Art. 14 Procedimento di approvazione delle variazioni dei requisiti di iscrizione 1. Gli organismi e gli enti di formazione, quando necessario, presentano, con le modalita' previste dall'articolo 13, commi 1 e 2, istanza di variazione del regolamento e delle tabelle, delle sedi, dei responsabili dell'organismo e dei responsabili scientifici, dei mediatori e formatori, e di ogni altro requisito richiesto dal presente decreto ai fini dell'iscrizione, con le attestazioni idonee a dimostrare la variazione. 2. Il responsabile del registro, entro i successivi sessanta giorni, approva le variazioni che risultano conformi ai requisiti di iscrizione, e ne da' comunicazione al richiedente. 3. Se il responsabile del registro rileva l'insufficienza o l'incompletezza delle attestazioni relative a un'istanza di variazione di uno o piu' requisiti la cui mancata approvazione determinerebbe il venir meno dei presupposti per mantenere l'iscrizione, ne da' comunicazione all'interessato, invitandolo a integrarla senza indugio e comunque non oltre il termine di tre mesi. Si applica l'articolo 37, comma 2. 4. Fuori dai casi previsti dal comma 3, il responsabile del registro assegna un termine non superiore a trenta giorni per l'integrazione e, se l'insufficienza o l'incompletezza permangono, alla scadenza rigetta l'istanza, dandone comunicazione all'interessato.