Art. 4 
 
Disposizioni in materia di presentazione della domanda di  protezione
  internazionale e di allontanamento ingiustificato  dei  richiedenti
  dalle strutture di accoglienza o dai centri di cui all'articolo  14
  del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 
 
  1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 6, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: 
      «3-bis. Nel caso in cui lo straniero  non  si  presenta  presso
l'ufficio di polizia  territorialmente  competente  per  la  verifica
dell'identita' dal medesimo dichiarata  e  la  formalizzazione  della
domanda di protezione internazionale, la manifestazione  di  volonta'
precedentemente espressa non costituisce domanda secondo le procedure
previste dal presente decreto e il procedimento non e' instaurato.». 
    b) all'articolo 23-bis, al comma  2,  le  parole:  «entro  dodici
mesi» sono sostituite dalle seguenti «entro nove mesi».