguente  documentazione  in  formato  cartaceo  o
elettronico: 
    a) contratto di locazione o  estratto  autenticato  del  medesimo
contratto; 
    b) qualora non sia il conducente a locare il  veicolo,  contratto
di  lavoro  del  conducente  o  estratto  autenticato  del   medesimo
contratto. 
  4. I documenti di  cui  al  comma  3,  lettere  a)  e  b),  possono
eventualmente  essere  sostituiti   da   un   documento   equivalente
rilasciato dalle autorita' competenti dello Stato membro. 
  5. Il Centro elaborazione dati del Dipartimento  per  la  mobilita'
sostenibile  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
iscrive il numero della  targa  di  immatricolazione  di  un  veicolo
locato utilizzato da un'impresa che effettua trasporti  di  merci  su
strada per conto terzi, stabilita in Italia, nel registro elettronico
nazionale in conformita' all'articolo  16  del  regolamento  (CE)  n.
1071/2009. 
  6. Ai fini di cui all'articolo 3-bis, paragrafo 2, della  direttiva
2006/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 gennaio 2006,
presso  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,   la
Direzione generale per la sicurezza stradale  e  l'autotrasporto  del
Dipartimento per la mobilita' sostenibile e' individuata quale  punto
di contatto nazionale. 
  7. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, e' abrogato il decreto del  Ministro  per  il  coordinamento
delle politiche comunitarie 14 dicembre 1987, n. 601. 
  8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.