Art. 8 
 
Istituzione del Fondo per la prevenzione e riduzione del radon indoor
e per rendere compatibili le misure di efficientamento energetico, di
qualita'  dell'aria  in  ambienti  chiusi  con  gli   interventi   di
prevenzione e riduzione del radon  indoor.  Procedura  di  infrazione
                 2018/2044. Caso Ares (2022) 1775812 
 
  1. Al fine di assicurare l'adozione di interventi di prevenzione  e
riduzione della concentrazione del radon indoor e  per  una  efficace
compatibilita' delle  misure  di  efficientamento  energetico  con  i
programmi di qualita' dell'aria  negli  ambienti  chiusi  e  con  gli
interventi di prevenzione e riduzione della concentrazione  di  radon
indoor, ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.  101,  e'
istituito, nello stato di previsione del  Ministero  dell'ambiente  e
della sicurezza energetica, un apposito Fondo con una dotazione di 10
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031, finalizzato
a finanziare l'attuazione di interventi di  riduzione  e  prevenzione
della concentrazione di radon indoor  in  eventuale  sinergia  con  i
programmi di risparmio energetico e di qualita' dell'aria in ambienti
chiusi. 
  2. Il Fondo e' assegnato alle regioni e alle province  autonome  di
Trento  e  di  Bolzano  sulla  base  dell'individuazione  delle  aree
prioritarie, di cui all'articolo 11 del decreto  legislativo  n.  101
del 2020, con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica, di concerto  con  i  Ministri  della  salute  e
dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le  provincie
autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro centoventi  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a  10  milioni  di  euro  per
ciascuno  degli  anni  dal  2023  al  2031  si  provvede   ai   sensi
dell'articolo 26.