Art. 4 Disposizioni in materia di presentazione della domanda di protezione internazionale e di allontanamento ingiustificato dei richiedenti dalle strutture di accoglienza o dai centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 6, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: «3-bis. Nel caso in cui lo straniero non si presenta presso l'ufficio di polizia territorialmente competente per la verifica dell'identita' dal medesimo dichiarata e la formalizzazione della domanda di protezione internazionale, la manifestazione di volonta' precedentemente espressa non costituisce domanda secondo le procedure previste dal presente decreto e il procedimento non e' instaurato.». b) all'articolo 23-bis, al comma 2, le parole: «entro dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti «entro nove mesi».