Art. 13 
 
Disposizioni in materia di personale del Ministero della giustizia  e
di misure organizzative finalizzate al rafforzamento delle competenze
in materia  di  analisi,  valutazione  delle  politiche  pubbliche  e
                        revisione della spesa 
 
  1. All'articolo 14, comma 1, primo  periodo,  del  decreto-legge  9
giugno 2021, n. 80, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2021, n. 113, dopo le parole: «per  titoli  e  prova  scritta»
sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti:  «,  in  deroga  all'articolo
35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165». 
  2. Al fine di  assicurare  il  raggiungimento  degli  obiettivi  di
efficientamento e innovazione, in coerenza con le  linee  progettuali
del Piano nazionale di ripresa e  resilienza  (PNRR),  attraverso  la
parziale  copertura  delle  vacanze  della  dotazione  organica   del
personale di livello dirigenziale non generale,  il  Ministero  della
giustizia  e'  autorizzato,  in  deroga   alle   ordinarie   facolta'
assunzionali, ad assumere, nel biennio 2023-2024,  con  contratto  di
lavoro a tempo indeterminato e nei  limiti  della  vigente  dotazione
organica, settanta unita' di personale dirigenziale  di  livello  non
generale. Una quota non inferiore al 50 per cento dei posti  messi  a
bando e' ricoperta attraverso procedure  concorsuali  pubbliche.  Una
quota non superiore al 30 per cento dei posti residui  e'  riservata,
attraverso procedure comparative che  tengono  conto  dei  criteri  e
requisiti previsti dall'articolo 28, comma  1-ter,  secondo  periodo,
del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  al   personale
appartenente ai ruoli dell'amministrazione  giudiziaria  in  possesso
dei titoli di studio previsti dalla legislazione vigente e che  abbia
maturato  almeno  cinque  anni   di   servizio   nella   terza   area
professionale. Una ulteriore quota non superiore al 15 per cento  dei
medesimi posti residui e' altresi' riservata al personale di  cui  al
periodo  precedente,  in  servizio  a  tempo  indeterminato,  che  ha
ricoperto o ricopre incarichi di livello dirigenziale non generale di
cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo  2001,
n. 165, per almeno un triennio e con valutazione positiva. 
  3. Per l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  comma  2  e'
autorizzata la spesa di euro 935.200 per l'anno 2023 per la  gestione
delle procedure concorsuali, di euro 9.074.837, di cui  euro  315.000
per le spese di funzionamento, per l'anno 2024, e di  euro  8.791.337
annui, di cui euro 31.500 per le spese di funzionamento, a  decorrere
dall'anno 2025, cui si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione
dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2023-2025,  nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della giustizia. 
  4. Ai fini del potenziamento e del rafforzamento  delle  competenze
del Ministero della giustizia  in  materia  di  analisi,  valutazione
delle politiche pubbliche e revisione della spesa, in coerenza con lo
specifico obiettivo del PNRR e delle disposizioni di cui all'articolo
1, commi da 891 a 893, della  legge  29  dicembre  2022,  n.  197,  e
nell'ottica  di  un  progressivo  efficientamento  del  processo   di
programmazione delle  risorse  finanziarie  e  degli  investimenti  a
supporto delle scelte allocative, e' istituito, a  decorrere  dal  1°
luglio 2023, nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro della
giustizia, in aggiunta all'attuale dotazione  organica  ministeriale,
un posto di funzione dirigenziale di livello generale, con compiti di
studio e  di  analisi  in  materia  di  valutazione  delle  politiche
pubbliche  e  revisione  della  spesa,  nonche'  per   coadiuvare   e
supportare l'organo politico nelle funzioni strategiche di  indirizzo
e di coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore delle
politiche di bilancio. 
  5. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 4,  il  direttore
generale  si  avvale  delle  specifiche   professionalita'   indicate
all'articolo 7, comma 3,  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno  2019,  n.  100,  dei
delegati dai vertici delle articolazioni ministeriali interessate dai
processi di revisione della spesa nonche' di esperti  in  materia  di
analisi, valutazione delle  politiche  pubbliche  e  revisione  della
spesa anche attraverso  convenzioni  con  universita'  e  formazione,
mediante utilizzo delle risorse di cui  all'articolo  1,  comma  891,
della legge  29  dicembre  2022,  n.  197,  ripartite  a  favore  del
Ministero della giustizia, secondo le modalita' e nei limiti previsti
dal medesimo articolo 1, comma 891, lettere a) e b)  con  riferimento
alla destinazione delle citate risorse per  assunzioni  di  personale
non dirigenziale a tempo indeterminato e al conferimento di incarichi
a  esperti  in  materia  di  analisi,  valutazione  delle   politiche
pubbliche  e  revisione  della  spesa,  nonche'  a  convenzioni   con
universita' e formazione. 
  6. Per le finalita' di cui al comma 4 e' autorizzata  la  spesa  di
euro 144.775 per l'anno 2023 e di euro 289.550 annui a decorrere  dal
2024,  cui  si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione   dello
stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma «Fondi di
riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della giustizia. 
  7. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere,  con  propri  decreti,  alle  occorrenti  variazioni   di
bilancio.