Art. 6 Disposizioni finanziarie, finali e abrogazioni 1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 29, valutati in 3,5 milioni di euro nell'anno 2024 e in 1,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 3. All'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242, le parole: «delle societa' ed associazioni sportive» sono soppresse. 4. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 29 agosto 2023 MATTARELLA Tajani, Il Vicepresidente ex articolo 8, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 Abodi, Ministro per lo sport e i giovani Calderone, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze Piantedosi, Ministro dell'interno Salvini, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Schillaci, Ministro della salute Valditara, Ministro dell'istruzione e del merito Bernini, Ministro dell'universita' e della ricerca Zangrillo, Ministro per la pubblica amministrazione Locatelli, Ministro per le disabilita' Visto, il Guardasigilli: Nordio
Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307: «Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi). - 1. (Omissis) a)-c) (Omissis) 2. - 4. (Omissis) 5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.». - Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242 (Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 1999: «Art. 5 (Compiti del consiglio nazionale). - 1. - 1-bis (Omissis) 2. a) - b) (Omissis) c) delibera in ordine ai provvedimenti di riconoscimento, ai fini sportivi, delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite e di altre discipline sportive associate al CONI e alle federazioni, sulla base dei requisiti fissati dallo statuto, tenendo conto a tal fine anche della rappresentanza e del carattere olimpico dello sport, dell'eventuale riconoscimento del CIO e della tradizione sportiva della disciplina; d) - g) (Omissis).».