Art. 6 
 
           Disposizioni finanziarie, finali e abrogazioni 
 
  1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 29, valutati in  3,5
milioni di euro nell'anno 2024 e in  1,9  milioni  di  euro  annui  a
decorrere  dall'anno  2025,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione  del  fondo  di  cui  all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con  modificazioni
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  3. All'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo  23
luglio 1999 n.  242,  le  parole:  «delle  societa'  ed  associazioni
sportive» sono soppresse. 
  4. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 29 agosto 2023 
 
                             MATTARELLA 
 
                                Tajani, Il Vicepresidente ex articolo
                                8, comma 1,  della  legge  23  agosto
                                1988, n. 400 
 
                                Abodi, Ministro  per  lo  sport  e  i
                                giovani 
 
                                Calderone,  Ministro  del  lavoro   e
                                delle politiche sociali 
 
                                Giorgetti, Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze 
 
                                Piantedosi, Ministro dell'interno 
 
                                Salvini,        Ministro        delle
                                infrastrutture e dei trasporti 
 
                                Schillaci, Ministro della salute 
 
                                Valditara, Ministro dell'istruzione e
                                del merito 
 
                                Bernini, Ministro dell'universita'  e
                                della ricerca 
 
                                Zangrillo, Ministro per  la  pubblica
                                amministrazione 
 
                                Locatelli,    Ministro     per     le
                                disabilita' 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 10,  comma  5,  del
          decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282   (Disposizioni
          urgenti  in  materia  fiscale  e  di   finanza   pubblica),
          pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27  dicembre
          2004,  convertito,  con  modificazioni,  dalla   legge   27
          dicembre 2004, n. 307: 
                «Art.  10  (Proroga  di   termini   in   materia   di
          definizione di illeciti edilizi). - 1. (Omissis) 
                  a)-c) (Omissis) 
                2. - 4. (Omissis) 
                5.  Al  fine  di  agevolare  il  perseguimento  degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 2, lettera
          c), del decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242 (Riordino
          del Comitato olimpico nazionale italiano -  CONI,  a  norma
          dell'articolo  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59),
          pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 176  del  29  luglio
          1999: 
                «Art. 5 (Compiti del consiglio  nazionale).  -  1.  -
          1-bis (Omissis) 
                2. a) - b) (Omissis) 
                  c)  delibera  in   ordine   ai   provvedimenti   di
          riconoscimento,  ai  fini   sportivi,   delle   federazioni
          sportive nazionali,  degli  enti  di  promozione  sportiva,
          delle  associazioni  benemerite  e  di   altre   discipline
          sportive associate al CONI e alle federazioni,  sulla  base
          dei requisiti fissati dallo statuto, tenendo  conto  a  tal
          fine anche della rappresentanza e  del  carattere  olimpico
          dello sport, dell'eventuale riconoscimento del CIO e  della
          tradizione sportiva della disciplina; 
                  d) - g) (Omissis).».