Art. 3 
 
Modifiche in materia di domanda reiterata in fase di esecuzione di un
                   provvedimento di allontanamento 
 
  1. Al decreto legislativo 28  gennaio  2008,  n.  25,  all'articolo
29-bis, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
    «1-bis. Fuori dai casi di cui  al  comma  1,  quando  la  domanda
reiterata e' presentata nella fase di esecuzione di un  provvedimento
di  allontanamento  dello   straniero   dal   territorio   nazionale,
convalidato dall'autorita' giudiziaria ai sensi  degli  articoli  13,
comma 5-bis, e 14, comma 4, del decreto legislativo 25  luglio  1998,
n. 286, il questore, sulla  base  del  parere  del  presidente  della
commissione territoriale del luogo in cui e'  in  corso  il  predetto
allontanamento, procede con immediatezza all'esame preliminare  della
domanda e  ne  dichiara  l'inammissibilita',  senza  pregiudizio  per
l'esecuzione della procedura di allontanamento, quando non sussistono
nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della  protezione
internazionale ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lett. b), fermi  i
divieti di espulsione di cui all'articolo 19 del decreto  legislativo
25 luglio 1998, n. 286. Quando sussistono nuovi elementi rilevanti ai
fini del riconoscimento della protezione internazionale o del divieto
di espulsione ai sensi  del  predetto  articolo  19,  la  commissione
territoriale competente procede all'ulteriore esame.».