Art. 14 
 
Procedimento  di  approvazione  delle  variazioni  dei  requisiti  di
                             iscrizione 
 
  1. Gli organismi e  gli  enti  di  formazione,  quando  necessario,
presentano, con le modalita' previste dall'articolo 13, commi 1 e  2,
istanza di variazione del regolamento e delle  tabelle,  delle  sedi,
dei responsabili dell'organismo e dei responsabili  scientifici,  dei
mediatori e formatori,  e  di  ogni  altro  requisito  richiesto  dal
presente decreto ai fini dell'iscrizione, con le attestazioni  idonee
a dimostrare la variazione. 
  2. Il  responsabile  del  registro,  entro  i  successivi  sessanta
giorni, approva le variazioni che risultano conformi ai requisiti  di
iscrizione, e ne da' comunicazione al richiedente. 
  3.  Se  il  responsabile  del  registro  rileva  l'insufficienza  o
l'incompletezza  delle  attestazioni   relative   a   un'istanza   di
variazione di uno  o  piu'  requisiti  la  cui  mancata  approvazione
determinerebbe  il  venir  meno   dei   presupposti   per   mantenere
l'iscrizione, ne da'  comunicazione  all'interessato,  invitandolo  a
integrarla senza indugio e comunque non oltre il termine di tre mesi.
Si applica l'articolo 37, comma 2. 
  4. Fuori dai  casi  previsti  dal  comma  3,  il  responsabile  del
registro assegna  un  termine  non  superiore  a  trenta  giorni  per
l'integrazione e, se l'insufficienza  o  l'incompletezza  permangono,
alla    scadenza    rigetta    l'istanza,    dandone    comunicazione
all'interessato.