Art. 9 
 
Misure  in  materia   di   circolazione   stradale   finalizzate   al
  miglioramento della qualita' dell'aria. Procedure di infrazione  n.
  2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299 
 
  1. Al nuovo codice della strada, di cui al decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 6, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
      «1-bis.  Nei  casi  in  cui  risulti  necessario  limitare   le
emissioni derivanti dal traffico veicolare in  relazione  ai  livelli
delle  sostanze  inquinanti  nell'aria,  le  regioni  e  le  province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  nell'ambito  delle  rispettive
competenze,  sentiti  il  prefetto  o  i  prefetti   competenti   per
territorio limitatamente agli aspetti di sicurezza della circolazione
stradale,  gli  enti  proprietari   o   gestori   dell'infrastruttura
stradale, possono disporre riduzioni della velocita' di  circolazione
dei veicoli, anche a carattere permanente, sulle  strade  extraurbane
di cui all'articolo 2, comma 2,  lettere  A  e  B,  limitatamente  ai
tratti stradali che  attraversano  centri  abitati  ovvero  che  sono
ubicati in prossimita' degli stessi. 
      1-ter.  L'ente  proprietario  o   gestore   dell'infrastruttura
stradale provvede a rendere noti all'utenza i provvedimenti  adottati
ai  sensi  del  comma  1-bis  in  conformita'   a   quanto   previsto
dall'articolo 5, comma 3, e con le modalita' di cui al comma 5. 
      1-quater. Il controllo della velocita' nelle  aree  individuate
ai  sensi  del  comma  1-bis  puo'   essere   effettuato   ai   sensi
dell'articolo 201, comma 1-bis, lettera f). 
      1-quinquies.  Chiunque  non  osserva  i  limiti  di   velocita'
stabiliti con i provvedimenti di cui al comma 1-bis e' soggetto  alle
sanzioni di cui all'articolo 142.»; 
    b) all'articolo 7, dopo il comma 9-bis, e' inserito il seguente: 
      «9-ter.  I  comuni  possono  stabilire,  all'interno   di   una
determinata zona  a  traffico  limitato,  diversi  tempi  massimi  di
permanenza,  tra  l'ingresso  e  l'uscita,  anche  differenziati  per
categoria di veicoli o di utenti.».