Art. 2 
 
Potenziamento dei controlli sulle domande di  visto  di  ingresso  in
                               Italia 
 
   1. Per potenziare i controlli sulle domande di visto  di  ingresso
per l'Italia,  possono  essere  destinate  presso  le  rappresentanze
diplomatiche o gli uffici consolari, previo collocamento fuori  ruolo
presso  il  Ministero  degli  affari  esteri  e  della   cooperazione
internazionale, fino  a  20  unita'  di  personale  dei  ruoli  degli
ispettori o dei sovrintendenti della Polizia di  Stato.  Il  predetto
personale opera altresi' secondo le linee di indirizzo del  Ministero
dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza. Fatti  salvi  i
casi  di  cui  all'articolo  170,  quinto  comma,  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il periodo  minimo
e massimo di permanenza in sede e' fissato rispettivamente in  due  e
quattro anni. 
  2.  Al  personale  del  ruolo  ispettori  e  a  quello  del   ruolo
sovrintendenti spetta il trattamento economico previsto  dalla  parte
terza del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,  n.
18 per il posto rispettivamente di  assistente  amministrativo  e  di
coadiutore. All'erogazione di detto trattamento provvede il Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale,  che,  nelle
more dell'istituzione dei posti di organico ai sensi dell'articolo 32
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18,  e'
autorizzato a  corrispondere  anticipazioni  per  l'intero  ammontare
spettante. 
  3. Il trattamento economico previsto per il  servizio  prestato  in
Italia  rimane  a  carico  dell'amministrazione  di  appartenenza   e
continua a essere erogato dagli uffici che vi  provvedevano  all'atto
del collocamento fuori ruolo. 
  4. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata  la  spesa
annua di euro 125.000 per l'anno 2023 e di euro 3,7 milioni  annui  a
decorrere dall'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente articolo,
pari a euro 125.000 per l'anno 2023 e a  euro  3,7  milioni  annui  a
decorrere  dall'anno  2024  si   provvede   mediante   corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2023, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale.