Art. 7 
 
Disposizioni in materia di potenziamento dell'attivita' di analisi  e
valutazione della  spesa,  misure  in  materia  di  finanza  pubblica
nonche' disposizioni urgenti in  materia  di  accesso  al  fondo  per
                   l'avvio di opere indifferibili 
 
  1. All'articolo 26, comma 3,  del  decreto  legislativo  30  giugno
2011, n. 123, le parole «all'articolo 25 del» sono sostituite con  le
parole «al». 
  2. Al fine di assicurare il pieno  ed  efficace  svolgimento  delle
attivita' funzionali al raggiungimento degli obiettivi  istituzionali
e societari attribuiti alle societa' di  cui  alla  legge  24  aprile
1990, n. 100 e di cui all'articolo 6 del decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2003, n. 326, ferma  restando  l'autonomia  finanziaria  e  operativa
delle predette societa', alle stesse non si applicano  i  vincoli,  i
divieti e  gli  obblighi  in  materia  di  contenimento  della  spesa
pubblica previsti dalla legge  a  carico  dei  soggetti  inclusi  nel
provvedimento dell'ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della  legge
31 dicembre 2009, n. 196. Restano fermi, ove applicabili,  i  vincoli
di spesa in materia di personale previsti dalla normativa vigente. Si
applicano in ogni caso le disposizioni in materia di  equilibrio  dei
bilanci e sostenibilita' del debito delle amministrazioni  pubbliche,
ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 4 e  5  della  legge  24
dicembre 2012, n. 243, nonche'  quelle  in  materia  di  obblighi  di
comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in  materia  di
finanza pubblica. 
  3.  Per  fronteggiare  gli  aumenti  eccezionali  dei  prezzi   dei
materiali da costruzione, gli interventi finanziati  con  le  risorse
del Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)  e  del  Piano
nazionale complementare al PNRR (PNC), per i quali sia stata  avviata
da parte dei soggetti attuatori  la  procedura  di  accesso  mediante
l'apposita piattaforma informatica gia' in uso presso il Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, ma  che  non  siano  risultati
beneficiari  delle  risorse  del  Fondo  per  l'avvio   delle   opere
indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del  decreto-legge  17
maggio 2022, n. 50, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2022, n. 91, in ragione del mancato perfezionamento  da  parte
delle Amministrazioni titolari o dell'inosservanza delle disposizioni
procedurali, purche'  in  possesso  dei  relativi  requisiti  possono
essere ammessi al Fondo. Per le finalita' di cui  al  primo  periodo,
entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
le Amministrazioni titolari comunicano al Ministero  dell'economia  e
delle finanze, Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato,
gli elenchi degli interventi beneficiari sulla base  delle  modalita'
indicate dalla medesima Ragioneria. In attuazione del presente comma,
il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e' autorizzato,
con  propri  decreti,  ad  integrare  gli  elenchi  degli  interventi
beneficiari del Fondo per  l'avvio  di  opere  indifferibili  di  cui
all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge, n. 50 del 2022. 
  4. Ferme restando le condizioni per l'accesso al Fondo per  l'avvio
di  opere  indifferibili,  di  cui  all'articolo  26,  comma  7,  del
decreto-legge n. 50  del  2022,  gli  interventi  relativi  ad  opere
finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal  PNRR  e
dal PNC di titolarita' del Ministero della  salute  e  del  Ministero
dell'istruzione e del merito, oggetto  di  procedure  di  affidamento
mediante accordi quadro ai sensi dell'articolo  10,  comma  6-quater,
del  decreto-legge  31  maggio   2021,   n.   77,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.  108,  avviate  dal  18
maggio 2022 al 30 giugno 2023, considerano come importo  preassegnato
a  ciascun  intervento,  in  aggiunta  a  quello  attribuito  con  il
provvedimento di assegnazione, l'ammontare di risorse pari al 10  per
cento dell'importo gia' assegnato dal predetto provvedimento, qualora
non  abbiano  beneficiato  a  nessun  titolo  di   incrementi   delle
assegnazioni per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi  dei
materiali da costruzione. Ai fini dell'attuazione del presente comma,
il Ministero della salute  ed  il  Ministero  dell'istruzione  e  del
merito  comunicano,  entro  il  20   ottobre   2023,   al   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato l'elenco degli interventi, completi  del  codice
unico di progetto (CUP) e dell'indicazione  del  soggetto  attuatore.
Con decreto del Ragioniere generale dello Stato,  da  adottare  entro
dieci giorni dalla data di scadenza del termine  di  cui  al  secondo
periodo,  sono  assegnate  le  risorse  agli  interventi  individuati
nell'elenco di cui allo stesso periodo. Resta fermo  quanto  previsto
dall'articolo 6, comma 6, del decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
213 del 12 settembre 2022 e dall'articolo 11 del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze  10  febbraio  2023,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 58 del 9 marzo 2023. 
  5. All'attuazione dei commi 3 e 4 si  provvede,  nel  limite  delle
risorse residue disponibili a valere  sulle  risorse  del  Fondo  per
l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7,  del
decreto-legge n. 50 del 2022.