Art. 6 
 
Disposizioni in materia di pubblicita' nel  settore  sanitario.  Caso
                            NIF 2020/4008 
 
  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  il  comma
525 e' sostituito dal seguente: 
    «525. Le  comunicazioni  informative  da  parte  delle  strutture
sanitarie private di cura e degli iscritti  agli  albi  degli  Ordini
delle professioni sanitarie di cui al capo II della legge 11  gennaio
2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro  attivita',
comprese le societa' di cui all'articolo 1, comma 153, della legge  4
agosto 2017, n. 124, possono contenere unicamente le informazioni  di
cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,  n.  248,
funzionali a  garantire  il  diritto  ad  una  corretta  informazione
sanitaria, restando escluso, nel rispetto della libera e  consapevole
determinazione dell'assistito, della dignita'  della  persona  e  del
principio di appropriatezza delle  prestazioni  sanitarie,  qualsiasi
elemento di carattere attrattivo e suggestivo, tra cui  comunicazioni
contenenti offerte, sconti e promozioni, che possano  determinare  il
ricorso improprio a trattamenti sanitari.».