Art. 2 
 
Misure urgenti in materia di social card, di trasporto pubblico e  di
                           borse di studio 
 
  1. Al fine di sostenere il potere d'acquisto dei  nuclei  familiari
meno  abbienti,  anche  a  seguito  dell'incremento  del  costo   del
carburante, ai beneficiari della social card di cui  all'articolo  1,
commi da 450 a 451-bis della  legge  29  dicembre  2022,  n.  197  e'
riconosciuto un ulteriore contributo nei limiti pro capite  derivante
dalla ripartizione della  somma  di  cui  al  comma  3  del  presente
articolo. A tal fine, all'articolo  1,  comma  450,  della  legge  29
dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: «con una dotazione  di  500  milioni  di  euro  per
l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «con  una  dotazione  di
600 milioni di euro per l'anno 2023»; 
    b) dopo le parole: «beni alimentari  di  prima  necessita'»  sono
aggiunte le seguenti: «e di carburanti,  nonche',  in  alternativa  a
questi ultimi, di abbonamenti per  i  mezzi  del  trasporto  pubblico
locale,». 
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del Ministro delle imprese e del made in  Italy,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  e  con  il
Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e   delle
foreste, sono stabiliti: 
    a)  l'ammontare  del  beneficio  aggiuntivo  per  singolo  nucleo
familiare; 
    b) le modalita' di raccordo con le previsioni del decreto di  cui
all'articolo 1, comma 451, della legge 29 dicembre 2022, n.  197,  al
fine di preservare l'unicita' del sistema di gestione  e  del  titolo
abilitante, nonche' la facolta' per le amministrazioni  di  assegnare
un nuovo termine per l'attivazione della  carta  qualora  non  ancora
effettuata per ragioni non imputabili al beneficiario; 
    c) le prescrizioni necessarie ad  assicurare  che  l'acquisto  di
carburante o di abbonamenti per il trasporto pubblico locale  avvenga
nei limiti dell'ulteriore contributo assegnato; 
    d) le modalita' e le condizioni di accreditamento  delle  imprese
autorizzate alla vendita di carburanti  che  aderiscono  a  piani  di
contenimento dei costi del prezzo alla pompa. 
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  1,  pari  a  100
milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante  corrispondente
versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle  risorse  della
contabilita' speciale di cui all'articolo 7-quinquies, comma  7,  del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che restano acquisite all'erario. 
  4. Per far fronte alle esigenze emerse in corso d'anno, il fondo di
cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023,  n.  23  e'
incrementato di 12 milioni di euro per l'anno 2023. 
  5. Il fondo integrativo statale per  la  concessione  di  borse  di
studio di cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 68  e'  incrementato  per  l'anno  2023
dell'importo di euro 7.429.667 destinato  alla  corresponsione  delle
borse di studio per l'accesso alla  formazione  superiore  in  favore
degli idonei non beneficiari nelle graduatorie degli  enti  regionali
per il diritto allo studio relative all'anno accademico 2022/2023. 
  6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5, pari a euro 19.429.667 per
l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del  Fondo
per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.