Art. 10 Misure relative al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia 1. Per l'anno 2023, al fine di garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche alla luce dei maggiori impegni connessi all'eccezionale afflusso migratorio, le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16, della legge 1° aprile 1981. n. 121, sono incrementate, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, di 15 milioni di euro, come di seguito specificato: a) Polizia di Stato 5,7 milioni di euro; b) Arma dei Carabinieri 5,7 milioni di euro; c) Corpo della Guardia di finanza 2,85 milioni di euro; d) Polizia penitenziaria 0,75 milioni di euro. 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.