Art. 26 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 7, 8, 11, 12,  14,  15  e
17, pari a euro 50.344.537 per l'anno 2023,  a  euro  88.141.617  per
l'anno 2024, a euro 98.949.185 per l'anno 2025, a euro 79.846.599 per
l'anno 2026, a euro 80.116.134 per l'anno 2027, a euro 80.571.664 per
ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 80.770.245  per  l'anno
2031, a euro 71.364.752 annui a  decorrere  dal  2032  e  agli  oneri
derivanti dall'articolo 5 valutati in 3.024.000 per  l'anno  2023,  a
euro 3.097.000 per l'anno 2024, a euro 3.286.000 per l'anno  2025,  a
euro 3.574.000 per l'anno 2026, a euro 4.097.000 per l'anno  2027,  a
euro 4.773.000 per l'anno 2028, a euro 5.258.000 per l'anno  2029,  a
euro 5.624.000 per l'anno 2030, a euro 5.694.000 per l'anno  2031,  a
euro 5.765.000 annui a decorrere dall'anno 2032 si provvede: 
    a) quanto a euro 5.042.028 per l'anno  2023  ed  euro  12.402.849
annui  a  decorrere  dall'anno  2024,  mediante  la  riduzione  degli
stanziamenti di spesa per la retribuzione  del  personale  volontario
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  iscritti  nello  stato  di
previsione del Ministero  dell'interno,  nell'ambito  della  missione
«Soccorso civile»; 
    b) quanto a 120.000 euro per l'anno  2023  e  a  200.000  euro  a
decorrere dall'anno  2024  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato  di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo  al  Ministero
dell'interno; 
    c) quanto a euro 44.874.000 per l'anno 2023,  a  euro  44.997.000
per l'anno 2024, a euro 68.345.716 per l'anno 2025, a euro 70.817.750
per l'anno 2026, a euro 71.610.285 per l'anno 2027, a euro 72.741.815
per l'anno 2028, a euro 73.226.815 per l'anno 2029, a 73.592.815  per
l'anno 2030, a euro 73.861.396 per l'anno 2031 e  a  euro  64.526.903
annui a decorrere dall'anno 2032  mediante  corrispondente  riduzione
del  fondo  per  il  recepimento  della  normativa  europea  di   cui
all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234; 
    d) quanto a euro 3.332.509 per l'anno 2023, a euro 33.638.768 per
l'anno  2024  e  a  euro  21.286.620   per   l'anno   2025   mediante
corrispondete riduzione del fondo di cui all'articolo 1,  comma  607,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato,  con
propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. 
  3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1,  dall'attuazione  delle
disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni e
le autorita'  interessate  provvedono  alle  attivita'  ivi  previste
mediante utilizzo delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente.