Art. 5 
 
                       Disposizioni in materia 
                di minori stranieri non accompagnati 
 
   1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 19, al comma 3-bis,  dopo  il  terzo  periodo  e'
inserito il seguente: «In  caso  di  momentanea  indisponibilita'  di
strutture ricettive temporanee di cui al presente comma, il  prefetto
puo' disporre la provvisoria  accoglienza  del  minore  di  eta'  non
inferiore a  sedici  anni  in  una  sezione  dedicata  nei  centri  e
strutture di cui agli articoli 9 e 11, per un  periodo  comunque  non
superiore a novanta giorni»; 
    b) all'articolo 19-bis, sono apportate le seguenti modifiche: 
      1) dopo il comma 3-bis, e' inserito il seguente: 
        «3-ter. Quando, sulla base degli accertamenti di cui ai commi
3 e 3-bis, il soggetto e' condannato per il reato di cui all'articolo
495 del codice penale, la pena puo' essere sostituita con  la  misura
dell'espulsione dal territorio nazionale ai sensi  dell'articolo  16,
comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»; 
      2) al comma 6, dopo le parole  «L'accertamento  socio-sanitario
dell'eta'» sono inserite le seguenti:  «e'  concluso  entro  sessanta
giorni decorrenti dalla data del provvedimento di cui al comma 4 e»; 
      3) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti: 
        «6-bis. L'accertamento socio-sanitario  e'  effettuato  dalle
equipe multidisciplinari e multiprofessionali  previste  dall'Accordo
sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 9,  comma
2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  recante
il Protocollo multidisciplinare per la determinazione  dell'eta'  dei
minori stranieri non accompagnati, che sono costituite entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 
        6-ter. In deroga al comma 6, in caso di  arrivi  consistenti,
multipli e ravvicinati, a seguito di attivita' di ricerca e  soccorso
in mare, di rintraccio alla frontiera o nelle zone di transito di cui
all'articolo 28-bis, comma 4,  del  decreto  legislativo  28  gennaio
2008, n. 25, di rintraccio sul  territorio  nazionale  a  seguito  di
ingresso avvenuto eludendo i controlli di frontiera,  l'autorita'  di
pubblica  sicurezza,  nel  procedere  a  rilievi   dattiloscopici   e
fotografici, puo'  disporre,  nell'immediatezza,  lo  svolgimento  di
rilievi  antropometrici  o  di  altri  accertamenti  sanitari,  anche
radiografici, volti all'individuazione dell'eta',  dandone  immediata
comunicazione alla procura della Repubblica presso il  tribunale  per
le persone, per i minorenni  e  per  le  famiglie  che  ne  autorizza
l'esecuzione in forma  scritta.  Nei  casi  di  particolare  urgenza,
l'autorizzazione  puo'  essere  data  oralmente   e   successivamente
confermata  per  iscritto.  Il  verbale  delle  attivita'   compiute,
contenente anche l'esito delle operazioni e l'indicazione del margine
di  errore,  e'  notificato  allo   straniero   e,   contestualmente,
all'esercente i poteri tutelari, ove nominato, ed e'  trasmesso  alla
procura della Repubblica presso il tribunale per le  persone,  per  i
minorenni e per le famiglie  nelle  quarantotto  ore  successive.  Si
applicano i commi 3-ter e 7,  per  quanto  compatibili.  Il  predetto
verbale puo' essere impugnato davanti al tribunale per la persona, la
famiglia ed i minorenni entro 5 giorni dalla notifica, ai sensi degli
articoli 737 e seguenti del codice di  procedura  civile.  Quando  e'
proposta  istanza  di  sospensione,  il  giudice,   in   composizione
monocratica,  decide  in  via  d'urgenza   entro   5   giorni.   Ogni
procedimento amministrativo e penale conseguente  all'identificazione
come maggiorenne e' sospeso fino alla decisione su tale istanza.».